Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2705 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2705 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 946-2013 proposto da:
CIRINGIONE MICHELE C.F. CRNMHL61A08C6961, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEL CICLISMO 14, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE DANTE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA COMMENDATORE, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
2017
4145

CURATELA FALLIMENTO INSIDER & OUTSIDER S.R.L., in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PRINA N.24, presso lo
studio dell’avvocato CRISTINA MERCOGLIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO GATTUCCIO,

Data pubblicazione: 05/02/2018

giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 30/11/2012 R.G.N. 1806/10;

RG 946/2013
RILEVATO
che con decreto 30 novembre 2012, il Tribunale di Termini Imerese rigettava
l’opposizione proposta da Michele Ciringione avverso lo stato passivo del Fallimento
Insider & Outsider s.r.l. per la marginale ammissione (C 10.000,00 in via privilegiata)

prestata quale legale rappresentante, socio lavoratore e direttore tecnico della società
fallita dall’anno 2004 al 2008 (per difetto di adeguata prova e per un maggior credito
nei suoi confronti della società), pure condannandolo, con le spese di giudizio, al
pagamento della somma di C 1.500,00, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi
dell’art. 96, terzo comma c.p.c.;
che avverso tale decreto Michele Ciringione ricorreva per cassazione con quattro
motivi, cui resisteva la curatela con controricorso;
che nelle more dell’odierna adunanza il predetto nominava, in sostituzione del
precedente rinunciante al mandato, nuovo difensore, che depositava memoria peraltro
inammissibile, in quanto oltre il termine prescritto dall’art. 380bis 1 c.p.c.;

CONSIDERATO
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 99 I. fall., per erronea
ammissione e istruzione della domanda riconvenzionale, inammissibile in quanto
nuova, della curatela riguardante il credito della società fallita nei propri confronti, in
violazione del contraddittorio tra le parti e pregiudizio del suo diritto di difesa (primo
motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2710 c.c. e omesso esame di un fatto
decisivo e controverso, in relazione alla mancanza di efficacia probatoria delle scritture
contabili in favore dell’imprenditore redigente, soltanto liberamente valutabili nel
concorso di altri elementi di prova, carenti nel caso di specie, neppure risultando
quietanze sottoscritte dal ricorrente e con omesso esame di tale fatto e della
valutazione delle note spese allegate (secondo motivo); violazione e falsa applicazione
di norme del processo civile e dell’art. 99 I. fall. e omesso esame di un fatto decisivo e
controverso, per omessa decisione del Tribunale, nonostante l’emissione di ordinanze
riservate, in ordine ad istanze istruttorie del ricorrente e di integrazione della relazione

del credito tardivamente insinuato (C 186.000,00) a titolo di compensi per l’attività

RG 946/2013
di C.t.u. per le sue conclusioni incerte e indeterminate, nonché per la pronuncia del
decreto di rigetto, in esito a riserva su detta ultima istanza, senza fissazione di
udienza per la precisazione delle conclusioni, né assegnazione di termini per il deposito
di memorie (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo e controverso, quale la

valutativi (quarto motivo);

che ritiene il collegio che il primo motivo sia infondato;
che non esiste, infatti, alcuna domanda riconvenzionale, alla luce del chiaro tenore di
rigetto dell’opposizione del decreto impugnato nel suo riferimento, in merito al credito
della società fallita per ingiustificati prelievi, ad “eccezioni formulate da parte opposta
nella memoria di costituzione” (così al penultimo capoverso di pg. 4 del decreto),
come confermato dalle conclusioni del medesimo atto (trascritte a pg. 10 del
controricorso);

che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura
impugnatoria, la preclusione prevista dall’art. 345 c.p.c. in materia di

ius novorum,

con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a
cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica,
demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del

thema

disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela,
non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di
eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (Cass. 4 giugno 2012, n.
8929; Cass. 31 luglio 2017, n. 19003)

che anche il secondo motivo è infondato;
che non sussiste la violazione denunciata, posto che le disposizioni degli artt. 2709 e
2710 c.c., le quali regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro
l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di
trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a
concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a
favore dell’imprenditore che i libri stessi abbia prodotto in giudizio (Cass. 16 maggio
2016, n. 9968): ben potendo un tale regime essere applicato anche al curatore

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mancata ammissione dei capi di prova orale dedotti, siccome considerati generici e

RG 946/2013
fallimentare, qualora operi in via di successione in un rapporto precedentemente
facente capo al fallito e non nella funzione di gestione del suo patrimonio (arg.

a

contrario da: Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 7 luglio 2015, n. 14054),
come appunto nel caso di specie, avendo egli opposto in compensazione, in via di

medesima posizione di titolarità;

che il Tribunale ha fatto esatta applicazione della norma, operando una corretta
valutazione probatoria per l’apprezzamento del valore delle scritture alla luce
dell’ulteriore elemento presuntivo del personale obbligo del ricorrente, quale
amministratore, di curarne la regolare tenuta (al secondo capoverso di pg. 4 del
decreto);

che anche il vizio motivo è infondato, per il compiuto esame dal Tribunale dell’assenza
di quietanze (al terzo capoverso di pg. 4 del decreto), con la conseguenza del pieno
rispetto dell’ambito devolutivo del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. (
s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 20 novembre
2015, n. 23828), applicabile ratione temporis;

che il terzo motivo è inammissibile;
che

le ordinanze istruttorie relative all’ammissione di una prova, siccome

provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto
alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia
decisoria, non sono ricorribili per cassazione (Cass. 30 settembre 2008, n. 24321;
Cass. 27 maggio 2014, n. 11870) e confluiscono nel merito della decisione; il quale
poi non resta pregiudicato, a norma dell’art. 177, primo comma c.p.c., dalle ordinanze
con cui il giudice istruttore o il collegio decidano in ordine alle richieste di ammissione
delle prove e dispongano in ordine all’istruzione della causa, siccome di norma
revocabili, anche implicitamente (Cass. 18 aprile 2006,n. 8932; Cass. 16 dicembre
2013, n. 28021);

che deve, infine, essere esclusa violazione alcuna per la mancata concessione di un
termine per deposito di memorie finali, in quanto solo eventuale, a norma dell’art. 99,
undicesimo comma I. fall.: sicchè, non ricorre violazione del diritto di difesa per la sua

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eccezione riconvenzionale, crediti della società fallita e pertanto subentrando nella

RG 946/2013
mancata concessione, potendo il termine essere accordato o meno dal tribunale in
base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che
potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta (Cass. 6 marzo 2017, n.
5596);

che la mancata ammissione di prova orale è insindacabile, alla luce del novellato art.
360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, dovendo il ricorrente
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; fermo restando
che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice (come appunto nel caso di specie, per
l’apprezzamento di genericità e del carattere valutativo delle prove orali dedotte: così
all’ultimo capoverso di pg. 1 del decreto), ancorché la sentenza non abbia dato conto
di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio
2015, n. 2498): con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione
dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. 21
ottobre 2015, n. 21439);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del
giudizio secondo il regime di soccombenza, ma senza la richiesta condanna per
responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti di
abuso del diritto di impugnazione, in assenza di un ricorso per cassazione basato su
motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice
d’appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non
rapportati all’effettivo contenuto della sentenza impugnata: soltanto in tali casi il
ricorso per cassazione integrando un ingiustificato aggravamento del sistema
giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori (Cass. 29 settembre 2016, n. 19285 );

P.Q.M.

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che anche il quarto motivo è inammissibile;

RG 946/2013
La Corte rigetta il ricorso e condanna Michele Ciringione alla rifusione, in favore del
Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per
esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017

misura del 15 % e accessori di legge.

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