Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27052 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep.27/12/2016),  n. 27052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28270-2014 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato AMEDEO PASSARO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato CESARE ANTETOMASO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA COCCIA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4134/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

26/11/2014, depositata il 17/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato AMEDEO PASSARO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 28270/2014:

“Il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale tra i coniugi T.G. e R.P. con addebito al marito, disponendo l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, l’affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, con diritto di visita per il padre modulato in sentenza, l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, l’assegno mensile di mantenimento per le figlie, a carico del ricorrente, quantificato in Euro 900,00 con rivalutazione, ed accollo/rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie; la Corte di Appello con la pronuncia impugnata si discostava dal Tribunale ove prevedeva la facoltà, per il padre, di eventuali pernottamenti più lunghi con la figlia minore M..

T.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4134/2014, sulla base dei seguenti motivi: Nell’unico motivo di ricorso, privo di rubrica e di indicazione del vizio censurato viene lamentata il mancato accertamento della capacità reddituale del ricorrente, risultando la sentenza impugnata nè convincente nè persuasiva.

Resiste con controricorso R.P..

La censura prospettata è radicalmente inammissibile non essendone agevole la comprensione. Peraltro in ordine alla censura relativa alla capacità reddituale del ricorrente essa appare rivolta a richiedere al giudice di legittimità un riesame del merito non consentito.

Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.”.

Il collegio condivide la relazione depositata ed in ordine alla memoria di parte ricorrente osserva che il mero riferimento nel corpus della censura all’art. 115 c.p.c. non modifica il contenuto di essa rivolto a richiedere una diversa e non consentita valutazione dei fatti, esaminati dalla sentenza impugnata. La genericità della censura si riscontra anche nella memoria.

Si dà atto che è stata depositata, altresì, memoria di parte resistente adesiva alla relazione depositata.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio da liquidarsi in Euro 3.000,00 per compensi e 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Omettere in caso di pubbicazione ogni dato identificativo relativo alle parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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