Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2704 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2704 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 4521-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 27, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4139

TRAPANESE

ANIELLO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 420/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 12/07/2012 R.G.N. 783/09;

,

R.G. n. 4521/13

RILEVATO
che

con sentenza pubblicata il 23.10.12 la Corte

d’appello di Venezia rigettava il gravame di Poste Italiane
S.p.A. contro la sentenza n. 557/09 con cui il Tribunale

Trapanese ad essere inquadrato, a decorrere dal gennaio
1997, nel livello Q2 del previgente c.c.n.l. per il
personale di Poste Italiane e nel livello A2 del c.c.n.l.
successivo a decorrere dal 26.11.03, con conseguente
condanna della società a pagargli le differenze retributive
maturate dal 9.1.02;
che

per la cassazione della sentenza ricorre Poste

Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi;
che Aniello Trapanese resiste con controricorso;
che le parti depositano memoria ex art. 380-bis 1 cod.
proc. civ.;
CONSIDERATO
che il primo motivo lamenta nullità della sentenza in
connessione con l’art. 112 cod. proc. civ. e omesso
esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale
confermato la pronuncia ultra petita del primo giudice là
dove quest’ultimo ha attribuito al lavoratore un livello
(A2) da lui non richiesto, avendo Aniello Trapanese
chiesto l’inquadramento nel livello Q2 alla stregua d’un
c.c.n.l. ormai non più in vigore, con conseguente
inammissibilità della domanda;
che tale motivo è infondato perché nel caso di specie la
domanda faceva riferimento all’inquadramento in Q2

della stessa sede aveva accertato il diritto di Aniello

R.G. n. 4521/13

(Area Quadri II livello) previsto dalla contrattazione
collettiva dal 1994 fino al c.c.n.l. 11.7.03, vale a dire in
un arco di tempo entro il quale si colloca la decorrenza
del superiore inquadramento riconosciuto ad Aniello

che i giudici di merito hanno rilevato che il livello Q2 è
stato sostituito dal livello A2 a partire dal c.c.n.l. del
2003, di guisa che correttamente quest’ultimo è stato
applicato a partire dal 26.11.03;
che,

infine, non rileva che nel proprio ricorso il

lavoratore non avesse fatto menzione del livello A2,
atteso che per costante giurisprudenza di questa S.C.
l’interpretazione della domanda non è legata a formule
sacramentali, ma deve essere operata in base alla lettura
complessiva dell’atto nella sua interezza, considerati il
contenuto sostanziale dell’atto medesimo, la natura della
vicenda descritta e, soprattutto, la finalità che la parte
intende perseguire col provvedimento chiesto in concreto
(cfr., ex aliis, Cass. 7.1.16 n. 118; Cass. 12.12.14 n.
26159; Cass. 14.11.11 n. 23794; Cass. 26.9.11 n.
19630; Cass. 10.2.2010 n. 3012; Cass. 13.9.2006 n.
19670; Cass. 4.8.06 n. 17760; Cass. 18.1.06 n. 830;
Cass. 20.10.05 n. 20322; Cass. 28.7.05 n. 15802; Cass.
15.12.03 n. 19188, via via fino a risalire a Cass. 23.2.77
n. 817); ciò è tanto vero che ben può essere oggetto di
pronuncia giurisdizionale la domanda formulata anche
implicitamente od indirettamente (a prescindere dal
tenore meramente letterale del petitum) quando risulti
coerente e connessa con la causa petendi;

Trapanese a partire dal gennaio 1997;

R.G. n. 452 I /13

che, in altre parole, correttamente i giudici di merito
hanno sostanzialmente ritenuto che, stante il carattere
automatico del passaggio dei lavoratori del livello Q2 di
cui alla previgente classificazione al livello A2 della nuova

passaggio fosse implicita o comunque necessitata nella
domanda avanzata dal dipendente;
che

il secondo mezzo denuncia violazione e falsa

applicazione degli artt. 43 e 44 c.c.n.l. 26.11.94 e
dell’accordo integrativo 23.5.95, poiché il raffronto tra le
mansioni svolte dal Trapanese così come emerse all’esito
dell’istruttoria (con particolare riferimento alla
deposizione dei testi Dalla Venezia e Venditti) e le
declaratorie contrattuali dimostrava che le prime erano
riconducibili all’Area operativa e non all’Area quadri di II
livello;
che anche tale mezzo va disatteso, perché in sostanza
suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale
di causa affinché se ne fornisca una valutazione diversa
da quella accolta dalla sentenza impugnata;
che tale modus operandi non è idoneo a segnalare un
vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360
co. 10 n. 5 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis,
previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54 d.l. n.
83/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134): infatti, i
vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione
ai sensi del previgente testo dell’art. 360 co.

10 n. 5

c.p.c. non possono consistere in apprezzamenti di fatto
difformi da quelli propugnati da una delle parti, perché a

contenuta nel c.c.n.l. del 2003, la richiesta di tale

R.G. n. 4521 /13

norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale
– come tale insindacabile – del giudice di merito
individuare le fonti del proprio convincimento,
apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità,

risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti,
con l’unico limite di supportare con congrua e logica
motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass.
n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98);
che le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul
piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe
un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in
punto di fatto, operazione incompatibile con il giudizio
innanzi a questa Corte Suprema;
che, in conclusione, le considerazioni che precedono assorbenti rispetto ad ogni altra eccezione in rito
sollevate da parte controricorrente riguardo alla
tempestività o meno dell’impugnazione di Poste Italiane
S.p.A. – importano il rigetto del ricorso;
che seguono la soccombenza le spese del giudizio di
legittimità, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in
favore dell’avv. Nicola Zampieri, dichiaratosi antistatario;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in
favore del controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie

R.G. n. 4521/13

agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. Nicola
Zampieri, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002,

228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25.10.2017.

come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.

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