Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27036 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27036 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 26638-2012 proposto da:
SORBARA MAGDA SRBMGD68R47C352A, SORBARA EMILIO
SRBMLE62H19C352U, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LORENZO IL MAGNIFICO 42, presso lo studio dell’avvocato
PEGORARI FILIPPO, che li rappresenta e difende giusta delega in
calce al ricorso;

– ricorrenti contro
COSENTINO NICOLA, TETI ESMERALDA, COSENTINO
GIUSEPPE, COSENTINO CARLO, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato CONIDI MARIA CLAUDIA giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 02/12/2013

nonché contro
PIRRO’ GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato
ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo rappresenta e difende unitamente

– controricorrente nonché contro
TORALDO STEFANIA;

-intimata avverso la sentenza n. 586/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 28/02/2012, depositata il 18/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Ric. 2012 n. 26638 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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all’avvocato DONATELLA MONTESANO;

18) R. G. n.26638/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza oggetto della
presente impugnazione (18/05/2012, non notificata), confermava la sentenza
di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente, in

abitazione. Pur essendo accertata la presenza di una perdita d’acqua
nell’appartamento all’epoca locato dai coniugi Pirrò, il consulente tecnico
escludeva che i danni lamentati dal Sorbara fossero riconducibili a tale
evento. AI contrario, riteneva di dover attribuire le macchie riscontrate sui
muri laterali dell’unità immobiliare dell’odierno ricorrere ad un fenomeno di
sbiadimento causato da raggi solari e all’umidità del muro perimetrale
esterno. Per quanto riguarda invece le macchie riscontrate sul soffitto, il
consulente riteneva difficile giungere, ad accertarne le cause a più di due
anni dalla verificazione dell’evento. Tuttavia, per i Giudici d’appello,
assumeva rilievo decisivo nell’escludere il nesso relativo a tali ultime
macchie, la mancanza di contiguità spaziale tra l’appartamento interessato
dalla perdita e quello del danneggiato.
2. — Ricorre per cassazione il Sorbara sulla base di due motivi di ricorso;
resistono con controricorso Giovanni Pirrò, nonché Esmeralda Teti,
Giuseppe Cosentino, Nicola Cosentino, Carlo Cosentino.
3. — Con il primo motivo di ricorso il Sorbara lamenta: “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine all’assunto mancato
raggiungimento della prova in punto di nesso di causalità tra l’evento
dannoso e i danni patiti dagli odierni ricorrenti; violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c. in punto di mancata valutazione da parte del
Giudice di prime cure e della Corte di Appello delle conclusioni contenute
nella perizia di parte Pirrò, nonché delle relazioni di intervento effettate dai
Vigili del Fuoco depositate dai Sorbara, afferenti analoghi eventi di
infiltrazione d’acqua verificatesi nel medesimo stabile”; – Con il secondo
motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 2697
c.c. non avendo il CTU posto a fondamento del proprio elaborato né
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merito ai danni da questo patiti a seguito di infiltrazioni d’acqua nella sua

elementi di prova, né elementi tecnici”. Il CTU, nel proprio elaborato, si
limiterebbe ad esprimere opinioni non supportate da elementi tecnici atti a
giustificare le conclusioni assunte.
4. — 11 ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — Il primo motivo di ricorso, nonostante denunci impropriamente una
violazione di legge, implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito.
Ripropone, in particolare, una diversa e inammissibile lettura delle

senza tener presente il consolidato orientamento di questa S. C., secondo cui
il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che
appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass.
n. 17235/2011 in motivazione). Nel caso di specie, i giudici, con
argomentazioni congrue hanno ritenuto non provato il nesso causale tra la
perdita d’acqua e i danni patiti dall’odierno ricorrente. Rispetto a tale
corretta ricostruzione, il ricorrente offre una propria lettura delle risultanze
probatorie, involgendo un tipico apprezzamento del giudice di merito e
neanche lamenta vizi nell’iter motivazionale a sostegno della decisione.
4.2 — Il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere genericamente formulato,
è inammissibile, per novità della censura, essendo formulata per la prima
volta in questa sede. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa S. C.,
ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di
fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al
fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura,
non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice
di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la
veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione
stessa (20518/2008).
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo le argomentazioni
di cui al ricorso. Secondo il Collegio, le argomentazioni addotte con la
memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della
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risultanze probatorie, alternativa a quella operata dai Giudici di merito,

relazione, riguardando apprezzamenti di merito correttamente motivati dalla
Corte territoriale.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisando che
i giudici di merito avevano comunque dato atto che le relazione d’intervento
effettuati dai Vigili del Fuoco si riferivano ad altri, sia pure analoghi,

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con ciascuna delle parti
costituite (il Pirrò ed il Cosentino);
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle parti costituite, in
Euro 1500,00=, di cui Euro 1300,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

episodi;

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