Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27043 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12987-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1525/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 523/15, sez. 10, rigettava il ricorso proposto da C.M. avverso l’avviso di liquidazione 13128018358 per imposta di registro.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 1525 /2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che trattandosi nel caso di specie di un atto di compravendita contenente 14 atti negoziali riguardanti ciascuno un diverso acquirente l’imposta di registro doveva essere liquidata in misura fissa per ciascun atto e non già nell’unica misura fissa applicata dal notaio come ritenuto dalla Commissione tributaria regionale D.P.R. n. 131 del 1986, comma 1.

Il motivo è manifestamente fondato.

La fattispecie del negozio complesso è disciplinata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, in base al quale “se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.

La fattispecie dei negozi cosiddetti collegati, è invece disciplinata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, che stabilisce che “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”.

Questa Corte si è più volte occupata della distinzione tra le due fattispecie di negozi, e una giurisprudenza ormai consolidata è orientata nel senso di ritenere che “il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili” (Cass. 15774/17; Cass. 19245/2014 e 19246/2014).

Più precisamente la connessione derivante “dall’intrinseca natura” delle disposizioni deve consistere in un vincolo di compenetrazione immediata e necessaria che non dipenda dalla mera volontà delle parti, ma sia, in virtù della legge o per esigenza obbiettiva del negozio giuridico, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (vedi Cass. 15774/17; Cass. 10180/2009; Cass. 18374/2007).

Nel caso di specie con un solo negozio sono stati trasferiti a soggetti diversi le proprietà di distinti immobili.

Trattasi con ogni evidenza di negozi tra loro connessi in quanto non è possibile stabilire tra di essi alcun intrinseco collegamento di carattere concettuale e giuridico bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti.

Da ciò consegue che ciascun trasferimento di proprietà era soggetto ad autonoma tassazione.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA