Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27031 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20701-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE 28,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO CALDERONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO LETO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1989/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per INVIM anno 1990, ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, data l’evidente tardività della notifica della cartella di pagamento, cui conseguiva la perenzione della pretesa tributaria. In particolare, la CTR ha ritenuto che “la liquidazione dell’imposta INVIM sul valore della vendita di un terreno – come accertato con la sentenza 600/6/2000, resa inter partes, dep. in data 7 novembre 2000 e passata in giudicato, di parziale accoglimento del ricorso del contribuente – veniva notificata solo in data 1/12/2004 quando già, dunque, era decorso il termine di notifica (entro il secondo anno successivo alla definitività) anche della cartella di pagamento”.

D.A. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 giacchè la CTR ha errato nel ritenere tardiva la notifica della cartella di pagamento in quanto, nella fase di riscossione, il limite temporale da osservare è quello ordinario decennale stabilito dal del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte è intervenuta più volte (cfr. Cass. n. 3125/2016; Cass. n. 20153/2014) a chiarire l’ambito di riferimento del principio affermato dalla pronuncia a Sezioni Unite con la sentenza n. 25790 del 10 dicembre 2009, secondo cui il diritto alla riscossione, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina in via generale la c.d. actio iudicati.

Pertanto nel caso in cui, analogamente alla fattispecie in esame, la cartella radichi una pretesa cristallizzata nel giudicato sul rapporto tributario a monte, la decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, non può trovare applicazione in sè e per sè, ciò, quindi, a prescindere dal fatto che essa sia stata mediata da un atto ulteriore di tipo liquidatorio, come accaduto nella fattispecie in esame di questa Corte sulla pretesa tributaria relativa all’INVIM.

Altro, infatti, è il ruolo formato per acquisita definitività dell’accertamento dovuto per omessa impugnazione dello stesso nei termini, la cui emanazione era assoggettabile alla disciplina del richiamato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, all’epoca vigente, altro è quello costituito per effetto diretto del giudicato.

In base alla giurisprudenza di questa Corte, alla quale in questa sede questo collegio intende assicurare continuità (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 23 marzo 2011, n. 6617; Cass. civ. sez. V 5 aprile 2013, n. 8380; Cass. civ. sez. V 11 giugno 2014, n. 13179), la coerenza del sistema impone che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b) (nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza anche dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro), e il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 (relativo all’ordinario termine di prescrizione decennale del credito per l’imposta definitivamente accertata in forza di giudicato), applicabili anche in tema d’INVIM in virtù della generale norma di rinvio di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, devono essere interpretati nel senso che la decadenza prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, citato art. 76, comma 2, lett. b), concerne la sola ipotesi residuale in cui, a seguito del giudicato sul ricorso del contribuente che abbia deciso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, l’Amministrazione sia tenuta a procedere ad ulteriore accertamento d’imposta entro il termine di decadenza ivi previsto.

Detta ipotesi residuale pacificamente non ricorre nella fattispecie in esame poichè l’avviso di liquidazione dell’INVIM trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Messina n. 600/06/2000. Ciò porta ad escludere l’assoggettabilità della disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato art. 17.

Ha errato, pertanto, la CTR a ritenere assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 – all’epoca vigente – il ruolo formatosi per acquisita definitività dell’accertamento dovuto non per omessa impugnazione dello stesso nei termini, bensì per effetto diretto del giudicato.

Il ricorso, dunque, va accolto e la sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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