Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27045 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27045 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. r.g.840/2008 proposto da:

Agata Carmela MESSINA( cf: MSS GCR 38L56 C351Z);
Alessandro COSTANTINO ( c.f.: CST LSN 71T29 C351M);
Francesco COSTANTINO ( c.f.: CST FNC 64S26 C351W);
Marcello COSTANTINO ( c.f.: CST MCL 69T15 C351B);
Laura COSTANTINO ( c.f.: CST LCR 74R51 C3510)
parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Sebastiano Coci, giusta procura a margine del
ricorso e con il medesimo domiciliate presso lo studio dell’avv. Stefano Monti in Roma,
via Emilia n.81
– Ricorrenti Contro

Domenico VITALE ( c.f.: VTL DNC 22C11 C471L)

rappresentato e difeso dall’avv. Nunzio Santi Di Paola ; domiciliato in Catania, corso
Italia n. 171 giusta procura a margine del controricorso e, ex lege , presso la Cancelleria
della Suprema Corte di Cassazione

2:0 ‘2U 3

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Data pubblicazione: 03/12/2013

- Contro ricorrente —

contro la sentenza n. 335/2007 della Corte di Appello di Catania; pubblicata il 7
aprile 2007 e notificata il 31 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30 ottobre 2013 dal

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Domenico Vitale convenne innanzi all’allora Pretore ( di seguito divenuto: giudice
unico presso il Tribunale) di Catania, con citazione notificata il 15 giugno 1998, Agata
Carmela Messina nonché Francesco Maria Secondo; Marcello Maria Giovanni;
Alessandro Maria Davide; Laura Carmela Maria e Luigi Maria Antonino Costantino,
tutti eredi di Salvatore Costantino, deducendo: di esser proprietario, in Catania, di locali
e di un terrazzo, siti al piano terra, aventi accesso da via Deledda 19; che i convenuti
erano proprietari di altri locali del pari siti al piano terra del medesimo stabile ma con
accesso da via Deledda n. 21; che al loro dante causa , l’architetto Salvatore Costantino,
era stato concesso di entrare nel prorpio appartamento per il tramite di una finestra
affacciantesi sul detto terrazzo e dunque usufruendo anche dell’ingresso da via Deledda
n. 19; che, nel corso degli anni, i convenuti avevano abbattuto la parte inferiore del
muro della detta finestra, trasformandola in una porta; che inutilmente esso attore li
aveva sollecitati al ripristino dei luoghi ed a cessare il transito sul proprio terrazzo.
Concluse affinché fosse accertato che gli stessi non avevano il diritto di passaggio
esercitato, con ordine di rimessione dei luoghi al pristino stato.

2 — I convenuti si costituirono, ad eccezione di Luigi Costantino, deducendo innanzi
tutto che quest’ultimo aveva cessato di esser comproprietario e ciò per atto anteriore
alla citazione; affermarono che, sin dall’epoca della costruzione dello stabile, i loro locali
erano stati muniti di un’apertura che permetteva l’agevole transito da e per il terrazzo

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2

Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

dell’attore; in via riconvenzionale chiesero pertanto che fosse accertato e dichiarato
l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto a tale passaggio, se del caso anche per

,

destinazione del padre di famiglia, stante la collocazione voluta dal costruttorevenditore- l’allora attore.

respingendo quella riconvenzionale, condannando di conseguenza i convenuti a
trasformare in finestra la porta che consentiva il contestato passaggio.

4 — Detti soccombenti interposero gravame cui rispose il Vitale; la Corte di Appello di
Catania, pronunziando sentenza n.335/2007, riformò parzialmente la sentenza di primo
grado, condannando le parti appellanti al ripristino non già di una finestra bensì di una
porta-finestra, ritenendo raggiunto, anche per il tramite di una consulenza tecnica, il
convincimento che tale fosse l’originaria consistenza dell’apertura verso il terrazzo del
Vitale, poi trasformata in vero e proprio portone; per il resto respinse il gravame
ritenendo provato, sempre mediante consulenza tecnica, che in un primo tempo
l’appartamento poi acquistato dal Costantino avrebbe avuto accesso al terrazzo ma non
all’apertura conducente al civico n. 19, atteso che sul terrazzo in questione sarebbe stato
ricavato un corridoio “ad elle” che non sarebbe confluito nella strada pubblica; pur non
essendo stata provata l’epoca di rimozione di tali sbarramenti in muratura, tuttavia
neppure le parti appellanti avevano dimostrato di aver posseduto il diritto di passaggio —
nella consistenza rivendicata in causa- per un ventennio; neppure ipotizzabile, a tenore
del rogito di acquisto che indicava come unico accesso all’immobile venduto al dante
.

causa delle parti appellanti il civico n. 21, sarebbe stata la costituzione del passaggio per
destinazione del padre di famiglia.

