Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27051 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32248-2007 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE Regina

Margherita 42, presso lo studio dell’avvocato GRIPPA LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIASIELLO CARMI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 14/12/2006 r.g.n. 204/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

la Corte d’appello di Campobasso ha riformato la sentenza di primo grado con la quale è stato accolto il ricorso della lavoratrice in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra detta lavoratrice da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidato a tre motivi;

Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che:

la lavoratrice è stata assunta con contratto a termine stipulato, per il periodo dal 1 luglio 2000 al 30 settembre 2000, a norma degli dell’art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

la predetta Corte ha ritenuto che non doveva essere fornita dal datore di lavoro la prova dell’assenza per ferie e della connessa necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza delle ferie nel periodo estivo;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dal lavoratore ricorrente il quale: con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1, 2 e 3 (in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23) e degli artt. 1362 e 2697 c.c., pone il seguente quesito “se al lavoratore assunto per sostituzione di personale in ferie ex art. 8 ccnl Poste sia o meno estensibile la normativa prevista dalla L. n. 230 del 1962, artt. 1, 2 e 3 (in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23) e degli artt. 1362 e 2697 c.c. e per l’effetto sia prevista l’indicazione del lavoratore sostituito a pena di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato; con la seconda censura, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3 (in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23) e degli artt. 1362 e 2697 c.c., formula il seguente quesito “se sussista o meno, pur nella vigenza della L. n. 56 del 1987 a carico del datore di lavoro, l’onere della prova contemplato dalla L. n. 230 del 1962, art. 3 e dall’art. 115 c.p.c. e dall’art. 2697 c.c. circa le circostanze legittimanti il contratto a termine stipulato ex art art. 8 ccnl poste per sostituzione di personale in ferie”; con l’ultima critica, deducendo vizio di motivazione, allega che la Corte di Appello non ha tenuto conto che il datore di lavoro non ha provato quale lavoratore avrebbe sostituito essa ricorrente;

i motivi, trattati unitariamente in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico, sono infondati;

questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva;

la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge;

per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza) inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie; il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti;

deve osservarsi in proposito, con riferimento alle decisioni di questa Corte Suprema prima citate nella parte in cui esse si riferiscono all’interpretazione di norme collettive di diritto comune, che le stesse hanno comunque valenza di precedenti, ancorchè non in senso tecnico (Cass. 29 luglio 2005 n. 15969) atteso che, da un lato, lo stesso controllo di logicità del giudizio trova, in parte qua, le proprie coordinate nelle disposizioni di legge in tema di ermeneutica contrattuale le quali, suscettibili di lettura diretta da parte del giudice della nomofilachia, costituiscono obbligato punto di riferimento nella ricerca e nell’identificazione dei punti decisivi per la ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti stipulanti; dall’altro, le clausole delle fonti collettive, per la loro naturale riferibilità ad una serie indeterminata di destinatari e per il loro carattere sostanzialmente normativo, non sono assimilabili completamente a quelle di un normale contratto o accordo, sicchè, neanche rispetto ad esse è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati, per quanto possibile e per quanto non influenzato dalle insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie, quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, assuma icastica evidenza l’identità dei percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all’esame del giudice di legittimità e dei contesti difensivi nei quali tali decisioni risultano calate;

con riferimento alla causale della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre questa Corte, del resto, ha ritenuto che non è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori (cfr., fra le altre, sulla ipotesi collettiva de qua Cass. 6-3-2008 n. 6052, nonchè, sulla analoga ipotesi precedentemente prevista dall’art. 8 del ccnl 1994, fra le altre, Cass. 6-12-2005 n. 26678, Cass. 2-3-2007 n. 4933); il ricorso pertanto va respinto;

in considerazione della natura della controversia, della specificità e varietà delle questioni trattate stimasi compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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