Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27047 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27047 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

4.

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per

legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –

contro
MAZZON Mario, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Stefano Aceto,
con domicilio per

legge

presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 03/12/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento depositato
in data 27 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Benito Panariti, per delega dell’Avv. Stefano
Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con decreto in
data 27 giugno 2012, in parziale accoglimento della domanda
proposta da Mario Mazzon in data 20 marzo 2012, ha condannato
il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in
favore del ricorrente, della somma dà euro 7.312 a titolo di
equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,
per l’irragionevole durata di un processo amministrativo dinanzi al TAR Veneto, iniziato il 28 aprile 1999 e definito con
sentenza del 25 gennaio 2012;
che la Corte d’appello – rigettata l’eccezione di improponibilità della domanda in ragione della mancata presentazione
dell’istanza di prelievo – ha determinato in tre anni il periodo di ragionevole durata ed in nove anni e nove mesi
l’eccedenza ed ha quantificato il danno non patrimoniale in
euro 750 per ciascun anno di ritardo;

2

Giusti;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 ottobre 2012, sulla base di due motivi;
che l’intimato ha resistito con controricorso.

motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con il primo motivo (violazione dell’art. 54 del d.l.
n. 112 del 2008) ci si duole che la Corte d’appello non abbia
dichiarato l’improponibilità della domanda di equa riparazione, nonostante il giudizio amministrativo presupposto fosse
ancora in corso alla data del 16 settembre 2010 e mai sia stata presentata in esso istanza di prelievo;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di equa riparazione per irragionevole
durata del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 54,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art.
3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei
giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità
della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013,
n. 3740);
che per effetto dell’accoglimento del primo motivo resta
assorbito l’esame del secondo mezzo, con cui si lamenta omes-

3

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

sa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto
controverso;
che il decreto impugnato è cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,

proponibilità, della domanda di equa riparazione, avanzata con
ricorso del 20 marzo 2012, e ciò in quanto il giudizio dinanzi
al TAR, dinanzi al quale non è stata presentata alcuna istanza
di prelievo, era ancora in corso alla data del 16 settembre
2010, essendo questo stato definito con sentenza del 25 gennaio 2012;
che sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di
legittimità, essendo sia la decisione impugnata che il ricorso
anteriori alla sentenza di questa Corte (la n. 3740 del 2013)
di cui qui è stata fatta applicazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
secondo;

cassa il decreto impugnato e,

rigetta la domanda,

assorbito il

decidendo nel merito,

dichiarando interamente compensate tra le

parti le spese del giudizio, di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 5 novembre
2013.

la causa può essere decisa nel merito con il rigetto, per im-

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