Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27046 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 27/12/2016, (ud. 17/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21149/2013 proposto da:

COMUNE CERRETO SANNITA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA

74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DI NANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2259/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Iacobelli e Di Nanni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso dell’ingegnere D.G. depositato il 12 dicembre 2001, il Tribunale di Benevento pronunciò in data 13 dicembre 2001 decreto ingiuntivo n. 151/2001, intimando al Comune di Cerreto Sannita il pagamento dell’importo di Lire 59.277.971, oltre accessori, a titolo di onorari spettanti per l’attività professionale svolta in relazione all’incarico di progettazione e direzione di lavori conferito al ricorrente dall’ente territoriale con atto pubblico dell’8.2.1999. L’ingegnere D. aveva specificato che, con successiva nota n. 8158/1999, il Comune gli aveva revocato l’incarico, invitandolo a consegnare il lavoro eseguito fino a quella data; egli, pertanto, avendo già completato il progetto ed eseguito rilievi aerofotogrammetrici, aveva richiesto il pagamento di onorari e spese con l’invio di parcella corredata di parere del competente ordine professionale.

Propose opposizione il Comune di Cerreto Sannita, assumendo che il contratto doveva intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta, non potendo il committente in alcun modo servirsi del progetto a causa della mancata erogazione dei finanziamenti regionali alla cui disponibilità era subordinata la fattibilità dei lavori. Tale circostanza, a dire dell’opponente, andava ascritta al novero del factum principis, nella specie rappresentato dall’inerzia del Consiglio Regionale che non aveva dato seguito ad una proposta di finanziamento della Giunta, ed aveva comunicato la mancata realizzabilità delle opere solo dopo che l’incarico professionale era stato materialmente conferito. Il Comune di Cerreto Sannita contestava, in ogni caso, la validità tecnica dei progetti consegnati dall’ingegnere D. e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituì il D. chiedendo il rigetto dell’opposizione e negando la configurabilità di un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo egli eseguito la propria e non potendo esserlo per sua natura quella pecuniaria del committente; secondo l’opposto, la tesi della controparte rappresentava al più l’esistenza di una presupposizione interna fra le parti, da ritenersi nulla ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 12-bis, che fa divieto alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del compenso all’erogazione dei finanziamenti relativi alle opere. L’ingegnere D. contestò, infine, la lamentata inadeguatezza dei progetti, eccependo in ogni caso l’intervenuta decadenza dell’ente committente.

Con sentenza del 28.12.2006 il Tribunale di Benevento accolse l’opposizione, qualificando come condizione sospensiva la clausola del contratto che stabiliva che il corrispettivo sarebbe stato versato al professionista “all’accredito dell’anticipazione delle spese a valere sul finanziamento che la Regione Campania ha concesso al Comune di Cerreto Sannita” e rilevandone il mancato avveramento; il Comune di Cerreto Sannita fu, così, condannato dal Tribunale a rimborsare al D. le sole spese vive da questo sostenute. Propose appello D.G. sulla base degli argomenti già esposti in sede di costituzione davanti al Tribunale, ed aggiungendo che il giudice di primo grado aveva pronunziato ultra petita, non essendo stata dedotta la sussistenza di una condizione sospensiva. Si costituì il Comune di Cerreto Sannita chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2259/2012 del 20 giugno 2012, accolse l’impugnazione e riformò integralmente la sentenza, rigettando l’opposizione.

In proposito, esclusa la nullità della pronunzia per ultrapetizione – in quanto entrambe le parti, con le rispettive allegazioni, avevano argomentato circa la possibile esistenza di una condizione sospensiva – la Corte di Napoli ritenne che l’evento dedotto in contratto rappresentasse, piuttosto, un termine, in quanto avvenimento futuro ma certo; i contraenti, infatti, avevano concordemente dato atto che il finanziamento era già stato concesso e che l’ente committente aveva imputato provvisoriamente il relativo onere ad un’apposita voce di bilancio. Si trattava, pertanto, a dire della Corte di merito, di un termine pattuito per l’effettuazione del pagamento da parte dell’amministrazione, e non di una condizione per il pagamento stesso (il che avrebbe richiesto un’espressa deroga convenzionale al divieto normativo di subordinare il diritto al compenso dell’appaltatore all’erogazione del finanziamento); il lungo lasso di tempo trascorso senza che fosse stato erogato il finanziamento in questione comportava, secondo la sentenza d’appello, che il termine dovesse considerarsi già maturato, non potendo configurarsi un’impossibilità sopravvenuta di una prestazione pecuniaria.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cerreto Sannita sulla base di tre motivi. Resiste l’ingegnere Gaetano D. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, ed a superamento della relativa eccezione di inammissibilità del ricorso proposta del controricorrente, è stata depositata dal Comune ricorrente, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., la Delib. Giunta municipale di Cerreto Sannita1 agosto 2012, autorizzativa di tale impugnazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 15603 del 10/12/2001).

