Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27034 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16168/2009 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. MONTICELLI

12, presso lo studio dell’avvocato PILEGGI Antonio, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CARTOTECNICA INDUSTRIALE NUOVA CISA S.R.L. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIALOJA N. 3, presso lo studio dell’avvocato PERLINI Italico,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7790/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2008, r.g.n. 10945/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato PICCIANO MARIA GRAZIA per delega ANTONIO PILEGGI;

udito l’Avvocato ITALICO PERLINI;

udito il P.M., in persona dell1 Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.R. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 25 giugno 2008, nei confronti della Nuova Cisa Cartotecnica industriale srl.

Tra le parti si è svolta una controversia di lavoro giunta in Cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 17924/2002 depositata il 14.12.2002, annullò, su ricorso del P., la sentenza di appello e fissò il principio di diritto da applicare, rinviando per un nuovo giudizio di merito alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Il P. depositò ricorso in riassunzione nella cancelleria del giudice di rinvio il 15.12.2003. Notificò quindi il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell’udienza, alla convenuta in riassunzione nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nei precedenti gradi del giudizio e non alla parte personalmente come impone l’art. 392 c.p.c..

La società si costituì eccependo: 1) la tardività del ricorso, 2) la irritualità della notifica al procuratore.

Quanto alla tardività il ricorrente fece rilevare che il 14.12.2003 era domenica e quindi era in termini il deposito effettuato il lunedì 15.12.2003.

La Corte riconobbe che il ricorso era tempestivo, ma rilevò, sulla base della eccezione della società, la irritualità della notifica al procuratore e non alla parte; ai sensi dell’art. 392 c.p.c., dispose che il ricorrente provvedesse alla rinotificazione entro un certo termine. All’udienza successiva rilevò che non era stato depositato l’atto notificato e fissò ancora un’udienza per provvedere al deposito dell’atto notifica. In tale ultima udienza rilevò che la notifica era stata si effettuata, ma non nel termine fissato e dichiarò estinto il giudizio con la sentenza ora impugnata.

Il ricorrente ricorre per cassazione per violazione degli artt. 392, 156 e 160 c.p.c., anche in relazione all’art. 164 c.p.c., comma 3, applicabile al giudizio di appello in virtù dell’art. 359 c.p.c. La società si difende con controricorso.

La questione da risolvere consiste nello stabilire se è stato violato l’art. 156 c.p.c..

E’ pacifico che la società si costituì, sollevò due eccezioni procedurali e si difese nel merito (la memoria di costituzione è riportata nel ricorso per cassazione e la controricorrente non ha mosso obiezioni su tale riproduzione).

Pur non essendo stato rispettato l’art. 392 c.p.c., quindi il ricorso ha raggiunto “lo scopo a cui è destinato”. Di conseguenza, secondo quanto disposto dall’art. 156 c.p.c., comma 3, non vi è nullità e la Corte avrebbe dovuto dare atto della sanatoria.

Cass. n. 8358 del 26/07/1991 ha affermato: nelle controversie soggette al rito del lavoro, la notificazione del ricorso riassuntivo del giudizio di rinvio, tempestivamente depositato nel termine previsto dall’art. 392 c.p.c. (con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione) al domicilio eletto dalla controparte presso il procuratore del precedente giudizio di appello, anzichè ad essa personalmente ai sensi dell’art. 392 c.p.c., comma 2, non è inesistente ma inficiata da nullità, sanabile “ex tunc” per effetto della costituzione della parte intimata o, in mancanza, per effetto della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v. anche, in una situazione diversa, ma analoga sul piano dei principi ispiratori, Cass. 6325 del 2010).

Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà nel merito la controversia, anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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