5 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i Messina/Costantino,
facendo valere due motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; ha risposto
il Valente con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 – L’adito Tribunale, con sentenza n. 572/2003 , accolse la domanda del Vitale,

I — Con il primo motivo viene denunziato un vizio nell’ iter logico seguito dalla Corte di
Appello, che si sarebbe estrinsecato in una motivazione esposta, ad un tempo, come
omessa, insufficiente e contraddittoria.

I.a – Lamentano i ricorrenti innanzi tutto che la Corte distrettuale, richiamando in toto le

quando sarebbe stata posta e quindi rimossa la pannellatura precludente il percorso tra
la porta finestra e lo sbocco sul civico n. 19- avrebbe posto alla base della prorpia
decisione argomentazioni insufficienti nonchè contraddittorie.

I.b – Con ulteriore articolazione della propria critica i Messina/Costantino censurano la
decisione di non ammettere le prove per testi relative all’esistenza o meno della
pannellatura allorquando il defunto architetto Costantino fu immesso nel possesso
dell’immobile ( adibito a suo studio professionale).
I.c — Criticano altresì le parti ricorrenti la decisione di non tener conto delle
argomentazioni del proprio consulente tecnico, dirette a contestare l’evidenza della
pregressa pannellatura, minando quindi la consistenza logica dell’argomentazione che
escludeva la reclamata servitù in assenza di opere visibili per il suo esercizio.

I.d — Contestano inoltre le parti ricorrenti la concludenza

ad e.x.cludendarn servitutern

della

conformazione della porta finestra rispetto alla successiva trasformazione in portone —
atteso che la Corte territoriale aveva ritenuto che, mentre la prima avrebbe consentito
solo l’uscita dallo studio verso il terrazzo, la successiva chiusura avrebbe permesso il
transito in entrambe le direzioni.

I.e — Denunziano i Messina/Costantino altresì la insufficienza della motivazione per
escludere la creazione della servitù per destinazione del padre di famiglia — l’originario
unico proprietario, il Vitale- atteso che la Corte distrettuale non avrebbe fatto buon
governo delle emergenze istruttorie, dalle quali sarebbe risultato che la indicata
pannellatura sarebbe stata posta al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia —
nel 1975 — di locali che si ponevano come cantinati e quindi senza accesso alla strada,
$4—

conclusioni alle quali era pervenuto il CTU — che si era detto non in grado di specificare

mentre sarebbe stata rimossa al momento del trasferimento della proprietà , con chiara
intenzione di asservimento della proprietà Vitale rispetto a quella del Costantino.
II — Questo aspetto viene altresì esaminato nel secondo motivo, con il quale è
denunziata la violazione dell’art. 1062 cod. civ. laddove la Corte del merito avrebbe

famiglia dalla mancata menzione nel rogito di trasferimento dell’accesso dal civico n. 19,
non correttamente identificando i confini applicativi della sopra richiamata disposizione,
che presuppongono uno stabile assetto materiale tra i due fondi, di cui uno a chiaro
servizio dell’altro, assumendo che, in presenza delle anzidette condizioni, per impedire
l’insorgere della servitù sarebbe stata necessaria una esplicita manifestazione di volontà
contraria.

II.a

A corredo di tale motivo viene formulato il seguente quesito di diritto ( secondo

quanto disposto dall’allora vigente art. 366 bis cpc) ” La disposizione relativa alla servitù,
richiamata dall’art. 1062, comma 2, cod civ., idonea ad impedire la costituzione della servitù per
destinazione de/padre di famiglia, può essere rinvenuta in una clausola del contratto non avente natura
negoziale ma solo carattere descrittivo dello stato dei luoghi?”
III— Ti primo motivo è inammissibile sotto plurimi aspetti.

III.a

Innanzi tutto esso è carente del c.d. momento di sintesi — omologo ai quesiti di

diritto di cui all’art. 366 bis, II comma, cpc all’epoca vigente- che consenta di
circoscrivere i limiti del controllo sul fatto determinante per la decisione, atteso che in
tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza
impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto,
ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod.
proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di
ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica,
che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al
giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non

tratto argomenti per escludere la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di

si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 cod. proc.
civ., ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso
eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto
determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente.

