Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27032 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12593/2010 proposto da:

AGENZIA ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MORRICO Enzo, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI

GIOVANNI AMENDOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’avvocato BOER Paolo, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

T.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 11994/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/05/2009 R.G.N. 22608/06 +1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega PAOLO BOER;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia ANSA chiede la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione depositata il 25 maggio 2009, con la quale, riuniti i ricorsi dell’ANSA stessa (principale) e di T.M. (incidentale) venne dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia ai ricorsi.

L’ANSA assume che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, in quanto ha dichiarato l’estinzione anche del giudizio nei confronti dell’INPGI “sulla base dell’errato convincimento che la rinuncia formulata dall’ANSA nei confronti del solo T., nonostante il suo inequivoco tenore letterale, riguardasse anche l’istituto previdenziale, nei cui confronti la scrivente non ha raggiunto alcun accordo transattivo, permanendo pertanto l’interesse all’accoglimento del ricorso”.

La società, pertanto, chiede la revocazione della sentenza della Corte di cassazione e la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma “per tutti o per uno dei motivi di cui al ricorso notificato il 18 luglio 2006”, trascritto nel ricorso per revocazione.

L’INPGI si difende con controricorso in cui eccepisce la inammissibilità, nonchè l’infondatezza del ricorso per revocazione.

Il T. non ha svolto attività difensiva.

L’ANSA ha anche depositato una memoria.

Il ricorso per revocazione è inammissibile.

L’ANSA, come si è visto, sostiene che la Corte è incorsa in un “errore di fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

L’errore di fatto viene così individuato nel ricorso: “errato convincimento che la rinuncia formulata nei confronti del solo T., nonostante il suo in equivoco tenore, letterale, riguardasse anche l’istituto previdenziale, nei cui confronti la scrivente non ha raggiunto alcun accordo transattivo”.

In violazione del criterio dell’autosufficienza, però, la ricorrente non riproduce il testo della rinuncia di cui assume l’inequivoco tenore letterale. Il che rende il ricorso inammissibile.

Peraltro, il collegio, visionato il testo della rinuncia agli atti del giudizio, rileva che il suo tenore non è affatto “in equivoco”, come assume la ricorrente, in quanto vi si afferma che “nelle more del giudizio è stato raggiunto un accordo conciliativo tra le parti in causa”, parlando indistintamente di parti in causa, senza precisare che l’accordo riguardava solo una delle parti.

A tale conclusione si potrebbe forse pervenire sulla base di una lettura complessiva dell’atto. Ma questo sarebbe l’esito di una valutazione ermeneutica che si colloca, per definizione, fuori dell’ambito dell’errore revocatorio. L’errore rilevante a tal fine deve riguardare un fatto e deve essere connotato dalla “incontrovertibilità”.

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese del controricorrente devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

L’altra parte non ha svolto attività difensiva e quindi non ha sostenuto spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio al controricorrente INPGI, liquidandole in Euro 30,00, nonchè Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Nulla sulle spese relative al T..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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