Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27042 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 27/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.27/12/2016),  n. 27042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10738-2012 proposto da:

B.C., C.F. (OMISSIS), B.M. C.F. (OMISSIS),

B.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN

LIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

MAUCERI;

– ricorrenti –

contro

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RODRIGUEZ PEREIRA, 142, presso lo studio dell’avvocato ELIO RIPOLI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 900/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Magnano San Lio Marcello difensore dei ricorrenti

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Ripoli Elio difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

S.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modica B.D., C. e M. chiedendo all’adito Giudice di voler dichiarare che il solaio della casina di villeggiatura in atti individuata ed il limitrofo locale denominato “trappeto” si appartenevano a lei con consequenziale ordine ai convenuti di restituzione dei detti beni.

L’attrice fondava la propria domanda sulla ricostruzione delle vicende divisorie risolte con rogito di donazione e divisione del 21 dicembre 1953 per atto notaio O., a mezzo del quale erano stati divisi i beni poi assegnati a B.P. e G., rispettivamente danti causa di ella attrice e dei convenuti.

Quest’ultimi, costituitisi in giudizio, contestavano l’avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, svolgendo domanda di acquisto per intervenuta usucapione dei beni oggetto della controversia.

L’adito Tribunale, con sentenza in data 21 ottobre 2006 accoglieva le domande dell’attrice e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti, condannati alla refusione delle spese di lite:

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza, della quale chiedevano la riforma, gli originari convenuti interponevano appello resistito dall’appellata.

L’adita Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 900/2011, rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata sentenza della Corte distrettuale ricorrono i B. con atto affidato a dieci motivi (che in effetti sono 11 per duplicazione del quinto motivo ed errata successiva numerazione) e resistito dalla controricorrente.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che quella contro ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 840 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo ripercorre, per intero, il primo motivo appello e si incentra sulla contestazione del criterio cd. di “proiezione verticale” al fine della esatta applicazione della invocata norma ex art. 840 c.c.

Senonchè appare fondato il “criterio-guida”, cui ha fatto ricorso la Corte territoriale, in base al quale “il proprietario del suolo è proprietario altresì del sottosuolo e dello spazio aereo soprastante”.

Inoltre – va rilevato – la gravata decisione si fonda, in punto, anche su una seconda ratio decidendi (non colta, nè contestata nel ricorso).

La Corte territoriale ha, difatto, basato il proprio convincimento anche su una interpretazione del complessivo intento dell’atto di divisione che intendeva assegnare per intero la “zona ad est” e quella ad ovest, intento confermato, per converso, dall’espressa divisione della cantina.

Il motivo va, pertanto, rigettato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 922 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Col motivo qui in esame si ripropongono la questione della sovrapponibilità verticale della proprietà e le censure in ordine alla relazione di CTU (fatta propria dalla sentenza impugnata). La censura si risolve, per un verso, nella contestazione della interpretazione dell’atto divisorio (non sindacabile in questa sede) e, per altro verso, in doglianze relative ad un accertamento tecnico fatto proprio dalla Corte di merito.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Parti ricorrenti intendono porre, con questo motivo, l’attenzione sull’accertamento – in punto di fatto – della collocazione degli immobili ai vari piani.

La censura, quindi, si risolve, nella sostanza, nel postulare una diversa ricostruzione in fatto, già adeguatamente svolta con la gravata decisione.

A tal proposito non può che richiamarsi il noto orientamento di questa Corte per cui non può mai darsi corso ad una ” istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7394).

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento al fatto controverso e decisivo relativo alla corrispondenza in linea. verticale e la sovrapponibilità delle proprietà.

Il motivo qui in esame, strettamente connesso – sotto il profilo logico – al precedente estrinseca, nuovamente, la sostanziale doglianza di cui al ricorso in ordine alla collocazione degli immobili, risolvendosi a chiare lettere in una censura in punto di fatto rispetto alla decisione gravata che è fondata su motivazione logica ed immune da vizi.

Al riguardo va ribadito il principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sei. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Viene dedotta, col motivo qui in esame, una erronea interpretazione dei titoli e si prospetta la mancanza, in essi, di riferimenti quanto alla divisione con attribuzione della proprietà verticalmente.

