Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27036 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 27/12/2016, (ud. 04/05/2016, dep.27/12/2016),  n. 27036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4731-2012 proposto da:

INIZIATIVA QUATTRO SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V.ANTONIO CANTORE 5, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

BRIANZA PANNELLI SRL, P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMM.NE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato

CINZIA AMMIRATI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO CLARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1913/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Pontecorvo Michele difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Brianza Pannelli srl ha agito nel 2004 contro Iniziativa Quattro srl per ottenere il pagamento di una fornitura di porte, di cui alla fattura n. (OMISSIS); beni rifiutati alla consegna perchè non dotati di dispositivo antipanico. La società convenuta ha domandato in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell’attrice, avendo ravvisato vendita di aliud pro alio nella fornitura di beni funzionalmente inidonei a svolgere la “destinazione economico-sociale della res venduta”.

Ha condannato la srl Brianza Pannelli al risarcimento danni quantificati in 4.120 Euro, somma spesa per pannelli provvisori antifreddo e 500 Euro per i disagi subiti.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la “domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da Iniziativa Quattro”.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione per impugnare la sentenza resa il 27 giugno 2011, spiegando unico motivo.

Brianza Pannelli srl ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello ha rilevato che in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno il giudice onorario del tribunale aveva motivato apoditticamente (peraltro soltanto in dispositivo della sentenza) e aveva escluso le prove testimoniali dedotte.

Ha aggiunto che la richiesta di prove non era stata reiterata.

Ha negato che parte attrice, una volta ottenuta la risoluzione del contratto, abbia dato prova di aver subito alcun danno per effetto della mancata consegna delle porte girevoli oggetto di pattuizione.

A tal fine ha considerato che l’attrice aveva dedotto di aver acquistato dei pannelli provvisori antifreddo per far fronte ai rigori dell’inverno e aveva chiesto il rimborso delle spese relative.

La Corte ha negato che sia stata raggiunta la prova della imputabilità alla convenuta dell’acquisto di un bene provvisorio, necessitato dalla mancata consegna delle porte e quindi da considerare voce di danno.

Ha svolto due considerazioni: a) una porta sostitutiva, se ordinata per tempo ai primi di luglio, subito dopo la consegna della merce inadeguata della Brianza, avrebbe potuto esser pronta in tempo utile per l’invero, evitando pannelli provvisori, atteso che anche la prima ordinazione aveva richiesto pochi mesi per essere approntata.

B) I “pretesi pannelli provvisori” facevano parte di un più ampio ordine di analoghi elementi di divisorio in legno con fioriere e attaccapanni, sicchè era presumibile che avessero una funzione estetica e di servizio e il loro acquisto non dipendesse con stretto nesso di causalità dalla mancanza delle porte girevoli.

Il ricorso censura questa decisione deducendo che con i rigori dell’autunno inverno milanese non sarebbe stato possibile far fronte ai flussi di freddo, sicchè la collocazione dei pannelli era necessaria.

Trattasi di critica inconferente, poichè non dimostra che la spesa sia stata di carattere provvisorio, in attesa di porte sostitutive e non supera quindi la ratio decidendi.

Parte ricorrente espone poi una serie di considerazioni in ordine alla destinazione della merce acquistata unitamente ai pannelli di cui chiede il rimborso, allegando che aveva richiesto il rimborso solo di uno dei pannelli divisori, il più costoso, proprio perchè uno dei due non era indispensabile. Allega inoltre che la Corte avrebbe effettuato una lettura errata della documentazione relativa agli acquisti di cui alla fornitura in cui erano contenuti i pannelli.

La censura va rigettata perchè essa invoca una rivisitazione degli elementi di fatto già considerati con logico e prudente apprezzamento dalla Corte di appello.

Parte ricorrente avrebbe dovuto dar conto, mediante le prove testimoniali, delle proprie spese, della loro natura di spese supplementari e non definitive (dovute quindi a diversa opzione di arredo), del nesso di causalità tra tali acquisti provvisori e la mancanza delle porte. Non ha invece offerto tale prova, nè ha insistito nel richiedere le prove escluse dal tribunale. La Corte appello ha opportunamente rilevato tale non più correggibile carenza.

Sono ineccepibili i suoi ragionamenti presuntivi e la considerazione che i “disagi” per la mancanza di porte girevoli, sostituite con soluzioni di arredo diverse, restavano non provati.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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