Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27049 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32202-2007 proposto da:

M.G., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 4 (STUDIO LEG. ASS.TO IN ASS.NE CON CLIFFORD CHANCE), presso

lo studio dell’avvocato CARPAGNANO ROSA IDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARPAGNANO DOMENICO, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1764/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/11/2007 r.g.n. 2258/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato respinto il ricorso del lavoratore in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra detto lavoratore da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorsoli lavoratore affidato ad un unico motivo; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.

Considerato che:

il lavoratore è stato assunto con un contratto a termine stipulato il 28 giugno 2000 a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

la Corte territoriale ha ritenuto che non doveva essere fornita dal datore di lavoro la prova dell’assenza per ferie e della connessa necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza delle ferie nel periodo estivo e che quindi l’apposizione del termine doveva ritenersi legittima;

la suddetta impostazione è stata censurata dal lavoratore ricorrente con un unico motivo che si conclude con il seguente quesito di diritto: “se la norma di cui all’art. 8, comma 2, del ccnl 26.11.94 per i dipendenti delle Poste Italiane – secondo cui – abbia introdotto una fattispecie acausale di contratto a termine esonerando la società datrice lavoro da qualsivoglia onere probatorio (essendo sufficiente che l’assunzione avvenga nel predetto periodo) e, in caso negativo se, quantomeno nel processo, la s.p.a. Poste Italiane sia tenuta a provare: – l’effettiva fruizione di ferie da parte del personale a tempo indeterminato; – che per effetto delle ferie, si sia venuta a creare, presso la sede di assegnazione del lavoratore assunto a termine, uno stato di necessità, tale da compromettere l’espletamento del servizio; – che il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato non sia stato superiore a quello dei dipendenti assunti per ferie; – con quale causale siano stati avviati al lavoro tutti i lavoratori a termine assunti contestualmente alla ricorrente;

il nominativo o i nominativi di chi la ricorrente abbia eventualmente sostituito”;

la società Poste Italiane ha resistito deducendo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso;

il ricorso facendo direttamente riferimento ad una determinata interpretazione delle norme contrattuali che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito, è inammissibile a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5;

invero questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161, nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530 e Cass. S.U. 3 novembre 2011) che il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c. n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, “postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile”;

la causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità;

applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire, al caso di specie emerge che non risulta specificata in quale sede processuale sono rinvenibili, i collettivi sui quali il ricorso si fonda;

pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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