Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2704 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14766/2018 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa (VI),

via Mure del Bastion n. 10, presso lo studio dell’avv. A. M. Muraro,

che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti, in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

07/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da I.F. cittadino nigeriano (Edo State), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere fuggito per evitare la persecuzione della famiglia dello zio paterno, che in un temporaneo allontanamento della propria famiglia a (OMISSIS) da (OMISSIS), dove egli aveva vissuto e studiato, si era impadronito delle loro terre ed aveva poi ucciso suo padre ed accoltellato lo stesso ricorrente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale, con un unico motivo distinto in due censure, una relativa al mancato accoglimento della protezione sussidiaria e l’altra relativa al mancato accoglimento della protezione umanitaria.

In particolare, lamenta la mancata considerazione della situazione generale del paese di provenienza, di violenza indiscriminata e generalizzata esistente in Nigeria e non solo negli Stati del Nord del paese a causa anche dell’inerzia o collusione anche dei poteri statuali, che renderebbe rischioso per l’incolumità del ricorrente un eventuale rimpatrio forzato, alla luce dei rapporti informativi citati.

Inoltre, il ricorrente contesta la valutazione del tribunale, per il mancato riconoscimento di situazioni di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionale e internazionali gravanti sullo Stato italiano.

In riferimento al profilo, della protezione sussidiaria, lo stesso è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, incentrata sul giudizio di non credibilità del ricorrente che non risulta tuttavia impugnata; inoltre” il Tribunale ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che nella zona di provenienza della ricorrente (Edo State), non vi è conflitto al livello di guerra civile, nè violenza indiscriminata, tale da costituire grave pericolo di vita qualora la ricorrente dovesse tornare nel proprio paese.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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