Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27031 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19592-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI

85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE T., che lo

rappresenta e difende unitamente a se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2295/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 dicembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da T.M. avverso la decisione di primo grado che, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento concernente quota associativa per l’anno 2015 relativa ad iscrizione all’albo degli avvocati, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese del giudizio. Riteneva la CTR che il giudice di primo grado avesse correttamente motivato la statuizione di compensazione delle spese processuali, rilevando che il tardivo pagamento del dovuto da parte del contribuente aveva dato origine all’emissione della cartella di pagamento impugnata.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha depositato mero atto di costituzione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la CTR confermato la decisione di primo grado, che aveva compensato le spese processuali nonostante la cartella di pagamento impugnata fosse illegittima sin dalla sua emanazione.

Il ricorso è fondato.

Risulta dalla sentenza di primo grado, trascritta in ricorso, che con avviso di pagamento inoltrato il 26 marzo 2015 l’agente della riscossione richiedeva al contribuente il pagamento del tributo da effettuarsi entro il 30 aprile 2015, pagamento effettuato in data 12 ottobre 2015. La cartella di pagamento impugnata è stata notificata il 18 febbraio 2016. Non v’è dubbio, quindi, che la cartella è stata notificata quando il tributo era già stato versato, seppur tardivamente.

Orbene, è noto che nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei perciò far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (da ultimo, Cass. n. 5351 del 2020).

Nel caso di specie, pertanto, essendo avvenuto il pagamento del tributo prima della instaurazione del giudizio, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere il ricorso, essendo ab origine infondata la pretesa azionata con la cartella di pagamento impugnata.

Consequenzialmente, trovando nella specie applicazione ratione temporis del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, le spese di lite, in difetto di soccombenza reciproca, possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

La CTR ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente motivato la statuizione di compensazione delle spese processuali, sul rilievo che il tardivo pagamento del tributo entro la scadenza del 30 aprile 2015 aveva dato origine al contenzioso.

Tale ragione giustificatrice della disposta compensazione delle spese di lite appare illogica, posto che il pagamento del tributo, seppur tardivamente, era comunque avvenuto circa quattro mesi prima della notifica della cartella di pagamento, consentendo all’agente della riscossione di avere per tempo contezza dell’avvenuto pagamento e di evitare, quindi, l’emissione dell’atto impugnato.

Giova rammentare che la disciplina della condanna alle spese di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, riposa, come pure la norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA