Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27039 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18421-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.G.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO GENTILE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO ANTONIO SPRIO, FAUSTO

MANIACI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4447/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. O.G.A.B. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso con il quale per l’anno di imposta 2007 veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (accertamento sintetico), il maggior reddito di Euro 119.000 (rispetto a quello dichiarato di Euro 19.000) con conseguente ripresa a tassazione della maggiore imposta.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e, sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello procedeva ad una rideterminazione sintetica dell’imponibile in Euro 67.767,00. La sentenza veniva impugnata dall’ O., in accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione annullava con rinvio; riassunto il processo la CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente rilevando l’insussistenza dei presupposti che giustificavano la determinazione sintetica del reddito non avendo l’Ufficio provato il discostamento per l’anno 2008 di un quarto tra il reddito accertabile e quello dichiarato.

3. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso con ricorso incidentale e memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e degli artt. 112,115,116 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR reso una motivazione del tutto apparente avendo in maniera apodittica e comunque travisando i fatti di causa semplicemente affermato che l’Ufficio non aveva mai illustrato e dimostrato lo scostamento, quando, al contrario, era circostanza pacifica che l’Amministrazione, aveva indicato nell’anno 2008 un reddito, sinteticamente ricostruito di Euro 131.530, di gran lunga superiore al quarto del reddito imponibile dichiarato pari ad Euro 8.905 e la questione controversa era costituita dal valore delle spese contestate al contribuente e dalla esistenza o meno di fonti di reddito non tassabili con le quali il contribuente aveva fatto fronte alle spese.

2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

2.1 L’impugnato atto di accertamento ha rideterminato sinteticamente il reddito per l’anno 2007 sulla base degli incrementi patrimoniali e dei costi per la disponibilità di veicoli ed immobili.

2.2 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3961/2017 statuiva quanto segue “quanto alla prima doglianza, è vero che, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 6 – 5, n. 22944 del 10/11/2015). E’ altrettanto vero, però, che, una volta valutati i predetti documenti in senso almeno parzialmente favorevole al contribuente, la CTR avrebbe dovuto giustificare nel dettaglio i valori che avevano condotto al ridimensionamento dell’accertamento. D’altronde, quanto al secondo motivo, dovendo lo scostamento riguardare il biennio in discussione, la sentenza avrebbe dovuto valutare altresì se il superamento di 1/4 riguardasse anche l’anno 2008.”.

2.3 La CTR in sede di rinvio ha esaminato, ritenendolo assorbente, il secondo accertamento demandatogli dal Giudice rescindente costituito dal superamento del reddito netto accertato di un quarto di quello dichiarato anche con riferimento all’anno 2008.

2.4 Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione vigente ratione temporis, lo scostamento nella misura del 25% tra reddito accertato e reddito dichiarato doveva sussistere per almeno due periodi di imposta.

2.5 Sul punto i giudici di seconde cure hanno affermato che “che l’Ufficio non abbia mai illustrato nè provato il citato discostamento per l’annualità 2008, indicata nell’accertamento come ricompresa nel biennio di riferimento (2007-2008 pag. 7), limitandosi diversamente a motivare il citato discostamento in relazione all’annualità 2007. Ne consegue l’assenza dei presupposti indefettibili che legittimano l’Ufficio nell’utilizzo dell’accertamento sintetico”.

2.6 Come affermato da questo Collegio (cfr. Cass. 9356/2017, confermata da Cass. n. 27033/2018) “Il giudice di merito, nell’esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio: un errore di valutazione ed un errore di percezione- L’errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare. Si tratta, come noto, d’un errore non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili col ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 c.p.c.. L’errore di percezione è invece quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul demonstratum e non sul demonstrandum. L’errore di percezione, quando investa un fatto incontroverso, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Quando, invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l’errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c.. In tal caso ci troviamo al di fuori dell’attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacchè per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)”.

2.7 Nel caso in esame è circostanza incontroversa, oltre che documentata attraverso la riproduzione nel ricorso dell’allegato all’avviso di accertamento, che l’Amministrazione aveva indicato nell’avviso di accertamento con riferimento all’anno 2008 un reddito, sinteticamente ricostruito di Euro 131.530, sulla base dei medesimi elementi utilizzati per il 2007 (tranne che per le spese di incremento patrimoniale subite nel 2007) di gran lunga superiore al quarto del reddito imponibile dichiarato pari ad Euro 8.905.

2.8 Le questioni controverse riguardavano non la misura dello scostamento tra il reddito, determinato dall’ufficio, sulla base della quantificazione delle spese per l’acquisto e il mantenimento dei beni, e quello dichiarato ma dal valore delle spese contestate al contribuente, dalla disponibilità di un veicolo (asseritamente sottratto al contribuente) nonchè esistenza o meno di fonti di reddito non tassabili con le quali il contribuente aveva fatto fronte alle spese.

2.9 L’affermazione della sentenza circa la mancata prova da parte dell’Ufficio di una circostanza che agli atti risulta pacifica, non integra un vizio di valutazione del materiale probatorio ma un errore percettivo, dedotto dal ricorrente in fatto e in diritto con l’esplicito il richiamo alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova.

2.10 L’accoglimento ricorso principale determina l’assorbimento del motivo del ricorso incidentale con il quale il contribuente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR illegittimamente disposto la compensazione delle spese.

3. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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