Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27044 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31519-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/12/2006 R.G.N. 1275/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

LA CORTE

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Palermo ha, per la parte che ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 giugno 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con M.D.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4. col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 5 in relazione al mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, del motivo di impugnazione concernente la decisione di considerare ammissibile un documento prodotto tardivamente dal lavoratore (in sede di deposito di note autorizzate) nel corso del giudizio di primo grado, documento rilevante in relazione all’eccezione, proposta dalla società, di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione consensuale del rapporto;

il motivo è infondato;

secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 27 gennaio 2004 n. 1468), nel rito del lavoro, qualora la produzione documentale sia giustificata dallo sviluppo del processo, va escluso il verificarsi della decadenza della parte dal diritto di produrre il documento non depositato con gli atti introduttivi del giudizio a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; la ratio di tale eccezione al rigoroso sistema di preclusioni previsto dalle norme sopra citate è costituita dalla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricerca della “verità reale”, esigenza che trova espressione nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ. (Cass. 2 ottobre 2009 n. 21124;

Cass. SS.UU. 20 aprile 2005 n. 8202);

nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che il documento in questione (consistente in una nota inviata alla società con la quale il lavoratore, a distanza di due mesi dalla scadenza del contratto, aveva offerto la prestazione lavorativa) era stato prodotto con le note difensive autorizzate dal giudice a seguito dell’eccezione pregiudiziale di sopravvenuta risoluzione dei rapporto per mutuo consenso, formulata dalla società in sede di memoria di costituzione; l’ammissibilità della produzione derivava pertanto, coerentemente con i principi sopra ricordati, dal fatto che il documento era finalizzato a dimostrare l’infondatezza della suddetta eccezione;

5. col secondo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha affermato l’efficacia del documento prima citato (sub 4.) nonostante il fatto che lo stesso era stato inviato non già alla sede legale dell’azienda e nemmeno alla sede pro tempore della competente direzione regionale bensì ad una sua articolazione produttiva periferica, priva di autonomi poteri di autodeterminazione in materia di assunzioni;

il motivo è privo di pregio; la Corte di merito ha affermato che il documento de quo risulta spedito e pervenuto alla sede siciliana di Poste Italiane, area personale e organizzazione, il cui direttore aveva sottoscritto il contratto di assunzione; tale affermazione resiste alla censura in esame con la quale la società ricorrente, lungi dal contestare di aver ricevuto il documento stesso, si limita a contestare la correttezza dell’indirizzo al quale è stato inviato, indirizzo che a tutto voler concedere costituisce una struttura locale della società stessa;

6. con il terzo motivo la società ricorrente censura (denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ.) la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

la censura è infondata; secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso;

7. quanto alla statuizione concernente l’illegittimità del termine osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della statuizione suirillegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998;

premesso che tale statuizione, nella parte in cui ha affermato l’illegittimità del termine apposto al contratto de quo in quanto stipulato oltre il limite temporale fissato dalle parti collettive con gli accordi attuativi dell’accodo 25 settembre 1997, non viola i limiti del thema decidendum rimesso all’esame della Corte di merito, atteso che, secondo la tesi dell’appellante Poste Italiane s.p.a., la legittimità del termine apposto al contratto de quo è, in buona sostanza, basata sulla perdurante efficacia dell’accordo sindacale 25 settembre 1997 e dei successivi accordi collettivi, donde la necessità del relativo esame da parte della Corte territoriaie, osserva il Collegio che la suddetta motivazione da parte della Corte di merito – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (cfr., fra e altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

8. devono essere pertanto respinti i motivi di ricorso compresi fra il quarto e il settimo, con i quali si denunciano, in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 346 e 434 cod. proc. civ., della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all’accordo sindacale del 25 settembre 1997 e dei successivi accordi collettivi intervenuti fra le parti, nonchè violazione di norme processuali e vizio di motivazione;

9. quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010;

con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento l’art. 32, comma 7 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente ne giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

9. nel caso in esame i motivi che investono il tema cui potrebbe essere riferibile la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 sono gli ultimi due con i quali vengono denunciati, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 cod. civ. (penultimo motivo) e vizio di motivazione (ultimo motivo);

10. col penultimo motivo parte ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione dei principi in tema di mora accipiendi e di corrispettività delle prestazioni; il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: 1) per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ.;

osserva il Collegio che il suddetto quesito risulta del tutto generico e sostanzialmente non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674);

11. è del pari inammissibile l’ultimo motivo per violazione del principio di autosufficienza, atteso che la società ricorrente contesta, peraltro in modo assolutamente generico, l’idoneità del documento individuato dalla sentenza impugnata come atto idoneo a costituire in mora il datore di lavoro, senza riportare il contenuto dell’atto stesso (cfr., da ultimo, Cass. 30 luglio 2010 n. 17915);

12. il ricorso va pertanto respinto;

13. la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000 (tremila) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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