Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27039 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 27/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.27/12/2016),  n. 27039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26514-2014 proposto da:

D.G.F., P.M., D.G.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA, 40, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIERLUIGI BASILE;

– ricorrenti –

contro

D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

GRANDE MURAGLIA 289, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PALETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GAGLIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2025/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato BASILE Pierluigi difensore dei ricorrenti che si

rimette alla decisione della Corte sulla ritualità della notifica

del controricorso, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Domenico CIRINO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GAGLIONE Massimo, che si riporta agli atti depositati

e ribadisce la regolarità della notifica del controricorso come da

atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o per

l’infondatezza del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 2265 del 2006 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglieva la domanda con la quale D.G.R. aveva chiesto che fosse dichiarato unico erede di V.C. in virtù del testamento pubblico del (OMISSIS) e che il convenuto D.G.N. fosse condannato al rilasciare i beni ereditari della de cuius; rigettava la domanda con cui il convenuto aveva chiesto l’annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della de cuius.

Con sentenza dep. l’8 maggio 2014 la Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione principale proposta dal convenuto; accoglieva il gravame incidentale con cui era stata censurata la statuizione di compensazione delle spese processuali, che erano poste a carico della parte soccombente.

Secondo i Giudici, in presenza della contraddittorietà delle deposizioni testimoniali, non era risultato provato che, al momento della redazione del testamento, la de cuius si trovasse in stato di incapacità di intendere e di volere. Al riguardo, il ctu aveva escluso che potesse assumere rilievo decisivo l’unico documento dal quale era risultata che la stessa fosse affetta da demenza senile ovvero il decreto 31-3-1981 della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Napoli, non avendo le altre risultanze offerto elementi di riscontro.

Pertanto, il convenuto non aveva assolto l’onere probatorio incombente a colui che impugna il testamento di provare la dedotta incapacità salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e assoluta, perchè in tal caso sarà colui che invoca la validità del testamento a dovere dimostrare che lo stesso sia stato redatto in un lucido intervallo.

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione gli eredi di D.G.N. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dai ricorrenti, posto che, secondo quanto documentato dal resistente, l’atto venne consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 15-12-2014 nel termine di quaranta giorni (decorrente dalla notifica del ricorso del 4-11-2014) posto che l’ultimo giorno utile (l’11-12-2014) cadeva di domenica.

1. Con i due motivi, da esaminare congiuntamente per le stretta connessione, si denuncia: il mancato esame del decreto del 1981 della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, da cui era emerso lo stato di demenza senile e di totale invalidità della de cuius, per cui ne era acclarato lo stato di incapacità di intendere di di volere; il che non era stato smentito da quanto dichiarato dal ctu; in effetti la sentenza aveva fatto confusione fra appellante e appellato, violando principi in tema di ripartizione dell’onere della prova,

2.- I motivi sono infondati.

In primo luogo, va rilevato che la sentenza non ha fatto alcuna confusione fra le parti in causa, avendo escluso che il convenuto – il quale, agendo in riconvenzionale, aveva chiesto l’annullamento del testamento posto dall’attore a fondamento della domanda – non aveva ottemperato all’onere probatorio a lui incombente.

In effetti, i motivi censurano innanzitutto l’accertamento in fatto compiuto dai Giudici laddove è stato escluso lo stato di incapacità di Intendere di volere della de cuius.

Va qui ricordato che la censura denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile, è inammissibile qualora il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. 14324/15; S.U. 8053/14). Nella specie, in cui il ricorrente denuncia l’omesso esame di documentazione decisiva, la sentenza ha esaminato il fatto storico decisivo ovvero la situazione o meno di incapacità, considerando anche le risultanze del provvedimento amministrativo (decreto di invalidità) che, non avendo di per sè carattere decisivo, è stato criticamente esaminato e valutato, quale elemento meramente indiziario, alla stregua del complessivo materiale probatorio. Avendo – in base alla valutazione delle risultanze istruttorie – escluso la esistenza di uno stato di incapacità assoluta e permanente – il cui onere probatorio è stato correttamente posto a carico dell’attrice che aveva impugnato il testamento – la sentenza ha fatto corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova. Ed invero, la violazione dei principi circa la ripartizione dell’onere della prova è configurabile nel caso in cui sia posta a carico di una parte l’onere di provare fatti la cui dimostrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è a carico della controparte: tale violazione non ricorre laddove, come per l’appunto accaduto nella specie, i Giudici abbiano ritenuto che l’attrice non aveva offerto la prova dei fatti costitutivi posti a base della pretesa azionata in effetti, la doglianza si risolve nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, sollecitando un inammissibile riesame del merito circa lo stato di incapacità del testatore attraverso la prospettazione di una ricostruzione in fatto difforme da quella accolta dalla decisione impugnata. Ed invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla S.C. in tema di annullamento del testamento, secondo cui l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poichè lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. 27351/2014).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti risultati soccombenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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