Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27031 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9302/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2441/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/12/2007 R.G.N. 1271/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

Udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato, nei confronti dell’INPS, il diritto di L. T. – che aveva presentato la relativa domanda amministrativa in data 4 febbraio 2003 – alla ricostituzione della pensione di vecchiaia, della quale era titolare con decorrenza 1 maggio 1988, con l’accredito di contributi figurativi per tre periodi di maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro, ritenendo sufficiente, ai fini dell’attribuzione del richiesto beneficio, la sola circostanza (nella specie, non contestata) che la istante fosse in possesso di cinque anni di contribuzione effettiva.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi. La parte privata non ha svolto attività difensiva. E’ stata autorizzata la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’INPS, nel primo motivo, deduce violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, con riferimento al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, osservando che, con la norma di cui alla L. n. 244 del 2007, entrata in vigore dopo la pubblicazione della sentenza d’appello impugnata, il legislatore ha chiarito che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, si applica solamente “agli iscritti in servizio” alla data di entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento legislativo e che, di conseguenza, va esclusa, nella specie, l’attribuibilità del richiesto beneficio per essere la odierna intimata titolare di pensione fin dal 1988.

2. Nel secondo motivo,con deduzione di violazione e falsa applicazione dell’art. 2114 c.c., nonchè della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, e, inoltre, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, comma 2, l’INPS sostiene che la sentenza della Corte di merito è, comunque, giuridicamente errata, non potendo riconoscersi il diritto ali1 accredito di contributi figurativi per periodi di maternità collocati, come nel caso di specie, al di fuori di rapporti di lavoro rispetto ai quali, nei periodi in questione, non era prevista, l’assicurazione obbligatoria per la maternità.

2. Il ricorso, i cui motivi si trattano congiuntamente per la loro connessione, è fondato, sia pure con le precisazioni che seguono.

3. E’ da premettere che, avendo la L. richiesto l’accredito dei contributi figurativi con istanza presentata all’INPS il 4 marzo 2003, la vicenda trova regola nel D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, il cui testo è da leggere nel senso (successivamente) indicato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504 (legge finanziaria 2008), entrata in vigore il 1 gennaio 2008, quindi dopo la pubblicazione della sentenza d’appello qui impugnata.

4. Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, nel suo testo originario, disponeva “In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro”.

Come emerge dalla indicata disposizione, secondo l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di questa Corte, per i periodi corrispondenti al congedo per maternità regolati dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. (ossia per i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria), verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sussiste il diritto della lavoratrice madre all’accredito figurativo indipendentemente dal tipo di attività lavorativa svolta e prescindendosi dal fatto che, per tale attività, all’epoca dei periodi di astensione per maternità, non fosse prevista dalla legge l’assicurazione obbligatoria con riferimento all’evento in questione (come per lavoratrici a domicilio o addette ai servizi domestici, tutelate solo a partire dalla legge n.1204 del 1971).

5. Alla luce del citato D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, deve, dunque, considerarsi errata la tesi dell’INPS – sviluppata, in specie, nel secondo motivo di ricorso, per cui il beneficio dell’accredito figurativo non compete per i periodi di maternità verificatisi al di fuori di rapporti di lavoro nel tempo in cui non sussista, per tali rapporti, la tutela dello stato di maternità.

7. Decisiva, tuttavia, ai fini dell’accoglimento del ricorso dell’Istituto previdenziale, è la norma di interpretazione autentica – necessariamente non considerata dalla sentenza impugnata – rappresentata dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, secondo la quale “Le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo…”. Come effetto della norma in questione, che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. sent.

n. 71 del 2010), l’individuazione dei destinatari del ripetuto accredito figurativo va operata tenendo conto che il beneficio è acquisibile semprechè – alla data in parola – il soggetto che richiede il beneficio sia una lavoratrice “in servizio” iscritta al fondo pensioni lavoratori dipendenti (ovvero alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive di quella ordinaria); conseguendone che il beneficio non spetta alle lavoratrici madri le quali, alla data del 27 aprile 2001 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001), siano già divenute titolari di un trattamento di pensione legato alla cessazione dell’attività lavorativa (vedi sulle questioni controverse le recenti sentenze di questa Corte nn. 23037, 24236, 25460 del 2010).

8. Nella presente controversia è pacifico che l’odierna intimata è titolare di una pensione di vecchiaia dal 1 maggio 1988 e, per ciò stesso, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, non ha diritto al beneficio rivendicato in giudizio.

9. Ne consegue, in accoglimento del ricorso dell’INPS, la cassazione della sentenza impugnata e la causa, non essendo ulteriori accertamenti di fatto, è decisa nel merito da questa Corte (art. 384 c.p.c.) nel senso del rigetto della domanda di L.T..

10. Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo, considerato il tempo dell’intervento legislativo di interpretazione autentica e delle pronunce che, solo di recente, questa Corte ha reso sulle questioni controverse tenendo conto della norma interpretativa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito rigetta la domanda di L.T..

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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