Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2705 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12113/2015 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, V. ODERISI DA

GUBBIO 78, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ELIGIO LIBERATORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE TEDESCHI;

– ricorrente –

contro

D.I., rappresentata e difesa dagli avvocati DELIO GUIDO,

FABIO GUIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, conclude per

l’accoglimento del 1^ motivo e l’inammissibilità del 2^.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di L’Aquila, con la statuizione di cui in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado, che aveva condannato C.O. a restituire al fratello P., al quale, per successione mortis causa, in appello era subentrata D.I., immobile occupato senza titolo (l’appellante era stata procuratrice del secondo, a suo tempo emigrato all’estero), oltre al pagamento di somma di denaro per mancato rendiconto, rigettando la domanda di usucapione della C.;

che la sentenza d’appello aveva confermato anche la statuizione di primo grado, con la quale la D. era stata, a sua volta, condannata a pagare alla C. gli interessi sulle spese per la ristrutturazione, che a seguito di sisma, quest’ultima aveva affrontato;

ritenuto che C.O. avversa la sentenza d’appello con un ricorso articolato su due motivi e che l’intimata resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per essere rimasto violato l’art. 112 c.p.c.: la ricorrente aveva chiesto al primo giudice il rimborso delle spese di ristrutturazione, ma la sentenza di primo grado le aveva solo riconosciuto gli interessi e la Corte d’appello non aveva neppure delibato la specifica doglianza mossa sul punto;

considerato che il motivo è fondato:

a) dall’esame degli atti, direttamente effettuato dal Collegio, stante la natura processuale della critica censuratoria, la quale investe della conoscenza del fatto processuale rilevante, puntualmente indicato dalla ricorrente, il Giudice della legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 13514/07, 1755/06, 14003/04), consta che, in effetti, la C. ebbe a dolersi davanti alla Corte locale per il fatto che la sentenza di primo grado le aveva riconosciuto solo gli interessi e non anche il rimborso delle somme occorse per la ristrutturazione e il risanamento dell’immobile e il Giudice di secondo non risulta aver sul punto reso risposta alcuna;

b) come più volte chiarito da questa Corte, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, pertanto, il motivo, correttamente formulato in questa sede, non può che essere accolto;

c) la spiegazione della controricorrente, anche a riconoscerla plausibile, non assume rilievo di sorta, poichè, ammesso che il Tribunale non ebbe a disporre restituzione del capitale, poichè le somme impiegate per il recupero dell’immobile erano state finanziate con contributo pubblico, la Corte d’appello avrebbe dovuto, in ogni caso, esaminare il motivo;

ritenuto che con il secondo motivo viene denunziato omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere il giudice tenuto conto del fatto che una porzione del fabbricato si apparteneva in via esclusiva alla ricorrente;

considerato che la doglianza è inammissibile per più ragioni:

a) il motivo non precisa in alcun modo, nel rispetto del principio enunciato dalle S.U. (sent. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831), dove e quando la questione aveva formato oggetto di dibattito;

b) la prospettazione è aspecifica per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c., n. 6), trattandosi di un mero asserto, sotto un duplice profilo: evoca una pretesa valutazione del CTU, della quale nulla è dato sapere; giunge alla conclusione che sarebbe stata condannata a restituire anche una parte del fabbricato di sua esclusiva proprietà, senza chiarire da dove tragga una tale conseguenza, che avrebbe dovuto trovare conferma nella correlazione tra il dictum del giudice e il dedotto titolo (conseguenza, questa, peraltro, logicamente smentita dalla controparte, la quale non nega che la ricorrente sia titolare di una parte del fabbricato, ma esclude che per quella parte sia stata condannata al rilascio);

considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio esclusivamente in relazione al primo motivo, assegnandosi al Giudice del rinvio il compito di regolare le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA