Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2705 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 04/02/2011), n.2705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (erede di P.F., deceduto il

(OMISSIS)), residente a

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso la

Cancelleria di

questa Corte insieme con l’avv. LISTA Pasquale (del Foro di S. Maria

C.V.) che la rappresenta e difende in forza della procura speciale

rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e

(2) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla

Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

(3) la s.p.a. E.T.R. (Servizio di Riscossione Tributi della Provincia

di Salerno), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 225/27/05 depositata il 9 dicembre 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2010

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. SEPE

Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 4 dicembre 2006 alla s.p.a. E.T.R. e il giorno successivo all’AGENZIA delle ENTRATE (depositato con plico postale spedito il 14 dicembre 2006), S.A. (erede di P.F., deceduto il (OMISSIS)) – premesso che: (2) il 13 febbraio 2003 era stata notificata al suo dante causa “cartella esattoriale … emessa dall’… Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli ai fini IRPEF e Contributo al Servizio Sanitario Nazionale … il tutto relativo alla dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno d’imposta 1995”; (2) “dalla lettura della cartella” si evinceva che “tale iscrizione … traeva origine … da un precedente avviso di accertamento … notificato … in data 3 maggio 2002” – in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 225/27/05 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 9 dicembre 2005) che aveva respinto l’appello del P. avverso la decisione (6/45/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

Nel controricorso notificato il 13 febbraio 2007 (depositato il 22 febbraio 2007) l’Agenzia intimata e il Ministero dell’Economia e Finanze instavano per il rigetto dell’avversa impugnazione.

La s.p.a. E.T.R. non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorso del Ministero è inammissibile perchè tale ente non ha (nemmeno dedotto di aver) partecipato ai precedenti gradi di merito nè allegato (e provato) di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; 3, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2, 13 settembre 2004 n. 18346; 2, 29 aprile 2003 n. 6649; 2, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.) a contraddire all’impugnazione (che non è stata proposta nei suoi confronti).

Sul punto, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributar (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, giusta quanto espone la ricorrente nel proprio ricorso la “cartella” impugnata è stata notificata il 13 febbraio 2003, quindi dopo il primo gennaio 2001.

Le spese processuali del giudizio di legittimità tra la ricorrente e il Ministero vanno integralmente compensate tra tali parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in considerazione della sostanziale inutilità (perchè limitata alla sola indicazione della costituzione nell’epigrafe del controricorso dell’Agenzia) della partecipazione al giudizio dell’ente pubblico.

2. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale – premesso che il P., con l’appello, aveva denunziato “non avere i giudici di primae curae … valutato che le somme richieste con l’impugnata cartella sarebbero state iscritte a ruolo in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1” in quanto “al momento dell’iscrizione a ruolo pendeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria” (“fatto che preclude la riscossione frazionata del tributo”) e, “con memorie aggiuntive”, chiesto, “in via preliminare”, di dichiarare l'”incompetenza” di essa Commissione “per violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 2” – ha respinto l’appello del contribuente osservando:

– “la Commissione Tributaria Regionale è competente per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali che hanno sede nella loro circoscrizione”;

quanto “all’illegittimità dell’iscrizione a ruolo”, “non è fornita la prova” della “sussistenza di un ricorso avverso l’avviso di accertamento”.

3. La S. impugna tale decisione con cinque motivi.

A. Con il primo la ricorrente – assunto aver il suo dante causa rinnovato nell’appello le “eccezioni … formulate in primo grado” (ed ivi “ignorate”) di: (1) “incompetenza dell’Ufficio Imposte Dirette di Napoli”; (2) “carenza di motivazione della cartella … e … violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente” (“per la mancata allegazione degli atti pretermessi”, ovverosia dell'”avviso di accertamento” e della “sentenza della CTR”); (3) “errata quantificazione delle somme iscritte a ruolo” “50% invece di un terzo”) – denunzia “violazione art. 112 c.p.c.” affermando che “su tali punti … il giudice di appello nulla ha detto”.

B. Con il secondo motivo la S. denunzia “omessa ed insufficiente motivazione nonchè … omesso esame di tutti i punti decisivi della controversia” perchè “i giudici di appello” hanno ritenuto “non sussistente la eccepita carenza di motivazione” della cartella (contenente “semplice richiamo … al precedente accertamento e ad una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale …”) e non hanno proferito “nulla … in ordine alla eccepita incompetenza territoriale … nè sulla violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente” a causa della “mancata allegazione degli atti richiamati”.

C. Con la terza doglianza la erede di ” P.F.” – esposto che questi “in data (OMISSIS) aveva trasferito la propria residenza da (OMISSIS)” – denunzia “nullità della cartella” per “violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31 e 58 nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12” (“incompetenza territoriale dell’Ufficio delle Imposte Dirette di Napoli”) esponendo che “alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1995 … è stata o doveva essere presentata (31 maggio 1996), il suo dante causa era residente e domiciliato nel Comune di (OMISSIS) da più di sessanta giorni” per cui “la cartella … è stata emessa da un ufficio incompetente per territorio, sprovvisto sia del potere di accertamento che di quello di riscossione”.

D. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia “nullità della cartella … per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 dell’art. 24 Cost., per assoluta carenza di motivazione, nonchè per violazione ed errata interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 7” perchè:

(1) “non mette in condizione la contribuente di capire l’iter logico giuridico”, essendosi “l’Ufficio … limitato … a richiamare un precedente avviso di accertamento ed una precedente decisione di commissione tributaria” (che “non risultano allegati”), e;

2) “sprovvista dell’indicazione delle aliquote di imposta applicate”.

E. Con la quinta (ultima) censura la S. denunzia “nullità della cartella … per violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15” (“errata determinazione delle somme iscritte a ruolo”) adducendo che “il D.Lgs. n. 462 del 1972, art. 4 recte: D.Lgs. n. 462 del 1997, che ha modificato” l’art. 15 detto (elevando “al 50% le maggiori imposte iscrivibili a ruolo dopo la notifica dell’accertamento ed in pendenza di giudizio)”, “trova la sua applicazione esclusivamente per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dal primo gennaio 1999”.

4. Il ricorso – i cui primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente – deve essere respinto.

A. La censura concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) si palesa inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c..

“Per costante giurisprudenza di questa Corte” (come ribadito, ancora di recente, da Cass., 3, 12 febbraio 2010 n. 3374, la quale richiama “Cass. sez. un. 28 luglio 2005, n. 15781”) , infatti, “affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario non solo che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ma anche, per il principio dell’autosufficienza, che tali domande o eccezioni vengano riportale puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività”.

B. Nel caso la ricorrente, a fronte del totale silenzio del giudice di appello (il quale, come riportato, comunque espone essere stato chiesto ad esso, peraltro solo nelle “memorie aggiuntiva”, di dichiarare l'”incompetenza” territoriale, anche se “propria”, ovverosia quella di essa Commissione, e non già l’incompetenza dell'”Ufficio”), si è limitata a riferire che il suo dante causa, con il gravame, ha insistito “nel contestare” (1) “l’incompetenza territoriale dell’Ufficio Imposte di Napoli”, (2) “la carenza di motivazioni dell’atto di contestazione” e (3) “la presenza di vizi propri della cartella che determinavano la sua illegittimità ed infondatezza” senza però riportare nel ricorso per cassazione, come impone (a espressa pena di inammissibilità) l’art. 366 detto, gli “esatti termini”, con esposizione delle conferenti ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno di ognuna delle contestazioni che si assumono non esaminate.