1. Con il primo motivo il ricorrente Comune di Cerreto Sannita denunzia violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c., nonchè dell’art. 1362 c.c., assumendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere insussistente una condizione sospensiva nella clausola contrattuale che prevedeva che il pagamento della prestazione sarebbe stato possibile solo all’atto dell’accredito del finanziamento regionale. Sostiene per un verso il ricorrente che la Corte di Napoli avrebbe dovuto valutare correttamente il comportamento delle parti in pendenza della condizione, ed in particolare il fatto che esso committente si era comportato secondo buona fede e che il mancato avveramento era dipeso da causa esterna. Per altro verso contesta l’interpretazione del contratto su cui si fonda la decisione impugnata, assumendo che sarebbe stata data rilevanza esclusivamente al tenore letterale della clausola senza indagare l’effettiva volontà delle parti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione nell’applicazione dei canoni di interpretazione del contratto, in ordine alla sussistenza della condizione sospensiva, nonchè violazione dell’art. 1362 c.c., anche in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Tali primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono del tutto infondati. Il ricorrente dà atto che la Corte d’appello, sulla base del “tenore letterale dell’art. 8 della convenzione stipulata tra le parti, ha ritenuto insussistente una condizione sospensiva nel caso in esame”, ma poi si sofferma diffusamente sulla scorretta valutazione del “comportamento delle parti in pendenza della condizione”, deduce circa una condizione potestativa mista e afferma che la stessa non si è mai avverata.

E’ noto come, in tema di obbligazioni discendenti da contratto, il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e nell’incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti abbiano previsto per l’assunzione di un obbligo o per l’adempimento di una prestazione. Ricorre l’ipotesi del termine quando tale evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purchè risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l’efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o di un’obbligazione o di un credito di una parte. Nell’ipotesi di condizione, invece, si versa nell’incertezza dell’evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell’efficacia di un contratto o di un’obbligazione ad esso inerente. Nella specie, la Corte di Napoli ha affermato che l’art. 8 della convenzione inter partes subordinava unicamente il momento di esigibilità del credito del professionista nei confronti dell’amministrazione comunale, per l’eseguita progettazione e direzione dei lavori, alla data dell’effettivo accredito dell’anticipazione delle spese del già erogato finanziamento da parte della Regione. Dunque, l’insorgenza del credito dell’ingegnere D., nella previsione delle parti, a dire della Corte di Napoli, non era affatto connessa all’evento futuro ed incerto del finanziamento regionale delle opere cui si riferiva la progettazione e la direzione dei lavori in oggetto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3579 del 22/02/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4124 del 22/03/2001).

Ed è certamente compito del giudice del merito, non sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge, accertare, attraverso l’interpretazione del contratto e la valutazione del concreto regolamento degli opposti interessi adottato dai contraenti, se, con riferimento alla prospettazione della certezza o dell’incertezza del verificarsi di un determinato evento, le parti abbiano stabilito un termine o una condizione ai quali subordinare l’assunzione di un obbligo o l’adempimento di una prestazione.

D’altro canto, l’interpretazione di una clausola contrattuale costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, purchè la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. Al riguardo, il ricorrente si limita ad articolare una critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte d’Appello, che si riduce a proporre un’interpretazione della clausola controversa opposta a quella privilegiata dai giudici del merito. Nè sono individuate, nel ragionamento logico svolto dal giudice di merito nella sentenza impugnata, reali lacune argomentative, ovvero illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007).

Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

2. Con il terzo motivo il Comune di Cerreto Sannita deduce la violazione della L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 12-bis, in relazione agli artt. 1354 e 1418 c.c.. Il ricorrente richiama a sostegno delle sue doglianze una precedente sentenza della stessa Corte di Napoli che, in analoga fattispecie, aveva dichiarato nulla la clausola recante una condizione sospensiva/potestativa mista incidente sull’incarico conferito ad un professionista dal Comune.

Anche tale motivo è infondato perchè dimostra di non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Napoli, proprio avendo negato in via interpretativa l’esistenza di una condizione cui fosse subordinata la corresponsione del compenso professionale, ha poi aggiunto che, vigendo il divieto della L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 12-bis, era da attendersi una “inequivoca deroga pattizia”, nella specie mancante, per superare, sempre che ciò fosse consentito, la volontà contraria della legge.

Si ha riguardo alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, comma 12-bis, aggiunto dalla L. 19 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 4, il quale vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. La Corte d’Appello di Napoli non è incorsa in alcuna violazione o falsa applicazione di tale norma, in quanto essa ha ritenuto, con apprezzamento di fatto della volontà negoziale, che la clausola n. 8 della Convenzione intercorsa tra il Comune di Cerreto Sannita e l’ingegnere D.G. non consistesse in una condizione subordinante il pagamento del compenso professionale all’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell’opera pubblica progettata, limitandosi ad aggiungere che un’eventuale volontà pattizia in tal senso, sempre che ammissibile, avrebbe comunque imposto l’adozione un’inequivoca esplicitazione.

3. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida per in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Relazione preliminare redatta dall’assistente di studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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