Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27035 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27035 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25946-2012 proposto da:
ERAMO FELICIA RMEFLC58T47A244K, DI CARLO SIMONA
DCRSMN89T56I838V,

ERAMO

ANNAMARIA

RMENRM30P59A244B, DI CARLO MARIA PIA
DCRMRP78D45I838U tutte sia in proprio e quali eredi di Eramo
Addolorata nonché di Eramo Domenico, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell’avvocato MANDRA’ LIDIA, rappresentate e difese dall’avvocato
ERAMO GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
COMUNE DI GALLINARO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 33, presso lo
studio dell’avvocato COCCO MASSIMO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 02/12/2013

unitamente all’avvocato ADOLFO MARTINI, giusta delibera di G.C.
n. 61 del 28.11.2012 e giusta procura speciale alle liti a margine del
controricorso;
– controricorrente –

ROMA del 10.3.2010, depositata 1’11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per le ricorrenti l’Avvocato Giuseppe Eramo che si riporta alla
memoria;
udito per il controricorrente l’Avvocato Cocco Massimo che si riporta
alla relazione.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 25946 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 3077/2012 della CORTE D’APPELLO di

I

17) R. G. n. 25946/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Roma 11/06/2012, non
notificata), respingendo l’appello delle odierne ricorrenti, escludeva la
responsabilità del Comune odierno intimato, con riferimento al sinistro del

provato il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l’evento.
Risultava infatti accertato che la Eramo, dopo aver superato il ponticello,
incrociava altro veicolo e si spostava sulla destra, perdendo il controllo
dell’auto e cadendo con l’auto nel fiume sottostante. Non risultava, né dal
sopralluogo dei Carabinieri, né da altra prova, alcuno smottamento o piccola
frana della strada. La mancanza di una barriera più resistente della semplice
staccionata in legno e di una segnaletica di pericolo non erano ritenute tali
da risultare dotate di autonoma efficienza causale rispetto all’incidente. Il
sinistro, pertanto, non risultava essere stato cagionato da altro che da una
perdita di controllo del mezzo da parte del conducente.
2. — Ricorrono per cassazione Maria Pia Di Carlo, Simona Di Carlo,
Annamaria Eramo, Felicia Eramo, tutte in proprio e nella qualità di eredi di
Domenico Erarno e Addolorata Eramo, sulla base di tre motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Gallinaro.
3. — Con il primo motivo di ricorso, le parti ricorrenti lamentano
“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,
n. 3 Cod. Proc. Civ. in relazione all’art. 115 comma 1 Cod. Proc. Civ., 167
Cod. Proc. Civ. e 2051 Cod. Civ.: falsa applicazione di norme di diritto e
vizio di motivazione sul punto”. La Corte territoriale non avrebbe tenuto
conto che le odierne ricorrenti avevano dimostrato la sussistenza dei dissesti
sulla strada oggetto del sinistro. Assolto tale onere probatorio, incombeva
sul Comune dimostrare l’irrilevanza di tale dissesto e l’esistenza di un altro
fatto avente efficacia causale nella determinazione del sinistro. — Con il
secondo motivo di ricorso lamentano “Violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 Cod. Proc. Civ. in relazione
all’art. 2051 Cod. Civ.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
3

E651
..f 3

29.01.2001 in cui perdeva la vita Addolorata Eramo. Veniva ritenuto non

motivazione contraddittoria e apparente su punti decisivi della
controversia”. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che non vi era
prova di una manovra azzardata dell’automobilista, come tale idonea ad
escludere la responsabilità del Comune. Oltretutto la Corte non avrebbe
indagato sugli obblighi manutentivi a carico del Comune, tralasciando di
considerare l’efficacia causale della condotta di quest’ultimo nella
causazione dell’evento. Difatti, l’adozione di congrue misure a protezione

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti offrono parametri per la
determinazione dei danni subiti, nell’eventualità in cui la Corte, accogliendo
il ricorso, ritenga di poter decidere la causa nel merito.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente,
poiché intimamente connessi, essendo relativi entrambi alla ricostruzione
del sinistro. Entrambi non colgono nel segno, sia perché i Giudici territoriali
hanno fatto corretta applicazione delle norme pretese violate, sia perché
tendono, in più parti, a mettere in discussione accertamenti riservati al
giudice di merito e preclusi in sede di legittimità. Al riguardo, si deve
osservare, che, secondo la giurisprudenza di questa S. C., nell’ipotesi di cui
all’art. 2051 c.c., l’attore agisca per il riconoscimento del danno, ha
l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e
l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua
responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua
sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n.

858/2008; 8005/2010; 5910/2011, secondo cui la norma dell’art. 2051 cod.
civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia,
non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra
queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto
come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente
lesiva, posseduta dalla cosa). Caso fortuito da intendersi secondo
un’accezione ampia, comprensiva dello stesso fatto del danneggiato

(Cass. n. 22807/2009).
La sentenza impugnata, ha invece congruamente spiegato le ragioni della
propria decisione, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati.
I Giudici di merito, secondo una valutazione rimessa al loro apprezzamento,
4

degli utenti della strada, avrebbe consentito di evitare il sinistro di causa. —

e incensurabile in questa sede quando, come nella specie, adeguatamente
motivata (cfr. Cass. n. 238/2008), hanno ritenuto non provato il nesso
esistente tra le condizioni della strada e l’incidente subito dalla Eramo.
Pertanto hanno escluso qualsiasi responsabilità del Comune, essendo il
sinistro ascrivibile alla perdita di controllo del veicolo da parte della vittima
non imputabile alle condizioni della strada.
4.2 — Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, mancando di riferibilità alla

ha escluso l’an debeatur.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, ribadendo l’illogicità delle
argomentazioni a sostegno della decisione rispetto alle risultanze probatorie
e l’erronea lettura dell’art. 2051 da parte della Corte di merito. Le
argomentazioni addotte con la memoria non inficiano i motivi in fatto e in
diritto a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore del Comune di Gallinaro, che liquida in Euro
2700,00=, di cui Euro 2500,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

decisione impugnata, attenendo al “quantum”, mentre la sentenza di appello

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