Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27035 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 27/12/2016, (ud. 04/05/2016, dep.27/12/2016),  n. 27035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2492-2012 proposto da:

F.M.C., D.S.C. (OMISSIS), L.A.M.

(OMISSIS), C.R. (OMISSIS), B.A., S.C.

(OMISSIS), S.R. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

lo studio dell’avvocato MARCO STUDIO GARDIN, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROMANO COLARUSSO;

– ricorrenti –

contro

LU.RO., C.F. (OMISSIS) NELLA SUA QUALITA’ DI EREDE DI

Z.M. E LU.EG., R.E. C.F. (OMISSIS) NELLA SUA

QUALITA’ DI EREDE DI R.G., CA.DA. C.F.

(OMISSIS) NELLA SUA QUALITA’ DI EREDE DI CA.FE.,

MA.GI. C.F. (OMISSIS), CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI

BENI CON MA.MA. C.F.(OMISSIS), NELLA LORO QUALITA’ DI

EREDI DI MA.FR., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA

UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTINA GIGANTE per n. 4 proc.

notarili rilasciate il (OMISSIS);

– resistenti –

e da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAMPERI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO PASANISI, BERNARDINO

PASANISI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti al ricorso incidentale –

Nonchè da:

D’.EL., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti i incidentali –

e contro

DE.EL., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2011 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 15/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Cristina Gigante difensore dei resistenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, per l’inammissibilità, o in subordine, per il rigetto

del ricorso incidentale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) La controversia verte in tema di aree di parcheggio e violazione della L. n. 765 del 1967, art. 18.

D.S.C. e gli altri odierni ricorrenti, comproprietari di appartamenti siti in uno stabile di (OMISSIS), hanno agito nel 1994 nei confronti di numerosi acquirenti di “posti auto costituenti gli spazi di parcheggio” dell’edificio.

Hanno chiesto che, previa declaratoria di nullità degli atti con cui i convenuti avevano acquistato dal costruttore gli spazi, venisse riconosciuto agli attori il diritto di utilizzarli secondo la legge citata.

La domanda è stata respinta dal tribunale di Taranto il 3 febbraio 2006.

La decisione è stata confermata il 15 ottobre 2011 dalla Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto e notificata al ricorrenti il successivo 15 novembre.

Il ricorso è stato notificato il 13 gennaio 2012.

Sono stati depositati due controricorsi con ricorsi incidentali: il 14 febbraio 2012 è stato inoltrato quello di D’.Ai. e altri 5 resistenti; il 22 febbraio quello notificato a istanza di G.M..

Altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.

Sono state depositate memorie.

Hanno depositato procure speciali notarili all’avv. Gigante i signori Ca., Lu., Ma. e R., ammessi solo alla difesa orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) La Corte di appello ha rigettato il gravame esponendo in primo luogo due rationes decidendi: a) la mancata produzione “della scrittura in cui sarebbe stato consacrato l’asservimento a parcheggio delle aree rivendicate”; b) la prescrizione del diritto d’uso fatto valere. Ha rilevato che mancava in atti anche la documentazione, peraltro ritenuta “tutta inconferente”, invocata per dedurre la interruzione della prescrizione.

Ha svolto ulteriori rilievi “ad abundantiam” e ritenuto assorbite le residue questioni poste dagli appellati.

3) Con il primo motivo i ricorrenti in relazione alla prima ratio denunciano violazione della L. n. 765 del 1967.

Sostengono che “una volta esibita la licenza edilizia”, l’asservimento a parcheggio deriva direttamente dalla legge e che la circostanza che gli stessi spazi di parcheggio siano realizzati (entro le costruzioni o in aree esterne) è “elemento assolutamente indifferente e irrilevante al fine di stabilire se c’è o no il diritto di usare tali spazi di parcheggio”.

Questa tesi è infondata. La S.C. ha più volte rilevato che in tema di spazi destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione e di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41-sexies l’effettiva esistenza di tali spazi è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale al loro uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato, ai quali altrimenti compete soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente all’indisponibilità degli spazi stessi (Cass. 3393/2009; 6329/03). E’ stato inoltre affermato che quel riconoscimento può avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta e non altre (cfr amplius Cass. 7065/16).

Pertanto è giuridicamente corretta la richiesta dei giudici di merito di aver visione del documento che configurava l’asservimento di una determinata area a spazio di parcheggio, area che sarebbe oggetto della costruzione e della mancata alienazione dei relativi diritti all’acquirente dell’appartamento. La rilevanza del documento è stata ritenuta, a loro insindacabile giudizio di merito, indispensabile a questo scopo, e la tesi sostenuta da parte ricorrente, che ne nega il fondamento giuridico, non è fondata, perchè il diritto vantato discende dalla legge, ma si deve ancorare a beni individuati secondo i criteri sopraindicati, cosicchè qualora la licenza edilizia faccia riferimento a un atto di asservimento è corretta la ricerca che risalga a questo elemento decisivo per la identificazione.

4) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 18 che ha introdotto la Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, art. 41 sexies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte ritenuto che il diritto sugli spazi di parcheggio fosse soggetto alla prescrizione ventennale per non uso, ai sensi degli artt. 1014 e 1026 c.c..

Anche questo motivo, che attacca la seconda ratio decidendi, è infondato: di opposto segno è la giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dar seguito: Cass. n. 1214/12; n. 3961 del 22/02/2006 (Rv. 586420); 16053/02; 14731/00; 12736/97. A questo insegnamento si è attenuta la Corte di appello.

5) Il terzo motivo concerne violazione e falsa applicazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la corte erroneamente “ritenuto non acquisita la prova dell’allegazione di un documento, decisivo per la dimostrazione della intervenuta interruzione della prescrizione, nonostante la sottoscrizione apposta dal cancelliere all’indice del fascicolo di parte”.

Il quarto motivo, che è connesso, censura la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’appello, da un lato, deciso di non poter tener conto del documento comprovante la interruzione della prescrizione in quanto non “rinvenibile” nel fascicolo e, dall’altro, valutato comunque lo stesso documento come inconferente ai fini della prescrizione, senza peraltro averlo mai esaminato.

Le censure sono prive di fondamento.

In primo luogo non vi è contraddizione tra le due rationes opposte dalla Corte di appello in ordine alla rilevanza del documento asseritamente interruttivo. Esse sono sovrabbondanti, ma coerenti.

5.1) Quanto alla cripticità del riferimento alla inconferenza del documento “agli auspicati fini interruttivi” (sentenza pag. 8), è agevole in questa sede comprendere, integrando, se ve ne fosse bisogno, la motivazione con il chiarimento che, vertendosi in tema di diritti reali immobiliari (il diritto fatto valere è un diritto reale d’uso, secondo la giurisprudenza pretoria che lo ha configurato) ed essendo stata opposta l’usucapione (non a caso neppure esaminata), sarebbe stata superflua una diffida o una messa in mora, essendo necessaria la notifica di atto di citazione.

5.2) Con riguardo alla regolarità della produzione documentale in argomento, la Corte di appello ha rilevato che la pretesa missiva raccomandata dell’agosto 1990 non era stata rinvenuta in atti (così come la scrittura di asservimento).

Ha respinto le doglianze circa l’esistenza in atti di tali documenti “indipendentemente dalla loro rinvenibilità”. Ha ritenuto che la semplice loro indicazione in elenco non sottoscritto con timbro di cancelleria non costituiva prova della allegazione. Ha aggiunto che comunque il giudice non avrebbe potuto decidere senza l’esame diretto dei documenti.

Il ricorso si duole che sia stata ritenuta indispensabile la presenza del timbro di cancelleria e che il tribunale (“il giudice di prime cure”, si legge a pag. 29 del ricorso) non abbia ricostituito il fascicolo con le ricerche o l’autorizzazione a esibire una copia.

La censura non coglie nel segno. Risulta dallo stesso ricorso che il documento non venne rinvenuto già durante il giudizio di primo grado. Parte resistente ha specificamente controdedotto che già in sede di prima comparizione aveva rilevato la mancanza di esso nel fascicolo di parte attrice e che invano in tribunale era stato concesso termine per integrare la produzione.

Nulla è stato risposto in proposito.

La questione relativa alla mancata ricostruzione e alla nuova produzione doveva essere quindi posta in sede di appello, ma di ciò il ricorso significativamente nulla dice, venendo meno al dovere di specificità della censura anche di natura processuale, la quale per essere ammissibile in sede di legittimità, se risalente a un errore del giudice di primo grado, deve essere stata oggetto di doglianza negli stessi termini in sede di appello.

Inoltre parte appellante avrebbe potuto e dovuto comunque riprodurre almeno in sede di appello copia del documento, per poi rendere utile e rilevante l’eventuale questione circa l’addebito dello smarrimento (all’ufficio o alla parte) e la ammissibilità di una produzione surrogata.

Tutti questi passaggi non risultano dal motivo di ricorso, che dunque non può essere accolto, al di là di quanto già ne precludeva la rilevanza.

6) La pronuncia di rigetto rende superfluo l’esame dei ricorsi incidentali, espressamente condizionati all’accoglimento del principale.

Le spese si liquidano in dispositivo tenendo conto anche della diversa condizione delle difese dei resistenti: è solitario il resistente G.; più soggetti sono assistiti nel controricorso D’. e altri; la mera difesa orale è stata svolta per Ca. e altri.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.

Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 7.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge per il controricorso D’Andria e altri; Euro 5.000, 200 per esborsi, oltre accessori di legge per il controricorso G.; Euro 3.000 per compenso, Euro cento per esborsi, oltre accessori di legge per la difesa degli assistiti da avv. Gigante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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