Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27043 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12218-2019 proposto da:

C.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4358/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

C.R.M. impugnava la cartella di pagamento con cui l’agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, aveva recuperato il credito d’imposta da essa utilizzato in compensazione nella dichiarazione 2009 per l’anno 2008, in quanto non indicato nell’apposito quadro RU del mod. unico.

La commissione tributaria provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso, ritenendo che la cartella esattoriale, non era stata preceduta dalla preventiva instaurazione del contraddittorio e dall’omessa preventiva notifica dell’avviso di recupero.

L’appello proposto dall’agenzia delle entrate contro la decisione era accolto dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, con sentenza nr. 4358 /2018.

Rilevava infatti che in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie la Suprema Corte con ordinanza nr. 4360/2017 aveva chiarito che l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti non implicava valutazioni sicchè era legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero.

Riteneva la correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria la quale aveva riscontrato un anomalia sulla base dei dati dichiarati e delle compensazioni effettuate per la mancata compilazione del quadro RU necessario per stabilire l’entità del credito.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi corredata da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità per violazione dell’art. 2909 c.c., e degli artt. 324 e 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta in particolare la mancata rilevazione da parte della CTR del giudicato interno che si sarebbe formato in merito alla mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate della pretesa tributaria non scalfita dai motivi di gravame.

Osserva che l’efficacia preclusiva di tale giudicato ben può essere rilevato anche d’Ufficio in sede di legittimità.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 53 Cost e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente critica la decisione che a suo dire si sarebbe posta in contrasto con le disposizioni indicate in rubrica nella parte in cui ha ritenuto non contestabile la pretesa erariale facendo valere errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale.

Il primo motivo è inammissibile.

La contestazione nei termini in cui è stata sopra articolata dimostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza che ha ritenuto corretto da parte dell’Ufficio il recupero del credito d’imposta utilizzato in compensazione mediante modello F24 senza che lo stesso fosse stato indicato nella dichiarazione operato dall’Ufficio.

Ha pertanto rilevato l’omessa tempestiva indicazione a prescindere da ogni valutazione della spettanza del credito che è rimasta estranea all’ambito cognitorio.

La ricorrente ha costruito il suo profilo di censura senza scalfire in alcun modo l’affermazione resa sul punto dalla CTR così finendo per non sindacarla neanche sotto l’aspetto motivazionale per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01). Relativamente al secondo motivo la decisione della CTR si sottrae alla critica che le viene mossa.

Occorre ricordare che l’indicazione nel quadro Ru della dichiarazione annuale del credito di imposta in questione è difatti atto negoziale e non di scienza, in quanto è volta a mutare (con rettifica in aumento) la base imponibile, e contestualmente ad inserirvi il credito di imposta. Il contribuente al quale sia stato concesso il beneficio può decidere di usufruirne o no; ma, per farlo, deve esprimere la propria volontà all’interno della dichiarazione dei redditi mediante la compilazione del quadro appositamente predisposto dall’Amministrazione (in termini, in relazione ad altra, ma similare ipotesi di concessione di un credito d’imposta pur sempre avente funzione di agevolazione, vedi Cass. 22 gennaio 2013, n. 1427). E le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e ss., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria.

Recentemente questa Corte (Cass. 610/2018; Cass. 21120/2018) ha ribadito il consolidato orientamento, secondo cui “sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione” (Cass. n. 7294 del 2012; Cass. n. 1427 del 2013; Cass. 22673 del 2014, Cass. n. 18180 del 2015; Cass. n. 883 del 2016; Cass. n. 10239 del 2017; Cass. 2018 nr 31052).

Tale principio è stato ribadito anche da Cass. n. 20208 del 2015, la quale ha ulteriormente precisato che l’irretrattabilità della dichiarazione, anche in caso di errore, può essere superata solo qualora il contribuente “non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e ss., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.” In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C., da ultimo richiamata, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto emendabile in corso di giudizio l’omessa tempestiva indicazione, nel quadro RU della dichiarazione di competenza, di un credito d’imposta della L. n. 449 del 1997, ex art. 11, benchè il contribuente non avesse fornito alcuna prova della essenzialità ed obbiettiva riconoscibilità dell’errore commesso.

Analogamente alla fattispecie presa in considerazione dalla pronuncia sopra indicata, nella presente controversia la CTR ha dato corretta applicazione ai principi ora enunciati e va pertanto confermata.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’intimata delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1500,00 oltre s.p.a.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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