Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27037 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11052-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMILLA 52,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BARTOLETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANVITTORIO DOMINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1267/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Solter S.c.p. (Societè Civil Particuler), in persona del legale rappresentante P.A., impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società con il quale veniva ripreso a tassazione Irap un maggior reddito a titolo di ricavi da canone di locazione, di acconti spese condominiali, nonchè di plusvalenza da cessione di quota di bene immobile.

2.1 La Commissione Tributaria Provinciale di Savona accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il maggior reddito accertato. 2. Sull’impugnazione proposta dalla contribuente e sull’appello incidentale dell’Ufficio la Commissione Tributaria della Liguria rigettava l’appello principale e quello incidentale confermando l’accertamento nell’ammontare indicato dal Giudice di Primo grado.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia il ricorrente la violazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; si sostiene che la CTR abbia omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di F.A. che, insieme alla madre P.A., è socio della Solter S.c.p.

2. Il motivo va accolto con conseguente declaratoria della nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado i soci della della società contribuente.

2.1 Risulta infatti pacifico che tale società, con sede in Monaco (EE), ma svolgente attività in Albenga (SV), al momento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato non risultava essere iscritta al Registro delle Imprese italiano con la conseguenza che alla stessa è stato dall’Ufficio attribuito la natura giuridica di società collettiva irregolare.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. 5, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).

2.2 Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. 5, nn. 26071/15,7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12)”.

2.3 Nel caso in esame non può dubitarsi che l’accertamento unitario emesso nei confronti della società irregolare, di cui sono soci, P.A. e F.A. incida anche nei confronti dei soci di tale società.

3. Conseguentemente la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Savona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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