Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2704 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29895-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 498/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. T.M., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta avverso il rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, la Corte territoriale aveva dichiarato la tardività del gravame in quanto era stato proposto oltre il termine di legge, respingendo l’istanza di rimessione in termini avanzata dall’appellante, odierno ricorrente.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., per mancata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di rimessione in termini.

1.1. Assume, al riguardo, che nel proporre il giudizio d’appello oltre i termini di legge, aveva dimostrato di essere incorso in decadenze a lui non imputabili, in quanto la negligenza doveva essere ricondotta al precedente difensore che aveva omesso di redigere, notificare e depositare in termini l’atto di impugnazione per il quale aveva ricevuto l’incarico professionale.

2. Con il secondo motivo, deduce l’erronea, contraddittoria e carente motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla valutazione dei motivi addotti con riferimento alle domande ivi contenute, error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio e mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.

3. Con il terzo motivo, lamenta l’erronea e carente motivazione per il riconoscimento dello status di rifugiato, error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio, nonchè la violazione di legge e l’errata e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 7 e ss..

4. Con il quarto motivo deduce l’erronea e carente motivazione in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria, error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio, nonchè violazione di legge ed errata e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e ss..

5. Con il quinto motivo, si duole dell’erronea e carente motivazione per il riconoscimento della protezione umanitaria, error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio, violazione di legge ed errata e falsa applicazione dell’art. 5 co 6 TUI.

6. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

6.1. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “la rimessione in termini, disciplinata dall’art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell’infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d’appello, di tale dichiarazione.”(Cass. 23430/2016; Cass. 8993/2020).

6.2. La sentenza impugnata ha deciso la preliminare questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, nè il motivo offre elementi per mutare l’orientamento stabilizzato.

6.3.Le restanti censure rimangono logicamente assorbite.

7. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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