Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27051 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep.27/12/2016),  n. 27051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2450-2014 proposto da:

O.D., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SIMONA ALESSIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTO di CUNEO;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 210/2013 del GIUDICE DI PACE di

CUNEO del 7/05/2013, depositato il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 2450/2014:

“Nel 2009 il Prefetto di Cuneo emetteva nei confronti del sig. O.D. un decreto di espulsione, per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale, essendo privo di titolo autorizzativo alla permanenza sul territorio nazionale e non risultando la sussistenza di particolari situazioni di carattere personale idonee ad escludere l’allontanamento dal territorio nazionale. Non risultava neanche che il ricorrente avesse presentato una domanda diretta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, al di là dell’istanza presentata dallo stesso per l’assistenza dei figli, istanza peraltro rigettata sia dal Tribunale per i Minorenni di Torino che dalla Cote d’Appello di Torino.

Il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace di Torino, opponendosi al decreto di espulsione, chiedendone l’annullamento. Si costituiva la Prefettura di Cuneo contestando quanto affermato dal ricorrente e ribadendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Il Giudice di Pace, rigettando il ricorso proposto dal sig. O., confermava il provvedimento impugnato. A sostegno della decisione impugnata veniva affermato che: i vizi di forma evidenziati dal ricorrente (copia non conforme all’originale del provvedimento impugnato) non risultavano sussistenti; risultava prova in atti di rituale notifica al ricorrente del provvedimento impugnato ai sensi della legge; risultava prova in atti che il provvedimento impugnato fosse stato legittimamente tradotto nelle lingue veicolari; sussisteva in capo al ricorrente l’aspetto della pericolosità sociale, in quanto gravato da numerosi precedenti penali non contestati per reati di guida senza partente, falso e rissa; non era concedibile nel caso di specie un termine per la partenza volontaria, atteso che era stata valutata correttamente la sussistenza del pericolo di fuga; sussisteva il mancato possesso di passaporto o altro documento equipollente nonchè la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove poter essere rintracciato. Pertanto si riteneva la legittimità e la ragionevolezza del provvedimento prefettizio impugnato, correttamente e sufficientemente motivato anche con riguardo alla direttiva CE n. 115/2008, atteso che risulta che il ricorrente non era regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal sig. O. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e art. 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente ha contestato l’erronea valutazione del giudice di primo grado circa la mancanza nel gravato provvedimento prefettizio dell’attestazione di conformità all’originale che inficiando il decreto d’espulsione lo ha reso nullo, trattandosi di carenza di un requisito procedurale imprescindibile ai fini della validità del procedimento comunicatorio.

2) Omessa valutazione della ricorrenza del principio di “non refoulement” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente ha messo in dubbio la competenza dell’Autorità giudiziaria a valutare le condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 la quale vieta l’espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; tale fattispecie è da riscontrarsi nel caso di specie, dal momento che i numerosi attentati, nell’ambito della guerra interreligiosa in Nigeria, intercorrenti tra i musulmani, spesso legati all’organizzazione terroristica (OMISSIS), ed i cristiani, stanno riguardando in particolar modo l’area nord del Paese, in cui è situata (OMISSIS), la città di provenienza del ricorrente.

3) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente ha contestato la sussistenza di precedenti penali che, nella gravata ordinanza, erroneamente si asseriscono non contestati, ma che effettivamente riportati nel decreto espulsivo ne hanno determinato la pretesa pericolosità sociale. Fondare una decisione di espulsione dal territorio nazionale su di un precedente datato e non particolarmente grave tale da far ritenere lo stesso una persona pericolosa per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, senza che sia mai intervenuto un provvedimento di valutazione prognostica della pericolosità sociale può ritenersi il frutto di un giuridico pregiudizio.

4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 CEDU ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente ha evidenziato che il giudice di primo grado, nell’emissione del provvedimento negatorio, ha omesso un’analisi delle sue condizioni familiari, che ha comportato un’evidente violazione della norma sopra richiamata; egli ha contratto matrimonio nel 2008 e dalla relazione sono nati due figlie, le quali, oltre a non essere mai state in Nigeria, hanno iniziato il percorso scolastico in Italia.

Il primo motivo è inammissibile. Corrisponde al vero che in tema di disciplina dell’immigrazione, nel caso in cui il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, comunicato all’interessato, sia sprovvisto di sottoscrizione dell’autorità preposta ovvero dell’attestazione della conformità all’originale accertata da altro pubblico ufficiale, esso è, se non inesistente, illegittimo ed insuscettibile di sanatoria attraverso la produzione di una copia conforme all’originale nel corso del procedimento giurisdizionale per la sua impugnazione. Nella specie, tuttavia, il giudice di pace ha svolto una accertamento di fatto contrario che non è stato colpito con allegazione e produzione conseguente dalla parte ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile per la generica ed astratta rappresentazione delle condizioni del nord della Nigeria e della città di (OMISSIS) senza alcuna specifica indicazione del rischio relativo alla sua incolumità.

Il terzo motivo è inammissibile dal momento che non è precisato dalla parte ricorrente che il provvedimento espulsivo (non prodotto nè rinvenuto in atti) sia fondato esclusivamente o concorrentemente sulla pericolosità sociale, e non invece sull’inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento.

Il quarto motivo è manifestamente infondato dal momento che il giudice di pace ha esaminato la situazione familiare del ricorrente nella parte in cui ha ritenuto sufficiente ed adeguato l’esame compiuto dal Tribunale per i minorenni D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 con provvedimento confermato dalla Corte d’Appello.

Il sig. O. è padre di due figlie, nate una nel (OMISSIS) e l’altra nel (OMISSIS). La legge, sia nazionale che comunitaria, è volta a tutelare l’unità familiare ed il benessere psico-fisico dei minori. Di fatti, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero avente figli minori che si trovano nel territorio italiano e che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al tribunale per i minorenni il rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico degli stessi, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni di salute, è illegittimo, per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, e art. 31, comma 3 ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare.”

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, rigetta il ricorso e non dà luogo alla statuizione delle spese in mancanza della costituzione della parte resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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