Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27050 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 06/10/2021), n.27050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12274-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

103, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTINUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO D’ONOFRIO;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

D.V.E., D.V.B., D.V.F.,

D.V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3008/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.M. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 3008/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 20.11.2019 e notificata il (OMISSIS) ad AXA e D.V.E., e il (OMISSIS) a D.V.A., D.V.B. e D.V.F.. Con controricorso resiste l’Axa Assicurazioni s.p.a. I sig.ri D.V.E., D.V.B., D.V.F. e D.V.A., intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

2. La sentenza impugnata origina dall’appello proposto dal sig. C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca con la quale era stata dichiarata improponibile ex art. 145 e art. 148 cod. ass., la domanda di risarcimento dei danni spiegata dall’attore nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a. e D.V.L..

3. In sede di gravame, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l’appello improcedibile ritenendo che l’appellante non si fosse costituito entro il termine di dieci giorni di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c.. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che l’atto di appello era stato consegnato all’UNEP il (OMISSIS), mentre la nota di iscrizione della causa a ruolo recava i timbri di cancelleria (di accettazione) con la data del (OMISSIS) e, dunque, oltre il predetto termine di dieci giorni.

4. Il ricorso è affidato a un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 165 c.p.c., nella sentenza di secondo grado – violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3” per avere il Tribunale dichiarato improcedibile l’appello facendo decorrere il termine di 10 giorni previsto dalle norme in epigrafe dalla consegna dell’atto di appello all’UNEP e non dal perfezionamento del processo notificatorio nei confronti del destinatario che, nel caso di specie, sarebbe avvenuto in data 19/6/2015 talché la costituzione dell’appellante, avvenuta il (OMISSIS), sarebbe stata nei termini. La compagnia controricorrente eccepisce che il plico con l’atto di appello sarebbe giunto al destinatario il (OMISSIS) e non il (OMISSIS), per cui sarebbe comunque decorso il termine di 10 giorni, posto che l’iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire non oltre la data del (OMISSIS), e non il (OMISSIS).

2. Prima di affrontare ogni altra questione va rilevata l’improcedibilità del ricorso.

3. Non risulta depositata la relazione della notifica della sentenza impugnata. In calce al ricorso si dà atto del deposito solo della sentenza con autentica, ma non anche della relata della relativa notifica, avvenuta, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, il (OMISSIS).

4. Il ricorso, peraltro, risulta essere stato notificato il 5 marzo 2020; tale atto si correla alla pubblicazione della sentenza avvenuta il 20 novembre 2019, e dunque la notifica del ricorso è avvenuta oltre il termine di giorni sessanta da quest’ultima data, non consentendo così di reputare perfezionata la c.d. prova di resistenza.

5. Pertanto deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, oltre il contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso; pone le spese a carico del ricorrente C.M., liquidate in Euro 1.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e ulteriori oneri di legge a favore della parte costituita AXA Ass.ni s.p.a.;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

 

 

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