Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27032 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21065-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.C., TOR.MAN. SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 26/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento IRES-IVA per l’anno 2006, ha dichiarato inammissibile l’appello dall’Ufficio per l’omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello inviato a mezzo posta. In particolare, la CTR ha ritenuto inammissibile il gravame giacchè l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso in appello, non essendo sanabile “dall’avvenuto deposito della copia del ricorso in appello unitamente a copia dell’elenco di plichi raccomandati, ricavato dall’ufficio e consegnati alle poste, non essendovi equipollenza tra ricevuta di spedizione e tale elenco”.

T.C. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 10, dell’art. 156 c.p.c., nonchè dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR erroneamente assunto che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicchè il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte a sezioni unite, con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, che: a)-il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione; b)-non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; c)-in mancanza, l’inidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza. (cfr. Cass. n. 9288/2019; Cass. n. 11559 del 2018).

Nella fattispecie l’Agenzia ricorrente ha allegato al proprio ricorso copia della distinta delle accettazioni delle raccomandate datata 17 giugno 2014, dalla quale risulta che la raccomandata a.r., n. 15109324941-9, inviate dall’Agenzia delle entrate al difensore della contribuente, sono state acquisite dal competente ufficio postale il 17 giugno 2014 (data apposta con timbro a secco). Dall’intestazione della sentenza della CTR, emerge che l’appello è stato depositato dall’Agenzia delle entrate il 3 luglio 2014 e, quindi, nel pieno rispetto del termine di trenta giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, tenuto conto della data di spedizione della raccomandate, indicata, come sopra detto, nel 17 giugno 2014 nella distinta di accettazione, di cui sopra.

La CTR, pertanto, non si è attenuta ai superiori principi e, in accoglimento del presente ricorso, la sentenza va, conseguentemente cassata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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