III.b — Ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo in esame è costituito dal fatto che
le critiche al ragionamento giudiziale, pur se testualmente indirizzate a far emergere una
insufficienza o contraddittorietà od omissione del medesimo, non si curano di
esplicitare ove l’ iter logico seguito dal giudice dell’impugnazione sia stato in contrasto
con le proprie premesse — da cui la contraddittoria motivazione-; ove lo stesso sia stato
espresso in modo così carente da non consentire di seguirne il percorso argomentativo
— da cui la insufficiente motivazione – ; ove infine sia stato del tutto carente nel valutare
elementi di prova determinanti — da cui l’omessa motivazione-; al contrario le parti
ricorrenti hanno semplicemente messo in evidenza i differenti approdi interpretativi
laddove la Corte avesse valorizzato le emergenze istruttorie in modo differente da
quello operato in decisione: così facendo però non hanno correttamente interpretato
dell’art. 360, I comma n. 5 cpc che non commette alla Corte di riformulare la decisione,
negando od affermando se un’affermazione contenuta nella sentenza di merito sia vera
per il tramite di diversa argomentazione, sibbene di controllare se la motivazione
adottata sia razionale rispetto alle risultanze probatorie indicate in ricorso, se sia
coerente rispetto alle premesse da essa stessa poste, se sia logica per il significato
attribuito agli elementi esaminati e se gli enunziati fattuali, fondanti la decisione, siano
razionalmente compatibili.
III.c — In questa prospettiva non è idoneo il motivo laddove critica la valutazione della
consulenza di ufficio e non la pone a raffronto con quella di parte — del cui contenuto,
oltretutto, non viene fornita esauriente esposizione- perché la discrezionalità del giudice
di merito si esplica nell’attribuire valore alle risultanze probatorie piuttosto che ad altre

( vedi Cass. Sez. V n. 5858/2013).

senza peraltro essere obbligato — posta la tenuta interna della proprie argomentazioni —
a prendere in esame tutti gli elementi istruttori; la concludenza fattuale delle indagini del
consulente di ufficio ( in merito: alla preesistenza di una barriera che precludeva
l’accesso al civico n. 19 dai locali dell’architetto Costantino; alla non equiparabilità di

con argomentazioni di puro fatto che suggeriscono, ma non richiamano, prove certe (in
ipotesi, neglette dal giudice dell’appello), di una diversa ricostruzione dei luoghi,
significativa di una destinazione univoca al passaggio; le prove per testi infine, non
ammesse già in primo grado, sono state nuovamente esaminate dal giudice del gravame
nella loro concludenza storica e nuovamente si è ribadita la loro irrilevanza , tra l’altro,
per la mancanza della dimostrazione di opere apparenti destinate all’esercizio della
pretesa servitù: sul punto giova ribadire la centralità di tale accertamento in relazione sia
all’eventuale acquisto della servitù per usucapione sia per la creazione del relativo diritto
per destinazione del padre di famiglia , atteso che , di per sé, la servitù di passaggio non
può che esercitarsi seguendo un percorso ben delimitato, così che l’addurre la semplice
accessibilità al civico n. 19, seguendo un iter non specificato sull’ampio terrazzo del
contro ricorrente, avrebbe riguardato circostanza di per sé irrilevante, le volte in cui non
si fosse contemporaneamente addotta la strutturale delimitazione di tale passaggio ( ad
esempio: per la reciproca posizione tra porta-finestra e apertura verso la strada pubblica;
per la stretta contiguità spaziale tra le due aperture; per la limitata estensione del
terrazzo).
IV — Le considerazioni sopra svolte circa la sufficienza e la congruità dell’esame del
materiale probatorio operato dal giudice dell’appello, per pervenire all’affermazione
dell’assenza di opere visibili di una servitù di passaggio in favore dei locali del defunto
architetto Costantino , consentono di far ritenere assorbito il secondo motivo ed altresì
inidoneo il relativo quesito di diritto, giacchè a fondamento del rigetto della domanda la
Corte di Appello non pose solo la mancata previsione, nel contratto di vendita
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51—

una porta finestra ad un portone in ragione della diversa chiusura ) viene poi censurata

intervenuto tra il Vitale ed il Costantino, di uno sbocco su via Deledda n. 19 ma anche e
soprattutto il difetto di apparenza della relativa servitù , così che questa si poneva come
la primaria — e non specificamente criticata- ratio decidendi.

V

Il ricorso va dunque respinto, con onere di spese – liquidate come da dispositivo —

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in
euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

sulla parte soccombente

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