Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27038 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 06/10/2021), n.27038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27667/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

L.C., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI, elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, Via Trionfale, 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, n. 384/03/15, depositata in data 22 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La contribuente L.C. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008, redatto a seguito di indagini bancarie, con cui venivano recuperate maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni. L’Ufficio aveva riscontrato diverse incongruenze, quali (in particolare) la movimentazione di ingenti capitali verso l’estero a fronte della dichiarazione di redditi modesti, nonostante l’avvenuta sospensione della partita IVA a decorrere dall’anno 2006; dalle suddette indagini bancarie era emerso che nel 2008 la contribuente avesse operato numerose movimentazioni finanziarie su cinque conti correnti, uno dei quali intestato alla contribuente, altro cointestato al di lei coniuge e altri tre intestati a società, in relazione ai quali la contribuente godeva di delega di firma.

La CTP di Teramo ha parzialmente accolto il ricorso, escludendo dall’imponibile accertato le movimentazioni bancarie intestate alle società. La CTR dell’Abruzzo, con sentenza in data 22 aprile 2015, ha rigettato sia l’appello dell’Ufficio, sia l’appello della contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso la contribuente intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo l’Ufficio ricorrente (che agisce per l’accertamento di un credito pari ad Euro 4.543.872,88) deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, all’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e artt. 53 e 54, nullità della sentenza per mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione, deducendo il ricorrente come la sentenza abbia del tutto ignorato i motivi di impugnazione dell’Ufficio, limitandosi a un mero richiamo per relationem delle motivazioni della sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico, così da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in via gradata e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, nonché degli artt. 2727,2728 e 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza ha rigettato l’appello dell’Ufficio sulla base della non imputabilità alla contribuente delle movimentazioni formalmente intestate alle società terze. Il ricorrente si richiama alla presunzione di riferibilità delle movimentazioni bancarie di terzi dei quali il contribuente abbia la disponibilità, osservando come in presenza di delega ad operare sul conto di terzi possono ascriversi al delegato le relative movimentazioni, salvo che il delegato provi dimostri che il potere di delega è stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili. Evidenzia, inoltre, il ricorrente come la contribuente non avesse dimostrato che le movimentazioni riguardavano la propria sfera personale, sottolineando come la contribuente fosse l’unica esecutrice delle suddette movimentazioni.

2. Il primo motivo è fondato. E’ principio consolidato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza, ove la motivazione manchi, sia meramente apparente o incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

3. Parimenti, ove il giudice di appello intenda confermare la motivazione del giudice di primo grado, occorre che siano analiticamente indicati sia i punti di motivazione, sia le ragioni di doglianza, sia un minimo percorso argomentativo al fine di verificare che la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione; la motivazione per relationem richiede, difatti, un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).

4. Nella specie, la sentenza impugnata dopo avere sommariamente (e imprecisamente) riepilogato il contenuto della decisione di primo grado (“escludeva dall’imponibile accertato la somma relativa alle movimentazioni bancarie intestate alle due società”) e i motivi dell’Ufficio appellante (“riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto la riferibilità alla contribuente delle movimentazioni rilevate sui conti correnti delle società…”), si è limitata a statuire: “i rilievi procedurali e di merito sollevati dalle parti sono infondati alla luce delle motivazioni presenti nella pronuncia impugnata che in quanto conformi in fatto e in diritto alle conclusioni a cui è pervenuta sono condivise pienamente dal Collegio”.

La sentenza non può consentire in alcun modo di ricostruire l’iter motivazionale del giudice di appello, né può costituire congrua motivazione per relationem ai contenuti del giudice di primo grado, per cui deve ritenersi radicalmente nulla per carenza assoluta di motivazione.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo con assorbimento del secondo, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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