C. Siffatta esposizione, nel caso, si rivela indispensabile perchè:

(1) il giudice di appello, come evidenziato, ha comunque esaminato una questione di “incompetenza territoriale”, per cui la ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso per cassazione gli opportuni passi testuali dei suoi atti processuali onde mettere questo giudice di legittimità in condizione di verificare l’effettiva sottoposizione al giudice di appello di una questione di “incompetenza territoriale” diversa da quella esaminata e (negativamente) risolta dalla Commissione Tributaria Regionale;

(2) non espone le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi “incompetente” l'”Ufficio di Napoli” che “aveva emesso l’iscrizione a ruolo” sol perchè “il contribuente era residente nel Comune di (OMISSIS)”, tenuto conto che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 1 (per il quale “il ruolo è formato dall’ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta”) l’ufficio competente a formare il ruolo non va identificato in base alla mera residenza (anagrafica) del contribuente al momento della formazione del ruolo ma in considerazione alla residenza “fiscale” di quel contribuente in relazione all’imposta iscritta a ruolo: vertendosi in ipotesi di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di una imposta accertata (come pacifico) dall’Ufficio di Napoli, il ricorrente (per ottemperare al disposto dell’art. 366 c.p.c. e consentire a questa Corte di verifica-re la rilevanza della doglianza) avrebbe dovuto esporre nel ricorso per cassazione le ragioni addotte nel giudizio di merito per suffragare la (diversa) eccezione che si assume non esaminata.

D. Il rilievo che precede vale, a maggior ragione, per la ulteriore questione, posta dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso, relativa a pretesi vizi della cartella (carenza di “iter logico giuridico”; mancata allegazione dell'”avviso di accertamento” e della “decisione della commissione tributaria”; omessa “indicazione delle aliquote di imposta applicate”) atteso che:

(1) della proposizione di una siffatta doglianza non vi è traccia nella sentenza impugnata (la quale, di conseguenza, diversamente da quanto denunciato, non può essere affetta da nessun vizio, nè interpretativo nè motivazionale, perchè questi, logicamente, suppongono sempre un giudizio, anche implicito), e:

(2) non riporta la cartella impugnata, con conseguente impossibilità sia di riscontrare l’effettiva sussistenza della carenza di “iter logico giuridico” che di apprezzare la rilevanza (anche ai fini del riscontro della concreta ed effettiva possibilità di esercizio del diritto di difesa del contribuente) della mancata allegazione dell'”avviso di accertamento” e della “decisione della commissione tributaria”, ovverosia di atti comunque e certamente giuridicamente noti al dante causa della ricorrente (che, giusta quanto presupposto nel titolo della cartella stessa, ha impugnato quell’avviso) nonchè della omessa “indicazione delle aliquote di imposta applicate” (tenuto conto che si verte in ipotesi di iscrizione a ruolo in via provvisoria di imposte determinate o già nell’avviso di accertamento o, in caso di modifica parziale del quantum da parte del giudice di merito, dal giudice della sentenza indicata nella cartella stessa).

E. La quinta (ultima) censura, infine, propone una limitazione alle sole “imposte” afferenti agli anni successivi alla sua entrata in vigore della sostituzione apportata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 4 al “D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1” – per la quale “/e imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonchè i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati” – che si rivela ermeneuticamente inaccettabile sia in base alla formulazione letterale della norma (la quale regolamenta l’iscrizione “a titolo provvisorio nei ruoli” di tutti gli “imponibili accertati dall’ufficio … non ancora definitivi” al momento della sua entrata in vigore, a prescindere, quindi, dall’anno di riferimento dell’imposta, mancando qualsiasi opportuno segno allusivo a tale elemento temporale);

che, comunque, in considerazione della finalità della norma complessiva (sia originaria che modificata), intesa a determinare il quantum delle imposte, accertate dall’Ufficio ma non ancora divenute definitive, suscettibile di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, per cui deve aversi riguardo all’epoca di iscrizione a ruolo e non già all’anno di riferimento dell’imposta oggetto dell’iscrizione.

5. Per la sua soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate (sulla scorta delle vigenti tariffe professionali forensi), nella misura indicata in dispositivo, in base al valore della controversia ed all’attività difensiva espletata dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra esso Ministero e la ricorrente; rigetta il ricorso contro l’Agenzia;

condanna la S. a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 900,00 (novecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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