Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27052 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. I, 26/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 26/11/2020), n.27052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12406/2016 proposto da:

L.A.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gabi

n. 8, presso lo studio dell’avvocato Esposito Antonio, rappresentata

e difesa dagli avvocati Abet Giovanni, Mennella Leonardo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della

Vittoria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Arieta Carmine

Alessandro, rappresentata e difesa dall’avvocato Barra Caracciolo

Francesco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Napoli respingeva le domande proposte da L.A.A. con riguardo all’acquisto, intermediato dalla convenuta, di obbligazioni (OMISSIS) Intl 7% per un valore nominale di Euro 100.000,00; a seguito della sottoposizione ad amministrazione straordinaria del gruppo (OMISSIS), l’attrice aveva infatti domandato accertarsi, con riferimento a tale acquisto, la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca, l’inesistenza, la nullità o l’annullabilità dell’operazione e, in subordine, la pronuncia di risoluzione del contratto, oltre che la restituzione della somma investita e il risarcimento dei danni.

2. – La Corte di appello, investita del gravame, lo respingeva con sentenza del 15 gennaio 2016.

3. – L.A.A. ricorre per la cassazione di quest’ultima sentenza; l’impugnazione consta di tre motivi. Resiste con controricorso il Banco di Napoli.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998. La censura, come quelle che seguono, investe il tema della inadeguatezza dell’investimento, segnalata dall’intermediario al proprio cliente: segnalazione che la Corte di merito ha ritenuto accompagnata dall’esplicitazione delle ragioni per cui non era opportuno procedere all’esecuzione dell’operazione, e a cui aveva fatto seguito la conferma scritta, da parte della stessa ricorrente, dell’ordine impartito. Secondo l’istante, l’intermediario non aveva informato l’investitore della motivazione posta a fondamento della creduta inadeguatezza dell’operazione: infatti l’apposito riquadro, contenuto nel modulo, non era stato barrato; inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, la locuzione “rating non disponibile”, presente nel documento, non potrebbe considerarsi decisiva, in quanto da nessuna norma della disciplina di settore si ricaverebbe che le informazioni relative a tale aspetto del titolo sia rilevante ai fini dell’adeguatezza di una operazione finanziaria.

Il motivo è infondato.

Come è noto, in base all’art. 29, comma 3 reg. Consob n. 11522/1998, gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; qualora – poi – l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la segnalazione di inadeguatezza contemplata dal cit. art. 29, comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, nè tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicchè, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute (Cass. 24 aprile 2018, n. 10111; nel medesimo senso, Cass. 6 giugno 2016, n. 11578).

La censura dell’odierna ricorrente si fonda, allora, su di un presupposto erroneo: quello per cui la mancata enunciazione, nel documento sottoscritto dall’investitore, del motivo di inadeguatezza implichi che l’informazione relativa non sia stata data.

Ma è possibile spingersi oltre. E infatti, dalla sentenza della Corte di appello si ricava che l’informativa circa le ragioni per cui non era opportuno dare esecuzione all’ordine era contenuta nel documento di cui qui si dibatte. Il giudice distrettuale ha infatti evidenziato che L.A.A. aveva sottoscritto il riquadro titolato “operazione non adeguata” al di sopra del quale era stato scritto “rating non disponibile” (pag. 9 del provvedimento). A fronte di tale dato, che evidenzia il reale motivo per cui l’investimento fu giudicato inadeguato dall’intermediario, appare non sindacabile – in quanto vertente su un tema inerente all’accertamento di fatto – l’affermazione, contenuta nella pronuncia impugnata, per cui costituirebbe “un mero formalismo la mancata spuntatura della casella corrispondente al motivo dell’inadeguatezza dell’investimento” (pag. 10 della sentenza). Nè appare concludente il rilievo per cui le informazioni sul rating risulterebbero non rilevanti ai fini della valutazione della suddetta adeguatezza: l’art. 29, comma 1 reg. Consob n. 11522/1998 prevede l’obbligo di astensione dell’intermediario con riferimento a “operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”; ne discende che il profilo di adeguatezza va valutato avendo pure riguardo alle specifiche connotazioni del prodotto finanziario che l’investitore intenda acquistare: e tra tali connotazioni è senz’altro ricompreso il rating. Quest’ultimo, come è noto, esprime una stima di qualità del titolo, un apprezzamento circa il rischio di credito dell’emittente, in considerazione della capacità di tale soggetto di adempiere agli impegni di pagamento assunti. La mancata disponibilità di un tale indicatore può dunque costituire un elemento di forte incertezza, circa la remuneratività e la stessa sicurezza dell’investimento, che può orientare l’intermediario verso il giudizio di inadeguatezza da comunicarsi al cliente: ed è sintomatico, in proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’intermediario, nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere, debba ragguagliare lo stesso anche del rating nel periodo di esecuzione dell’operazione (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2535; sul rilievo che assume, sul piano dell’apprezzamento demandato all’intermediario circa la rischiosità e adeguatezza dell’operazione, l’assenza di rating ufficiale dei titoli negoziati, cfr. invece, in motivazione, Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039).

