Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27044 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18131-2019 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO ALLODI VARRIALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10611/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza 10611 del 2018, dichiarava estinto il procedimento di revocazione promosso da V.M. avverso la sentenza della CTR nr 23/2009 che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate riformando la pronuncia impugnata e confermato l’atto impositivo.

Rilevava che, a fondamento dell’impugnazione, il contribuente aveva eccepito la falsità della notifica al suo difensore sicchè era stata presentata avanti al Tribunale di Napoli una querela di falso per accertare la natura apocrifa della firma della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento.

Osservava che il procedimento di revocazione era stato sospeso in attesa della definizione del giudizio di falso.

Rimessa la causa sul ruolo per il proseguo V.M. chiedeva ed otteneva che il procedimento venisse rinviato a nuovo ruolo rilevando che pur essendo stata emessa la decisione sulla querela la decisione non era ancora passata in giudicato.

Il Giudice di appello evidenziava che detta sentenza /che aveva rigettato la querela di falso non risultava appellata e doveva ritenersi ormai irrevocabile. Evidenziava altresì che il processo non era stato riassunto nel termine previsto dalla legge ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, e doveva considerarsi estinto.

Avverso tale sentenza V.M. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste formalmente l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, nonchè la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Contesta la ritualità della declaratoria di estinzione del giudizio evidenziando che la mancata comparizione del contribuente era dovuta alla omessa comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza come attestato dalla certificazione della cancelleria rilasciata in data 13.5.2019.

Osserva che la trattazione dell’appello in pubblica udienza senza preventivo avviso alla parte dà luogo alla nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 39, 42, 43 e 45, nonchè la nullità della sentenza impugnata e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Contesta la decisione nella parte in cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge malgrado agli atti di causa non vi fosse alcuna certificazione che attestasse il passaggio in giudicato della pronuncia relativa al giudizio di falso.

Evidenzia che se il ricorrente fosse stato posto in condizione di partecipare all’udienza avrebbe documentato la pendenza del procedimento di falso in appello alla data del 16.5.2019.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Invero, è pacifico tra le parti che non è stata comunicata al contribuente la data di fissazione dell’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31. Il ricorrente ha anche riportato la nota a firma della segreteria del 13.5.2019 in cui si ammetteva tale circostanza (cfr. allegato 10 del ricorso), si certifica che per l’udienza del 22.11.2018 non è stata spedita via pec la relativa convocazione a causa di un errore tecnico della procedura informatica di gestione del contenzioso).

Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal decreto cit., art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass., 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23607; Cass., 1786/2016; Cass., 13319/2017).

Il D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 31, comma 1, prevede che “la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”. Tale disposizione si applica sia alla fissazione dell’udienza pubblica che alla fissazione dell’udienza camerale.

Infatti, l’udienza pubblica può essere chiesta, non solo con il ricorso introduttivo, ma anche con altro atto processuale.

Per questa Corte (Cass., 5, n. 5986/2001), dunque, in base al principio di libertà delle forme degli atti processuali nonchè dei principi generali sulle nullità e dell’art. 156 c.p., comma 3, l’istanza per la fissazione della pubblica udienza può essere formulata anche in un altro atto del processo- atto introduttivo, controdeduzioni e memorie, appello principale o incidentale – alla duplice condizione che lo stesso venga depositato in segreteria e venga notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data di trattazione, per consentire al giudice di disporre la discussione in pubblica udienza, e per consentire alle altre parti di esercitare compiutamente il loro diritto di difesa.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, comma 1, dispone, infatti, che “la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2, prevede, sul punto, che “fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma (data di trattazione) ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti”.

Ciò significa che, una volta fissata l’udienza di trattazione camerale, comunicata alle parti, esse hanno la facoltà di chiedere la discussione in pubblica udienza fino a dieci giorni liberi prima della udienza di trattazione (Cass., 17 aprile 2001, n. 5643; Cass. 2019 nr 34478). Pertanto, la Commissione tributaria ha il solo obbligo, D.L. n. 546 del 1992, ex art. 31, di comunicare la data di trattazione della causa, la quale avverrà poi in camera di consiglio, o in pubblica udienza, a seconda che una delle parti presenti – o meno – l’istanza di cui al D.Lgs. cit., art. 33. Ma, anche in tale ultima evenienza, nessun‘altra comunicazione sarà di per sè dovuta, in quanto, salva l’ipotesi di un differimento, anche in tal caso l’udienza si terrà nel giorno indicato nell’avviso previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 (Cass., sez. 5, 18 marzo 2002, n. 3936).

La mancata comunicazione alle parti della fissazione della udienza camerale, dunque, al pari della mancata comunicazione di quella pubblica, implica una violazione del principio del contraddittorio che comporta la nullità della sentenza.

Pertanto, anche la mancata comunicazione della fissazione dell’udienza camerale produce la nullità dell’intero giudizio e della sentenza che conclude lo stesso.

Il secondo motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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