Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27037 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 27/12/2016, (ud. 08/06/2016, dep.27/12/2016),  n. 27037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13192/12) proposto da:

S.M., A.A., BA.SI., P.L.,

L.G., BI.LU., B.A. in proprio e quale

erede di B.R. (per mero errore materiale indicato quale

M.), B.M. in proprio e quale erede di

B.R. (per mero errore materiale indicato quale M.),

G.M., quale erede di B.R. (per mero errore materiale

indicato quale M.), BA.JO. quale erede di

B.R. (per mero errore materiale indicato quale M.) e

I.D., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avv.to Antonio Di Giovanni del foro di Firenze ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Raffaele

Alberici in Roma, via delle Fornaci n. 38;

– ricorrenti –

contro

Arch. BR.AL., rappresentato e difeso dall’Avv.to Franco

Brogi del foro di Firenze, in virtù di procura speciale apposta in

calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv.to Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso d’Aquino

n. 47;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 183

depositata il 13 febbraio 2012 e notificata il 28 marzo 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Domenico Cavaliere, per parte ricorrente, e Lidia

Ciabattini Sgotto, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso proposto da G.M., ed il

rigetto rispetto agli altri ricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., S.M., BA.Si., P.L., L.G., BI.Lu., I.D., B.A., R. e M., in qualità di assegnatari degli alloggi realizzati dalla Edilcoop SAMBUCA – Cooperativa Edificatrice a r.l., evocavano, dinanzi al Tribunale di Firenze, l’arch. BR.Al. per sentire accertare che nessuna somma era dagli stessi dovuta al professionista per le prestazioni eseguite in favore della Cooperativa e da quest’ultimo esposte nelle tre notule del 25.10.2000.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il giudice adito respingeva la domanda attorea di accertamento negativo ritenendo che le attività esposte dal professionista si riferivano a periodi successivi all’atto di assegnazione degli alloggi realizzati dalla Cooperativa ai soci del 23.7.1997, nel quale era previsto che i singoli soci assegnatari si sarebbero accollati l’onere della spese relative alle opere di completamento, pro quota quanto alle parti condominiali, subentro comunque regolato dall’art. 1406 c.c., non mutata la nomina del direttore dei lavori, già in precedenza designato.

In virtù di rituale appello interposto dagli originari attori, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell’appellato, respingeva il gravame e per l’effetto confermava la decisione del giudice di prime cure.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che le tre notule emesse dall’appellato avevano ad oggetto la redazione del progetto di variante alla concessione edilizia (OMISSIS) e la direzione dei lavori relativi nel cantiere, la contabilità dei lavori, la redazione delle tabelle millesimali. Aggiungeva che l’atto di assegnazione del 23.7.1997 al f. (OMISSIS) precisava che la Cooperativa rimaneva esonerata da ogni spesa, onere o responsabilità in ordine alle opere successive a quell’atto, e le attività di cui alla pretesa creditoria erano susseguenti, cronologicamente, all’atto di assegnazione. Precisava che nella specie non vi era dubbio che la Cooperativa SAMBUCA fosse la cedente, gli assegnatari fossero i cessionari subentranti e l’appellato il contraente ceduto, il cui consenso poteva essere anche tacito.

Nè risultava provata l’affermazione degli appellanti secondo cui la pattuizione contenuta nell’atto di assegnazione si riferisse ad attività professionale effettuata da ciascun socio autonomamente.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione S.M., A.A., BA.Si., P.L., L.G., BI.Lu., B.A. in proprio e quale erede di B.R. (per mero errore materiale indicato quale M.), B.M. in proprio e quale erede di B.R. (per mero errore materiale indicato quale M.), G.M., quale erede di B.R. (per mero errore materiale indicato quale M.), BA.JO. quale erede di B.R. (per mero errore materiale indicato quale M.) e I.D., sulla base di sei motivi, cui ha replicato con controricorso il BR.. In prossimità della pubblica udienza i ricorrenti hanno depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso con riferimento a S.M., perchè indicata una data di nascita diversa rispetto alla parte che ha partecipato alle precedenti fasi del giudizio, e a G.M., per non essere stato parte dei precedenti gradi.

In relazione alla prima dei predetti ricorrenti va rilevato che, come affermato da questa Corte, non costituisce causa di nullità l’erronea indicazione riportata nell’atto introduttivo del giudizio delle date di nascita dei ricorrenti, trattandosi di una mera inesattezza che non comporta nè l’impossibilità di individuare la parte costituita nel giudizio, nè la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale parte, emergendo dal contesto del ricorso con sufficiente chiarezza la sua identificazione (cfr Cass. 21 febbraio 2007 n. 4035 e Cass. 20 marzo 2015 n. 5660, in tal senso anche se con riferimento all’atto di appello, la prima, e alla sentenza, la seconda). Al riguardo è appena il caso di rilevare che nella specie le parti che hanno proposto il ricorso risultano ben individuate con precisazione del nome e del cognome e con l’indicazione dell’esatto domicilio. Pertanto – al contrario di quanto sostenuto dal controricorrente – nel giudizio di legittimità il contraddittorio si è regolarmente instaurato anche nei confronti di S.M., nata a (OMISSIS), sebbene riportata nel ricorso la data del (OMISSIS), per essere la prima assegnataria di alloggio da parte della cooperativa.

L’eccezione formulata con riferimento al G. è invece fondata.

Nell’ipotesi di decesso della parte costituita nel giudizio di merito, colui che abbia proposto ricorso in sede di legittimità assumendo di esserne l’erede deve provare, pena l’inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma dell’art. 372 c.p.c., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della originaria parte, quanto all’asserita qualità di erede della stessa, trattandosi di fatti costitutivi del diritto di impugnazione, e, come tali, da provare da parte del soggetto che intenda esercitarlo. La prova può essere fornita anche dopo il deposito del ricorso, purchè prima della discussione (e plurimis, Cass. 27 giugno 2006 n. 14784; di recente, Cass. 2 marzo 2016 n. 4116).

Nella specie G.M., al pari di BA.Jo. (per essere gli altri sedicenti eredi di B.R., costituiti anche in proprio, in particolare B.A. e M.) hanno solo enunciato la propria legittimazione a impugnare in quanto eredi di B.R., ma tale prova non è stata in alcun modo fornita.

Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ba. e dal G..

Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., nonchè vizio di motivazione, giacchè al momento dell’assegnazione le prestazioni svolte dal professionista erano in gran parte già state eseguite e gli assegnatari si erano impegnati a procedere alla ultimazione dei lavori, incaricando a tal fine un professionista diverso dall’arch. Br.. Nè lo stesso professionista ha mai sostenuto che nella specie si fosse perfezionata una cessione del contratto dallo stesso autorizzata o comunque accettata.

Con il secondo motivo i ricorrenti nel denunciare la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., oltre a vizio di motivazione, lamentano una interpretazione dell’atto di assegnazione nel senso di volontà di procedere alla cessione di un contratto di opera professionale che non vi era e che nulla aveva a che fare con l’assegnazione, cedendo la Cooperativa ai propri soci esclusivamente gli alloggi realizzati e a suo tempo prenotati.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102, 331 e 354 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, in quanto non trattandosi di attività successiva all’atto di assegnazione, ai sensi dell’art. 1406 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare l’esistenza di litisconsorzio necessario tra la Cooperativa, l’architetto ed i ricorrenti.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2222, 2229, 2230 e 2233 c.c., oltre a vizio di motivazione per non avere la corte di merito tenuto conto del principio secondo cui gli oneri professionali devono gravare sul soggetto che ha conferito l’incarico e non su quello a beneficio del quale l’incarico è stato eseguito.

