Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27050 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 16/05/2016, dep.27/12/2016),  n. 27050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12555-2015 proposto da:

P.M., (C.F.(OMISSIS)), P.R. C.F. (OMISSIS))

P.G. C.F. ((OMISSIS)) PI.MA. (C.F. (OMISSIS))

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. ELISABETTA CARBONI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza N. 599/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

17/10/2014, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato ANTONIO CAPUTO per delega dell’avvocato ELISABETTA

CARBONI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 ottobre 2011 l’ANAS spa conveniva davanti alla Corte d’appello di Cagliari P.M., P.R., P.G., Pi.Ma. F.B. per proporre opposizione contro la stima dell’indennità provvisoria d’esproprio, relativa a parte delle superfici delle aree site nel Comune di (OMISSIS), ricadenti in zona agricola, determinata D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21 dalla “terna” di tecnici, a maggioranza, in Euro 65.573,64 accettata dalla sola controparte.

Al riguardo precisava che essa A.N.A.S. S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Sardegna – aveva proceduto “all’esproprio” di parte delle aree di comproprietà dei convenuti ed in data 30 marzo 2009 aveva emesso e notificato il relativo decreto di occupazione d’urgenza, prot. n. CCA 0011907-P, seguito dall’immissione in possesso e dalla redazione dello stato di consistenza dei luoghi.

La stima effettuata dai tecnici sarebbe stata gravemente erronea in fatto e in diritto, mentre era corretta la stima effettuata dal proprio tecnico di Euro 41.778,45, considerate, in particolare, la marginalità dell’esproprio con esclusione di deprezzamento della parte residua, riconosciuto invece dagli altri tecnici, nonchè le implicazioni derivanti all’azienda agricola dalla vicinanza alla costruenda strada ed alle caratteristiche agronomiche ed alle coltivazioni presenti.

Soggiungeva che le spese per la nomina dei tecnici erano state poste provvisoriamente a suo carico.

L’opponente chiedeva, pertanto, che, previa, occorrendo, dichiarazione d’illegittimità/invalidità della stima approvata a maggioranza dalla terna dei tecnici, l’accertamento dell’indennità d’esproprio e la dichiarazione che le spese della terna dei tecnici fossero poste a carico delle controparti con conseguente condanna al rimborso delle somme eventualmente versate in corso di causa.

I P. e la F., costituitosi, oltre ad alcun eccezioni preliminari che in questa sede non più rilevano, chiedeva il rigetto della opposizione.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 12.11.14, determinava in Euro 59.612,40 l’indennità d’esproprio spettante ai P. ed alla F., disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e prestiti, con gli interessi dalla data della domanda al deposito, qualora non già effettuato; poneva definitivamente a carico degli opposti le spese liquidate relative alla procedura di stima D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21; compensava in ragione di un quinto le spese del giudizio e condannava la ANAS spa alla rifusione, in favore dei convenuti, dei restanti quattro quinti.

Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione I P. anche quali eredi della F. sulla base di due motivi cui non resiste l’ANAS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti contestano che le spese dei tecnici che hanno effettuato la stima dei terreni siano state poste a loro carico.

Con il secondo motivo contestano la compensazione parziale delle spese.

Il primo motivo è fondato.

Gli espropriati non hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio proposta ai sensi dell’art. 20 T.U. espropriazioni dall’Anas, conseguentemente si è proceduto ai sensi dell’art. 21 medesimo TU a nominare una terna di esperti per la determinazione della detta indennità.

La stima da questi ultimi effettuata è stata opposta dall’Anas innanzi alla Corte d’appello.

Quest’ultima ha disposto CTU in proposito ed in relazione alle risultanze quest’ultima ha determinato il valore delle aree espropriate.

In conseguenza di ciò ha determinato il valore complessivo del fondo, in Euro 59.612,90 valore inferiore a quello stimato dalla terna dei tecnici (Euro 65.573,64).

Ritenendo trattarsi di importo inferiore a quello determinato provvisoriamente dalla predetta terna, ha ritenuto che le spese relative alla procedura D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21 dovevano essere poste a carico degli espropriato del fondo secondo la previsione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, comma 6 (TU espropriazioni).

Tale assunto è erroneo.

L’art. 21 citato prevede che l’autorità espropriante debba formare l’elenco degli espropriati che non hanno accettato la determinazione dell’indennità provvisoria (comma 1) e che si debba poi procedere alla nomina della terna di esperti per la determinazione (commi da 2 a 5).

Il comma 6 dell’articolo in esame prevede poi quanto segue:

“6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio”.

Risulta di tutta evidenza che l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese dei tecnici va effettuata sulla base del raffronto tra l’indennità provvisoria di stima determinata dall’autorità espropriante ai sensi dell’articolo 20 del citato testo unico e la stima effettuata dalla tema di tecnici nominata ai sensi dell’art. 21 e non già tra la stima di questi ultimi e quella fatta effettuare dal CTU in sede di giudizio di opposizione, come invece ritenuto dalla Corte d’appello.

Nel caso di specie, risulta dal provvedimento dell’ANAS del 2.4.10 prot CCA0013765-9, riportato testualmente nel ricorso per la parte che interessa e con l’indicazione di dove lo stesso è rinvenibile tra gli atti di causa, che l’indennità provvisoria determinata ai sensi dell’art. 20 TU dall’Anas ammontava ad Euro 41.778,45 somma inferiore a quella di Euro 65.573,64 determinata dalla terna di tecnici che è l’unica a dover essere presa quale raffronto.

Ne consegue che, essendo la stima effettuata dai tecnici alla indennità provvisoria di esproprio determinata dall’Anas ai sensi dell’art. 20 TU, le spese per la predetta stima restano a carico dell’Anas.

Anche a volere poi in linea di ipotesi prendere a paramento la somma liquidata dalla CTU (59.612,40) la stessa sarebbe comunque superiore di oltre un decimo rispetto a quella determinata dall’Anas per cui non vi sarebbero neppure le condizioni per la ripartizione delle stesse tra le parti.

Va accolto anche il secondo motivo.

Dall’accoglimento del primo discende infatti che l’opposizione doveva essere rigettata in relazione a tutte le censure mosse onde la compensazione delle spese per un terzo appare priva di ogni giustificazione.

I motivi vanno pertanto accolti e, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c. per la decisione sul merito, si pongono a carico dell’ANAS le spese per la stima effettuata dai tecnici ai sensi dell’art. 21 t.u. espropriazioni.

Segue alla soccombenza la condanna della intimata alle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo sul merito pone a carico dell’ANAS le spese per la stima effettuata dai tecnici ai sensi dell’art 21 T.U. espropriazioni; condanna quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Nos sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio del contributo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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