Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27038 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28107/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato DE MARINIS Nicola, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.S.R.;
– intimato –
e sul ricorso 31638/2007 proposto da:
D.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO
21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4518/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/11/2006 R.G.N. 1184/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega DE MARINIS NICOLA;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA per delega RIZZO ROBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 2 novembre 2006, che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con D.S.R. il 3 maggio 1999.
Il D.S. si è difeso con controricorso contenente ricorso incidentale. Poste ha anche depositato una memoria.
Il giorno 11 settembre 2008 le parti in causa hanno conciliato la controversia.
Il relativo verbale di conciliazione in sede sindacale è stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione in data 9 settembre 2011.
La conciliazione, peraltro intervenuta sin dal settembre 2008, comporta l’inammissibilità per carenza di interesse dei due ricorsi e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Sentenza a motivazione semplificata, secondo quanto deliberato dal collegio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011