Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27046 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico

n. 35, (telefax n. (OMISSIS), e-mail (OMISSIS)),

presso lo studio dell’avv. D’AMATI Domenico, che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. D’Amati Giovanni Nicola per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VIDEO 1 S.r.l. in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Dott. G.M., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Vallebona

Antonio, che la rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AN.RAMA S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Dott. G.R., elettivamente domiciliata in

Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’Avv. Antonio

Vallebona, che la rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.G.I.-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

“GIOVANNI AMENDOLA”. in persona del Presidente e legale

rappresentante prò tempore, – ENPALS – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA

ED ASSISTENZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del Presidente

pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza non definitiva n. 4169/09 della

Corte di Appello di Roma del 14.05.2009/8.02.2010 nella causa

iscritta al n. 6412 R.G. dell’anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.11.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Claudio Costantini per delega dell’Avv. Domenico e

Giovanni Nicola d’Amati, per la ricorrente M. e l’Avv. Antonio

Vallebona per le controricorrenti Video 1 e la AN.RA.MA.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. VIOLA Alfredo

Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8079 del 2005 rigettava le opposizioni a decreti ingiuntivi emessi a favore dell’INPGI per contributi previdenziali omessi e sanzioni riguardanti la posizione di M.N., condannava l’ENPALS a restituire ala VIDEO 1 S.r.l e alla AN.RAMA S.p.A. i contributi anzidetti. Con la stessa sentenza venivano condannate in solido queste due ultime società a pagare a favore della M. la somma di Euro 15832,88 per differenze retributive; veniva anche dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato alla M. in data 15.03.2001, con condanna della VIDEO 1 a reintegrarla nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

2. Tale decisione, appellata con gravame principale da parte della VIDEO 1 e della AN.RAMA e con gravame incidentale della M., è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 4169 del 2009, che ha dichiarato non applicabile la tutela reale e per l’effetto ha respinto la domanda L. n. 300 del 1970, ex art. 18 come accolta in primo grado, ordinando l’immediata riassunzione della M. entro tre giorni; in difetto condannando la stesa VIDEO 1 al pagamento dell’indennità ex L. n. 108 del 1990, liquidata in misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita,oltre interessi dal licenziamento al soddisfo. Prosieguo del giudizio con separata ordinanza, con spese al definitivo.

La Corte non ha condiviso l’assunto del primo giudice circa l’unicità del centro di imputazione del rapporto in capo ad entrambe le società appellanti (Video 1 ed AN.RAMA), avendo le due società distinti soci, differente oggetto sociale, distinta contabilità posizione previdenziale, distinti fornitori e non essendo sufficiente il collegamento funzionale tra le stesse società in ordine ad un contratto di appalto per la fornitura di sevizi tecnici necessari per i programmi televisivi.

Nella situazione così ricostruita la Corte ha concluso riconoscendo, come già detto, la sola tutela obbligatoria, con ordine di immediata riassunzione e, in difetto, determinando l’indennità ex L. n. 108 del 1990.

3. La M. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La VIDEO 1 e la AN.RAMA resistono con controricorso. Non si sono costituiti l’INPGI e l’ENPALS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nonchè vizio di motivazione.

Sostiene al riguardo che il giudice di appello, a fronte di un preciso accertamento da parte del giudice di primo grado, si è limitato a ritenere non idonei gli elementi emersi ai fini dell’esistenza d un unico centro di imputazione del rapporto in capo alle due società appellanti, fornendo quindi una motivazione generica ed apodittica.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha ritenuto non applicabile la tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 proprio in relazione alla rilevata insussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in capo alle due società appellanti, avendo le stesse, come già detto, una distinta compagine sociale, differente oggetto sociale, distinta contabilità posizione previdenziale, distinti fornitori e non essendo sufficiente il collegamento funzionale tra le stesse società in ordine ad un contratto di appalto per la fornitura di sevizi tecnici necessari per i programmi televisivi. Trattasi di valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, nei confronti della quale la ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2120 c.c., nonchè difetto di motivazione, per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di pagamento della somma di Euro 14.600,92 a titolo di differenza TFR. Il motivo è privo di pregio e va disatteso, in quanto nella sentenza impugnata non c’è alcun espresso riferimento a tale punto. Va poi osservato che in ogni caso l’omissione di pronuncia non è ravvisabile nel caso di specie, in quanto la domanda di pagamento della differenza di TFR venne proposta dalla lavoratrice per l’ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di annullamento del licenziamento, richiesta che è stata accolta.

3 In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei controricorrenti come da dispositivo.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese nei confronti dell’INPGI e dell’ENPALS, che non si sono costituiti in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’INPGI e dell’ENPALS. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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