Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27033 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11459/2009 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/08/2008 R.G.N. 907/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’INAIL chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 19 agosto 2008, nei confronti di C. A..

Il C. subì un infortunio sul lavoro il (OMISSIS), l’INAIL costituì in suo favore una rendita del 16% in data 2.1.2001, con decorrenza dal 29.11.2000.

Il lavoratore propose ricorso per vedersi riconosciuti anche i postumi derivanti da una ischemia cerebrale acuta che lo aveva colpito il (OMISSIS).

Il Tribunale di Ascoli Piceno accolse la domanda ritenendo sussistente il nesso causale tra l’infortunio e l’ischemia.

L’istituto propose appello.

Venne espletata una ctu che escluse il nesso causale. Il ctu tuttavìa ritenne che i postumi derivanti dall’infortunio, a prescindere dalla ischemia, fossero del 20%.

La Corte d’appello, diede atto della esclusione del nesso causale tra ischemia ed infortunio, ma ritenne di elevare la rendita al 20%, condannando l’INAIL al pagamento delle relative conseguenze.

L’INAIL ricorre per cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Nel ricorso introduttivo il lavoratore chiedeva di accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento ischemico e l’infortunio e di accertare che da tale nesso sono derivati postumi invalidanti in misura del 45%, o comunque nella diversa misura accertata in corso di causa, e di condannare l’INAIL alla costituzione della rendita ed al pagamento della differenza tra i ratei già riconosciuti e quelli dovuti in ragione della ulteriore inabilità accertata.

La Corte ha elevato la rendita dal 16% al 20% in ragione non della ischemia, ritenuta non legata all’infortunio da un rapporto di causa effetto, ma in ragione di una diversa valutazione dei postumi conseguenti alle altre conseguenze dell’infortunio.

La Corte si è posta quindi il problema della corrispondenza tra la sua pronuncia e la domanda ed ha ritenuto e motivato che in tal modo non andava ultra petitum “atteso che l’oggetto del contendere è la valutazione complessiva degli effetti dell’infortunio ed il complesso della valutazione del gradiente invalidante”.

Il ricorso dell’INAIL è inammissibile in quanto una decisione sul punto specifico vi è nella sentenza e pertanto si è in presenza di una interpretazione della domanda giudiziaria effettuata dalla Corte, cioè di una questione che attiene al merito della decisione e che può essere impugnata in cassazione solo per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Vizio che non si rileva, nè, invero, viene prospettato dal ricorrente, perchè l’argomentazione della Corte è adeguata e priva di contraddizioni.

Nulla sulle spese poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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