Con il quinto motivo i ricorrenti nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte territoriale avvalorato la linea difesa del contro ricorrente, nonostante l’assunto che l’incarico gli fosse stato conferito dalla Cooperativa; inoltre non risulterebbe la dimostrazione della corrispondenza fra i lavori di cui il professionista richiede il pagamento e quelli previsti nell’atto di assegnazione.

Con le prime cinque censure – da trattare congiuntamente per la evidente connessione, vertendo tutte sulla medesima questione dell’accollo o meno dei costi del professionista da parte dei soci assegnatari della cooperativa – i ricorrenti travisano il significato delle argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha affermato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 1406 c.c..

I giudici dell’appello, infatti, hanno affermato, come rilevato sulla base dell’interpretazione dell’atto di assegnazione dell’alloggio a ciascuno dei soci, in particolare dal tenore della previsione riportata al foglio (OMISSIS), qui non specificamente contestata, che la cooperativa rimaneva pattiziamente “esonerata da ogni spesa, onere o responsabilità in ordine alle opere” realizzate in epoca successiva al trasferimento degli appartamenti ai soci. Inoltre hanno accertato che le attività esposte dal professionista nelle notule erano susseguenti all’atto di assegnazione, trattandosi della contabilità finale dei lavori e della redazione delle tabelle millesimali, che non potevano che essere successive all’assegnazione degli alloggi, oltre alla circostanza che dette attività erano state completate dallo stesso direttore dei lavori nominato dalla cooperativa, senza alcuna sostituzione.

Orbene, la cessione del contratto, che si configura come negozio plurilaterale, si perfeziona con l’accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto di cessione, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo determinato da tale circostanza (il che nella specie non è avvenuto).

D’altra parte, poichè oggetto della cessione del contratto è, ai sensi dell’art. 1406 c.c., la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto.

Nella specie la sostituzione era possibile, giacchè – essendo state al momento della cessione adempiuti, non integralmente le prestazioni rispettivamente poste a carico delle parti per la realizzazione del complesso immobiliare (il completamento delle opere ed il pagamento del compenso al direttore dei lavori per la loro ultimazione), ciascuno dei contraenti aveva al tempo stesso il diritto di pretendere dall’altro la controprestazione ed era tenuto ad eseguire quella ad esso incombente.

La decisione impugnata, interpretando la volontà consacrata dalle parti negli atti di assegnazione summenzionati alla stregua del tenore letterale e del senso logico da essi desumibile, ha attribuito alle dichiarazioni ivi contenute il significato di accettazione della cessione manifestata dai medesimi soci assegnatari con atto scritto, ritenendo così realizzato il perfezionamento dell’accordo. In effetti, i ricorrenti, pure facendo riferimento alla violazione delle regole ermeneutiche, sostanzialmente formulano critiche che non colgono sufficientemente il significato di interpretazione della nozione di cessione del contratto professionale rilevante ai fini di individuarne le parti, per cui risultano prive di un concreto obiettivo.

Nè, infine, può essere condivisa la critica secondo cui la corte territoriale ha violato i principi in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., in forza dei quali l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr Cass. 7 settembre 2015 n. 17702), essendo state puntualmente individuate – con un libero apprezzamento delle prove documentali, consentito al giudice del merito – le opere per le quali era stato chiesto il pagamento, nonchè la corrispondenza delle stesse con quelle definite come successive nell’atto di assegnazione, per giungere ad affermare l’applicabilità nella specie della previsione pattizia di cui alla clausola contenuta nel foglio 14 dell’atto di assegnazione.

Per le ragioni sopra esposte i motivi vanno, quindi, rigettati.

Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applica dell’art. 91 c.p.c., oltre a vizio di motivazione quanto alla statuizione delle spese processuali.

Anche detta critica è infondata.

“In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi” (Cass. n. 5386 del 2003).

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile rispetto a G.M. e B.J., mentre va rigettato nei confronti degli altri ricorrenti. Il rigetto del ricorso comporta la condanna di tutti i ricorrenti in solido anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto da G.M. e B.J.; rigetta il ricorso proposto dagli altri ricorrenti;

condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, l’8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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