Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27032 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 27/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.27/12/2016),  n. 27032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22265-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G., C.F. GCCGPP38E45H501D, quale erede di

D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2154/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2010 R.G.N. 2035/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale Avvocato BOER

PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PQM.

Vedi Provvedimento Allegato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma D.M.F., già dipendente ENEL – iscritto alla speciale Fondo di Previdenza per il personale delle aziende elettriche fino al 31.8.1997 e pensionato dall’1.9.1997 – agiva nei confronti dell’INPS per la rideterminazione del trattamento pensionistico, lamentando che l’ente aveva considerato nel liquidare la pensione una anzianità contributiva inferiore a quella spettante.

Esponeva:

– di avere esercitato nell’agosto 1992 la opzione per la prosecuzione della attività lavorativa fino al 65^ anno di età (prevista dalla L. n. 407 del 1990, art. 6 e D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 2);

– di avere alla data del 31 agosto 1992 una anzianità superiore a quella massima utile prevista all’epoca nel suo ordinamento (pari a 35 anni, potendo vantare una anzianità di 39 anni, 3 mesi e 10 giorni).

Deduceva che l’errore dell’INPS derivava dal non aver calcolato il periodo di lavoro antecedente alla iscrizione al fondo elettrici, per il quale vi era stata ricongiunzione; avendo raggiunto alla data della opzione la anzianità contributiva massima, il periodo successivo alla opzione, decorrente dall’agosto 1992 al novembre 1996, doveva essere liquidato separatamente, come supplemento di pensione (L. n. 407 del 1990, art. 6, comma 6).

Aggiungeva di avere maturato fino al 15 novembre 1996 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 562 del 1996, che aveva elevato la anzianità massima utile a 40 anni – una anzianità di 4 anni, 2 mesi e 14 giorni.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 5.3 – 17.6.2010 (nr. 2154/2010) rigettava l’appello dell’INPS.

Esponeva che l’ente previdenziale non poneva in discussione l’impianto teorico della decisione ma sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il D.M. al momento della opzione, nell’agosto 1992, avesse raggiunto la anzianità contributiva massima; non avendola raggiunta egli non aveva diritto per il periodo successivo alla opzione alla maggiorazione della pensione bensì all’incentivo consistente nella maggiorazione della percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione, come attribuitogli dall’Istituto (L. n. 407 del 1990, ex art. 6, comma 6).

Osservava che l’assunto dell’INPS era smentito dalla certificazione ENEL dei periodi contributivi prodotta dal ricorrente (doc. 4 della produzione del primo grado), dalla quale risultava che il D.M. oltre alla anzianità di iscrizione nel fondo elettrici poteva far valere un ulteriore periodo antecedente ricongiunto (anni 8, mesi 8, giorni 26).

La anzianità contributiva era superiore, pertanto, a 35 anni, all’epoca massima anzianità contributiva utile per gli iscritti al fondo elettrici.

Per la Cassazione della sentenza ricorre l’INPS, articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso G.G., quale erede di D.M.F., mostrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’INPS ha denunziato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 6, D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1 e 13, D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3.

Ha richiamato i principi espressi da questa Corte di legittimità in fattispecie analoghe (Cass. nr. 15052/2009 e nr. 5713/2010) deducendo la infondatezza della pretesa del D.M. di comprendere nel calcolo della pensione la contribuzione versata all’Assicurazione Generale Obbligatoria nel periodo da novembre 1996 ad agosto 1997 sulla base della più alta nozione di retribuzione pensionabile vigente nel regime generale.

La pensione non poteva essere computata su una base contributiva costituita dalla somma tra il periodo fino all’agosto 1992 e quello da novembre 1996 ad agosto 1997, perchè in questo modo la base contributiva sarebbe stata ampliata rispetto a quella esistente al momento della opzione, considerando una retribuzione pensionabile differente da quella riferita al suddetto momento.

L’INPS aveva effettuato due calcoli:

– il primo, liquidando la pensione sulla base di tutta la contribuzione versata (fino al pensionamento il 31 agosto 1997);

– il secondo, sommando la pensione che sarebbe spettata all’agosto 1992 – data di inizio della prosecuzione della attività e di perfezionamento della massima anzianità contributiva – e la maggiorazione stabilita dalla L. 407 del 1990, art. 6.

Aveva liquidato il primo trattamento in quanto più favorevole.

L’errore dell’istituto nel computo del periodo pre-elettrico – pur ove esistente – non sarebbe stato decisivo, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, poichè in ogni caso non avrebbe potuto comportare un calcolo della pensione in contrasto con le norme di legge.

Il ricorso è inammissibile.

In questa sede l’INPS sostiene la illegittimità del metodo di computo della pensione seguito dal D.M. nel ricorso introduttivo del giudizio, giacchè questi invece di determinare la pensione in ragione della contribuzione esistente nel momento di esercizio della opzione aveva sommato alla base contributiva calcolata all’agosto 1992 (data della opzione) la contribuzione versata nel periodo novembre 1996/agosto 1997 (periodo successivo alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 562 del 1996) ed in tal modo aveva tenuto conto, in relazione al secondo periodo, una più alta retribuzione pensionabile.

Tale questione di fatto non è stata esaminata nella sentenza impugnata nè la sentenza dà in alcun modo atto della esistenza di un motivo di appello dell’INPS volto a censurare la sentenza rimo grado sotto il profilo della illegittimità della pretesa del pensionato a sommare alla base contributiva esistente al momento della opzione la contribuzione versata dopo il novembre 1996 ed a considerare in tal modo la più alta retribuzione pensionabile prevista per tale contribuzione.

La sentenza impugnata ha accertato in fatto che l’INPS aveva errato nel computo della anzianità contributiva del D.M. alla data di esercizio della opzione (agosto 1992) per non avere considerato un periodo di contribuzione precedente alla iscrizione al fondo elettrici, pari ad anni 8 mesi 8 giorni 26, per il quale vi era stata ricongiunzione.

Ha aggiunto che proprio la mancata considerazione del suddetto periodo era il motivo per cui l’INPS, ritenendo più favorevole il trattamento liquidato rispetto a quello invocato dal pensionato, aveva respinto la domanda amministrativa, poi riproposta in giudizio.

Ha da ultimo rilevato, sullo specifico punto delle modalità di computo della pensione adottate in ricorso: “Nessuna contestazione specifica è stata formulata dall’INPS agli analitici conteggi allegati dal ricorrente, che esattamente dunque il Tribunale ha recepito. Nessuna specifica doglianza è stata svolta neanche nella presente sede”.

In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, preclusi alla Corte di cassazione (in termini: Cassazione civile, sez. 2, 08/02/2016, n. 2443; Cassazione civile sez. 3: 13/06/2014 Numero: 13547).

Deriva da quanto precede che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità del motivo per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso (art. 366 c.p.c., n. 6), di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito.

A tale onere l’INPS non ha adempiuto sicchè questa Corte deve arrestarsi al rilievo di inammissibilità del motivo per novità della censura.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge con attribuzione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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