Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27031 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 27/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.27/12/2016),  n. 27031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12476-2011 proposto da:

B.G., (OMISSIS), R.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato

MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO CORNELIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GENNARO AUTIERO, giusta delega in

atti;

– EUROFIBRE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA BORTOLUZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 487/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/07/2010 r.g.n. 696/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato BORTOLUZZI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 487/2010, depositata il 18 febbraio 2011, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell’appello incidentale di Eurofibre S.p.A., dichiarava inammissibile la domanda, con la quale B.G., successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il relativo giudizio, aveva chiesto il risarcimento dei danni che assumeva essergli ulteriormente derivati dall’infortunio subito il (OMISSIS).

La Corte osservava a sostegno della propria decisione, con il richiamo a precedenti di legittimità, che il lavoratore, nel precedente giudizio, non aveva dichiarato, nè in sede di ricorso introduttivo della lite, nè nel corso del procedimento, di voler limitare in alcun modo le proprie domande risarcitorie, con la conseguenza che era da ritenersi operante l’eccepita preclusione a richiedere ulteriori danni, pur verificatisi, per ipotesi, e così come sostenuto, dopo il passaggio in giudicato delle pronunce che tale giudizio avevano definito.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il B., affidandosi a due motivi; hanno resistito con controricorso Eurofibre S.p.A. e l’assicuratrice di questa Zurich Insurance Public Limited Company.

Il ricorrente ed Eurofibre S.p.A. hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2059 e 2909 c.c., censura la sentenza impugnata per non avere dato erroneamente ingresso all’esame del merito della domanda e ciò sulla base di principi di diritto non direttamente sovrapponibili alla fattispecie concreta, a fronte invece di un orientamento di legittimità, di cui alla sentenza n. 5576/1984, che tale esame avrebbe imposto.

Il motivo è inammissibile, sotto un duplice e distinto profilo.

Esso, infatti, e in primo luogo, trascura di fare oggetto di specifica censura la regola di diritto posta dal giudice di merito a supporto della propria statuizione di inammissibilità della domanda e cioè quella parte della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, rilevando come, nel precedente giudizio (conclusosi con le sentenze della stessa Corte n. 42/2001 e 437/2003, passate in giudicato), il B. non avesse in alcun modo, nè inizialmente nè nel corso del procedimento, “dichiarato di limitare la sua richiesta (proiettata anche al futuro per l’avvenuta liquidazione tramite tabelle)”, così che doveva considerarsi “verificata l’eccepita preclusione a richiedere ulteriori danni, anche se ipoteticamente verificatisi dopo il passaggio in giudicato” (cfr. p. 12, ultimo capoverso), ha affermato l’inclusione nel perimetro logico e giuridico del decisum di ogni pretesa risarcitoria causalmente ricollegabile al fatto illecito, ove non espressamente riservata ad un futuro e separato giudizio.

In secondo luogo, il motivo in esame risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che, nel solco del richiamato orientamento di cui a Cass. n. 5576/1984, avrebbe dovuto il ricorrente indicare in quali atti fossero stati dedotti gli elementi idonei, secondo il medesimo orientamento, a consentire la revisione della liquidazione del danno a causa di aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato: elementi che, come precisato in detta pronuncia (e nelle risalenti Cass. n. 3905/1977 e n. 2452/1964), sono riconducibili (a) ad un’obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci, nell’ambito di una ragionevole previsione, di determinare l’aggravamento futuro; (b) all’impossibilità, ancora con riferimento alla prima liquidazione, di prevederne gli effetti; (c) all’insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell’aggravamento.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza per avere condiviso le motivazioni di rigetto nel merito del giudice di primo grado, senza aver considerato elementi di segno opposto, e comunque per essere incorsa in una motivazione perplessa.

Il motivo è infondato.

La sentenza di secondo grado si è, infatti, limitata, all’interno del corpo motivazionale, ad una trasposizione di parti della pronuncia del Tribunale di Venezia, senza, peraltro, attribuirvi in alcun modo, mediante una qualche formula di condivisione, il significato di un’autonoma ratio decidendi, la quale, pertanto, è da ritenersi confinata alla ritenuta (e assorbente) inammissibilità della domanda in conseguenza del passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il precedente giudizio tra le stesse parti.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, quanto a Eurofibre S.p.A., in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, e, quanto a Zurich Insurance, in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge con riferimento ad entrambi gli importi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 217 dicembre 2016

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