Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27040 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27040 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 30844-2007 proposto da:
BAUSI MARTA,

BECAGLI GRAZIA, MINGARELLI LUCIA,

TAMBURRI ROBERTO, SILLI MASSIMO, ACQUARO ROSA, FABRI
GIGLIOLA, NOCENTINI ANNA, NEBBIAI ROSETTA, BORSELLI
VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato BARBERA
2013

2004

MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati CENI
STEFANO, LISINI ALESSANDRO;
– ricorrenti contro

AGOSTINI ROSSANO, EDIFICATRICE LE QUATTRO STAGIONI

Data pubblicazione: 03/12/2013

SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA NELLA PERSONA DEL
COMMISSARIO LIQUIDATORE;
– intimati –

sul ricorso 2213-2008 proposto da:
AGOSTINI ROSSANO C.F.GSTRSN40T26D612X, elettivamente

lo studio dell’avvocato SPEZZAFERRO RAFFAELLA LAURA,
rappresentato e difeso dagli avvocati CHIAPPA ENZO
MASSIMO, BIANCHINI GIOVANNI;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FABRI GIGLIOLA, BORSELLI VITTORIO, BECAGLI GRAZIA,
ACQUARO ROSA, MINGARELLI LUCIA, TAMBURRI ROBERTO,
BAUSI MARTA, NEBBIAI ROSETTA, SILLI MASSIMO,
NOCENTINI ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato
BARBERA MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati
CENI STEFANO, LISINI ALESSANDRO;
– controricorrenti al ricorso incidentale nonchè contro

COOP EDIFICATRICE LE QUATTRO STAZIONI SRL IN LCA;
– intimata –

avverso la sentenza n.

1645/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso

CORRENTI;
udito l’Avvocato Pierpaolo Grimaldi con delega
depositata in udienza dell’Avv. Giovanni Bianchini
difensore del Sig. Agostini Rossano che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale e raccoglimento

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di
quello incidentale.

(_(

dell’incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata Agostini Rossano proponeva appello avverso la
sentenza n. 2793 del 9.7.2004 nella causa da lui promossa davanti al Tribunale di
Firenze e conclusasi con la declaratoria di inammissibilità della domanda,
deducendo che l’atto da lui contestato era quello attinente al trasferimento dei beni

soli condomini Borselli e Tambuni e non quello attinente al trasferimento degli
stessi beni dalla Cooperativa al condominio.
Gli appellati deducevano la piena validità del contratto.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza 21.10.2006, in accoglimento
dell’eccezione degli appellati, dichiarava la carenza di legittimazione dell’attore e
compensava le spese richiamando gli, atti di causa e concludendo che l’Agostini
risultava assegnatario di un appartamento facente parte del condomini di via Ugo La
Malfa 5, separato e distinto da quello di via Ugo La Malfa 7, in virtù della delibera
assunta all’unanimità, e quindi col suo consenso in data 7.3.1989, e poiché i locali
sottotetto erano stati assegnati ai condomini dei due distinti condomini con la
deliberazione assunta all’unanimità, e quindi anche col consenso dell’appellante, in
data 18.10.1999, appariva evidente la carenza di legittimazione né come condomino
né come socio della cooperativa.
Ricorrono Vittorio Borselli, Marta Bausi, Massimo Silli, Grazia Becagli, Rosetta
Nebbial, Rosa Acquaro, Lucia Mingarelli, Gigliola Fabri, Roberto Tamburri, Anna
Nocentini con due motivi, propone ricorso incidentale Agostini, con due motivi, con
ulteriore controricorso degli altri, non svolge difese la cooperativa Edificatrice Le
quattro stagioni a r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE

per cui è causa da tutti i condomini dello stabile di via Ugo La Malfa 7 in Firenze ai

Col primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione degli artt. 112, 324, II,
336 cpc per la compensazione delle spese nonostante il rigetto dell’unico motivo di
appello, e col secondo degli artt. 91 e 92 cpc nonché vizi di motivazione sempre per
l’avvenuta compensazione, con relativi quesiti.
Col ricorso incidentale, col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1421

nullità dell’atto- 16.2.2001- di trasferimento dei diritti immobiliari, quote di
comproprietà dei sottotetti sul presupposto di quanto statuito da precedente sentenza
della Corte di appello su domanda dell’Agostini col quesito se il Giudice sia incorso
nelle violazioni indicate dichiarando la carenza di legittimazione per la proposizione
dell’azione di nullità ex art. 1421 cc del terzo estraneo alla sottoscrizione.
Col secondo motivo, indicato come terzo, si lamenta violazione degli artt. 1102 e ss,
1117, 1118, 1119, 2379 cc, 1418 e ss cc perché , se è vero che l’esclusione della
legittimazione è stata motivata per fatti sopravvenuti, delibere cooperativa 7.3.89 e
18.10.99, la Corte di appello non poteva prescindere dall’accertamento di ufficio
della validità ed efficacia delle stesse col relativo quesito.
Ha priorità logica il ricorso incidentale le cui censure non meritano accoglimento.
La Corte di appello ha statuito che l’Agostini aveva votato le delibere
relative alla costituzione dei due condomini di via La Malfa ed all’assegnazione ai
condomini dei due distinti condomini dei sottotetti.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed
obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in
fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di
legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti
dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi;
pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il

cc, 100 cpc, vizi di motivazione perché era stata promossa un’azione diretta alla

ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate
ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con
quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali
assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale
profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non
concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel
giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica
contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla
motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano
semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n.
13579, 16.3.04n. 5359, 19.1.04n. 753).
Né può utilmente invocarsi la mancata considerazione del comportamento
delle parti.
Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione
gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito
della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nel primo
comma dell’art. 1362 CC — eventualmente integrato da quello posto dal successivo
art. 1363 CC per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella
determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il
senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato
con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza
ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni

od insufficienti.

di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti —
ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche
ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che
si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo conuna dell’art. 1362 CC, che
attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla

8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).
Va, comunque, data risposta negativa ai quesiti, nel senso che il terzo
estraneo alla sottoscrizione di un atto non ha in generale interesse a dedurne la
nullità, e il potere officioso di rilevare la nullità deve trovare riscontro nella
violazione di norme inderogabili e non può essere invocato in virtù dello jus
poenitendi di chi ha approvato delibere perfettamente legittime.
Anche il ricorso principale va respinto perché la corte di appello ha dedotto
esistere giusti motivi per la compensazione delle spese, statuizione legittima ratione
temporis.
In definitiva i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Roma I° ottobre 2013.
il Presidente

Il consigliere estensore

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

03 OIC.2013

stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n.

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