Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27032 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27032 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 24579-2011 proposto da:
MARGONATO ALBERTO MRGLRT51T20F205M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 128/49/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 10.6.2010, depositata il 04/10/2010;

9o53
)3

Data pubblicazione: 02/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Claudio Lucisano che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 24579 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: IRAP medico
Reg. Gen. 24579/2011
RICORRENTE: dott. Alberto Margonato
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

1. Il
dott. Alberto Margonato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia 128/49/10 del 4 ottobre 2010 che accoglieva l’appello
dell’ufficio ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all’anno 2004.
2. L’Amministrazione si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una
concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto.
Il dott. Margonato primario di cardiologia denuncia redditi professionali assai elevati, tali redditi
non costituiscono però di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una “autonoma
organizzazione” (si vedano le ordinanze di questa Corte n. 9276 del 7 giugno 2012 e n. 9693
del 13 giugno 2012 relative ad esercenti la professione medica); in quanto ben può accadere che
professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte (ad
esempio in cliniche private o con il regime dell’ intra moenia) così come sostenuto dal contribuente.
La tesi del contribuente è poi resa credibile dal quadro delle spese da lui affrontate ove non
figurano oneri per dipendenti e per immobili, ma solo oneri per compensi a terzi non dipendenti
(attribuite al commercialista) ed altri oneri non meglio precisati e non specificamente valutati dal
giudice di merito

Il Collegio ha condiviso la relazione.
p.q.m.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà anche per le spese del presente
grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 14 novembre 2013
Il Presidente e relatore

E’ stata depositata la seguente relazione:

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