2. – Il secondo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 29 e 31 reg. Consob n. 11522/1998. Vi si assume che la Corte di merito avrebbe considerato la ricorrente un operatore qualificato, laddove il precedente acquisto di titoli a rischio non è sufficiente ad attribuire tale veste a chi intenda porre in atto l’operazione finanziaria.

Il motivo è inammissibile in quanto privo di aderenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di merito non ha affatto ritenuto che l’investitrice fosse un operatore qualificato: e cioè un soggetto cui non era applicabile la speciale disciplina di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998; al contrario, come si è visto, il giudice del gravame ha reputato che la banca avesse in concreto adempiuto a quanto prescritto da detta norma, provvedendo alla segnalazione di inadeguatezza dell’operazione.

3. – Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2722 c.c., la nullità del procedimento e l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’istante lamenta, in sintesi, il mancato accoglimento della prova testimoniale dedotta, che “era rivolta a dimostrare come la sottoscrizione dell’acquisto obbligazionario sarebbe stata dolosamente inquinata dalla prospettazione rassicurante dell’investimento datane dall’intermediario”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso non reca trascrizione dei capitoli della prova di cui era stata domandata l’ammissione. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. U. 22 dicembre 2011, n. 28336).

Può osservarsi, per completezza, che l’affermazione della Corte di appello secondo cui la prova testimoniale non poteva valere a dimostrare circostanze in contrasto con la prova scritta richiesta dal legislatore al fine di documentare l’ordine di esecuzione di operazioni inadeguate risulta essere pienamente corretta: alla segnalazione di inadeguatezza risultante dal documento contrattuale prodotto va infatti applicata la regola di cui all’art. 2722 c.c.. Non vale obiettare che al divieto posto da tale norma risulta essere estranea l’ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterano la veridicità della prova documentale. Tale affermazione è innegabilmente esatta (per tutte: Cass. 9 giugno 2010, n. 13876). Tuttavia, ove non diretta a contrastare il dato, risultante dal contesto documentale, della segnalazione di inadeguatezza dell’operazione, la circostanza, evocata nel motivo, per cui “la sottoscrizione dell’acquisto obbligazionario sarebbe stata dolosamente inquinata dalla prospettazione rassicurante” dell’intermediario, assume significato in una prospettiva del tutto diversa da quella esaminata dalla Corte di appello: infatti, la descritta condotta si risolve, sul piano giuridico, in quei raggiri cui è riconducibile il dolo quale causa di annullamento del negozio (art. 1439 c.c.). Ciò posto, l’istante non spiega se abbia richiesto, in primo grado, l’annullamento dell’operazione per tale specifico vizio del consenso e se abbia poi riproposto la stessa domanda in appello: sicchè, ove pure volesse prescindersi dalla mancata trascrizione dei capitoli di prova (di cui si è detto in precedenza), andrebbe osservato che il tema sotteso al terzo motivo di ricorso concerne un aspetto che la ricorrente non chiarisce se e in che modo sia entrato a far parte della controversia e abbia continuato a farne parte nel giudizio di appello.

4. – In conclusione, si impone il rigetto del proposto ricorso.

5. – Segue la condanna della ricorrente, siccome soccombente, al pagamento delle spese processuali.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, sempre che questo sia dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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