Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27048 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27048 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CALIFANO Paolo, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Fulvio Mancini, con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Franco Glandarelli
in Roma, via della Maratona, n. 81;

ricorrente

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

in persona del Ministro pro tempore,

rappre-

sentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

3

Data pubblicazione: 03/12/2013

- controricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro in data 28 agosto 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 28 agosto 2012, ha dichiarato improponibile – per mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai sensi dell’art, 54, coma 2, del d.l. 112 del
2008 – la domanda di equa riparazione proposta in data 7 marzo
2012, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Paolo Califano per l’eccessiva durata di un processo amministrativo
svoltosi dinanzi al TAR Calabria dal giugno 1993 al giugno
2011;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Califano ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 novembre 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;

2

ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 54, comma
2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6
agosto 2009, n. 133) ci si duole che la Corte d’appello, nel

tivamente la disciplina che impone la presentazione
dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo, e si fa
rilevare che nella specie il ricorrente – a dimostrazione del
persistente interesse alla trattazione del ricorso – aveva
presentato per ben due volte (il 15 settembre 2009 ed il 15
marzo 2010) istanza di trattazione, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 205 del 2000;
che il motivo è infondato;
che – premesso che l’istanza di prelievo non è fungibile
con l’istanza di fissazione d’udienza (Cass., Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 25572) – il giudice a quo si è attenuto al
principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi
dell’art. 54, coma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 3, coma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104
del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010
la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n. 3740);

dichiarare improponibile la domanda, abbia applicato retroat-

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI moTrvI
condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

La Corte rigetta il ricorso e

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