Ma (come già rilevato innanzi) il “criterio-guida” della proiezione, specie in assenza di ogni altro e contrario elemento valutativo, adottato da Corte distrettuale risulta corretto e la paventata violazione dell’art. 1362 c.c., di cui al ricorso, è del tutto apodittica.

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

6.- Con il sesto motivo (erroneamente indicato, ancora, come 5) motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo appare fondato sulla pretesa per cui basterebbe una insufficienza di prova della domanda di revindica per “mantenere la signoria esercitata”.

La prospettazione delle parti ricorrenti è del tutto infondata.

L’attribuzione di beni, in base alla interpretazione dell’atto divisorio ed alla corretta applicazione del citato “criterio-guida”, esclude di per sè la suggestiva e pur postulata prospettazione di una “insufficienza di prova della domanda” (questione, peraltro, neppure prospettata e documentata come già posta nel pregersso grado di giudizio).

Il motivo deve, dunque, essere rigettato.

7.- Con il settimo motivo (erroneamente indicato come 6) parte ricorrente lamenta la carenza motivazionale dell’impugnata sentenza in relazione, in particolare, alla pretesa “natura pertinenziale dei beni contesi rispetto agli immobili dei ricorrenti”.

8.- Con l’ottavo motivo del ricorso (erroneamente indicato come 7) si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 che 4 per erroneo esame delle prove acquisite.

9.- Con il nono motivo del ricorso (erroneamente indicato come 7) si prospetta il vizio di carenza motivazionale della decisione gravata in punto di avvenuta usucapione.

10.- Con il decimo motivo (erroneamente indicato come 9) parti ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) quanto al mancato erroneo esame delle prove acquisite.

11.- I motivi 7, 8, 9 e 10 innanzi, in breve, sintetizzati, possono essere trattati congiuntamente e sono, tutti, inammissibili per le ragioni di seguito rispettivamente indicate.

Con i stessi si pongono e ripropongono, nella sostanza, censure in parte già svolte.

In particolare il settimo ed il nono motivo, lamentando “carenza motivazionale”, afferiscono totalmente alla valutazione, in fatto, della fattispecie, valutazione già operata con congrua e logica motivazione della Corte di merito.

Al riguardo va rammentato che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile in mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802).

E, sempre al riguardo, va ancora ricordato che “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione…altrimenti risolvendosi il relativo motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazione e del convincimento del Giudice del merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione ” (Cass. civ., S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).

Quanto ai motivi ottavo e decimo deve osservarsi che con gli stessi vengono – rispettivamente – dedotte una violazione di legge (in ordine agli artt. 1158 e 1159 c.c.) e promiscuamente e contestualmente le violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

L’ottavo motivo si basa, essenzialmente sul fatto “fra l’altro di aver eccepito l’usucapione” e si risolve in una generica censura sul presupposto che i cespiti in divisione erano comunque stati nell’esclusivo possesso di B.G. fin dalla data della divisione del 21.12.1953.

La questione, genericamente posta innanzi a questa Corte, ma sostanzialmente identica a quella di cui al secondo motivo di appello, è del tutto infondata.

La stessa è stata, infatti, correttamente decisa con la gravata decisione che ha ritenuto “del tutto insufficiente” l’unica deposizione che eventualmente poteva suffragare l’anzidetta domanda subordinata in quanto veniva dichiarato che “non si sapeva per conto di chi l’avv. Gaspare” cedeva in comodato di uso il locale trappeto.

L’odierna reiterata censura, si pone – concludendo in punto – come una impropria istanza di rivalutazione della prova che ha portato al rigetto della domanda (più che come censura di Violazione di legge) e, quindi, come tale correttamente inquadrata va ritenuta inammissibile.

Il decimo motivo si risolve in una censura del tutto infondata laddove con le norme pur promiscuamente invocate si deducono come violate per la sola del tutto generica considerazione “già evidenziata che la Corte territoriale non ha posto a base della propria decisione le prove ed emergenze acquistite al processo”. Anche tali motivi sono, pertanto, inammissibili.

12.- Con l’undicesimo motivo del ricorso motivo del ricorso (erroneamente indicato come 10) si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento alla regolamentazione delle spese.

Il motivo è assorbito.

13.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

14.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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