Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27043 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27043 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 28471-2007 proposto da:
T5STnstkgE,01 1Oo(1._

TEDESCHI TOMMASO,yelettivamente domiciliato

in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio
dell’avvocato PANZERA SILVANA, rappresentato e difeso
dagli avvocati PAPA SERGIO, PAPA NERI FRANCESCO;
– ricorrente –

2013
2071

contro
UULLI 1- 9-1CV
BERTI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato

VIA GIOACCHINO ROSSINI

18,

in ROMA,

presso lo studio

dell’avvocato VACCARI GIOIA, che lo rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 03/12/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n.

2636/2006 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito

l’Avvocato

COLITTI Alberto,

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato Gioia VACCARI
difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
L.(7\
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tedeschi Tommaso proponeva opposizione al d.i. per lire 160.000.000 concesso a
Berti Giampaolo per prestazioni professionali eccependo di aver agito quale
amministratore della srl Tedeschi e di aver avuto rapporti con l’ing. Luigi De
Filippis, che chiedeva di chiamare in causa per essere manlevato e, nel merito, che

L’opposto contestava le domande ed il tribunale, con sentenza 19.3.2002, revocava
parzialmente il d.i. condannando Tedeschi al pagamento di lire 94.477.293,
decisione confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 1 0 .9.2006 che
rigettava gli appelli principale ed incidentale e compensava le spese, affermando che
il Tedeschi aveva presentato in proprio al comune la domanda di concessione, che
la domanda di chiamare in causa il De Filippis per manleva era stata ritenuta
rinunziata e che le critiche ai progetti avevano avuto risposta nel senso che
l’incarico riguardava la fase progettuale.
Ricorre Tedeschi con otto motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia il difetto di legittimazione passiva del Tedeschi con
violazione degli artt. 100 cpc e 2727 cc, 360 nn. 3 e 5 cpc e 4 1. 10/77 con tre
principi di diritto finali.
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 n. 5 (senza altra indicazione)
con la conclusione che l’omessa valutazione delle circostanze indicate dalle lettere
da a) a g) ha influito sulla decisione.
Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 cc licol quesito se in caso di
opposizione a d.i. l’opposto assume il ruolo di attore e deve provare i fatti mentre il
convenuto non ha l’onere di fornire la prova contraria.

trattavasi di obbligazioni di risultato.

Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 269 cpc col quesito se la richiesta
di autorizzazione a chiamare in causa non può essere oggetto di rinunzia implicita.
Col quinto motivo si lamentano violazione dell’art. 269 cpc e dell’art 92 1. 353/92
col quesito se la richiesta di chiamata in causa doveva essere rinnovata alla prima
udienza.

nullo il contratto per un’opera illegittima e va dichiarata la risoluzione per
inadempimento.
Col settimo motivo , ancora indicato come sesto, si denunzia illogicità della
motivazione senza momento di sintesi.
Con l’ottavo motivo, indicato come settimo, si lamenta motivazione apparente in
relazione al motivo di appello che ha sindacato la liquidazione dell’ordine
professionale senza momento di sintesi.
Le censura sono infondate.
Trattandosi di sentenza depositata il 1°.9.2006, ciascun motivo doveva
concludersi con un quesito di diritto o momento di sintesi tendente ad una risposta,
positiva o negativa, in concreto funzionale all’accoglimento della censura proposta
(S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009), mentre il primo motivo manca del quesito e contesta un
accertamento in fatto della sentenza.
Il secondo motivo manca del momento di sintesi.
Il terzo motivo si conclude con l’affermazione di principi pacifici, ma
omette di considerare che la sentenza ha dedotto essere emerso dalle risultanze
processuali che il Tedeschi si era avvalso dell’opera del Berti utilizzando i progetti
da lui elaborati.

Col sesto motivo si lamenta violazione degli artt. 1418 e 1453 cc col quesito se è

Il quarto ed il quinto motivo non considerano che la richiesta di chiamata
in causa è stata considerata rinunziata perché non riproposta ritualmente.
Ed invero l’art. 269 cpc, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva
che il giudice istruttore, quando ne è richiesto alla prima udienza, può concedere un
termine per la chiamata del terzo.

la sentenza riferisce di una reiterazione solo in domanda conclusionale.
Il sesto motivo è una questione nuova in mancanza della indicazione
specifica di quando è stata proposta e di rituale impugnazione ex art. 112 cpc
Il settimo motivo è solo enunciato e manca il momento di sintesi.
L’ottavo motivo manca del momento di sintesi.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3200
di cui 3000 per compensi, oltre accessori.
Roma 9 ottobre 2013.
Il consigliere estensore

ano Giudiziari
°
3 NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

03 Die. 2013

Il ricorrente non indica di aver riproposto la richiesta alla prima udienza e

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