Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27031 del 02/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27031 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 5290-2011 proposto da:
PARTEXANO MARILENA PRTMLN74S67G2730, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. CARACCIOLO GIANNINO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
–
sul ricorso 178-2013 proposto da:
resistente
–
Data pubblicazione: 02/12/2013
PARTEXANO MARILENA PRTMLN74S67G2730, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. CARACCIOLO GIANNINO, giusta
procura in calce al ricorso;
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I
DI MILANO – UFFICIO LEGALE;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. 80/42/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 9.6.2010, depositata il 23/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Ric. 2011 n. 05290 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-
– ricorrente –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: sanatoria
Reg. Gen. 178/2013
INTIMATO: Agenzia Entrate
I. Marilena Partexano ricorre
avverso il diniego di definizione di lite pendente avanti a questa
Corte con il numero di r.g. 5290/2011.
2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto essendo applicabile il disposto dell’art. 16 della legge289/2002
secondo cui le somme dovute “possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei
rate trimestrali di pari importo” e dunque il primo versamento pari ad 1/5 della somma dovuta era
idoneo a determinare l’estinzione del giudizio.
4. Conseguentemente deve essere dichiarato estinto il procedimento 5290/2011 in cui sono in
discussione i profili sostanziali della vicenda.
5. Appare opportuno compensare le spese.
Pqm
La Corte, riuniti i ricorsi 178/2013 e 5290/2011, accoglie il ricorso di cui al procedimento
178/2013 e conseguentemente dichiara estinto il procedimento 5290/2011. Compensa fra le parti
le spese di entrambi i giudizi.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 14 novembre 2013
Il Presidente e relatore
RICORRENTE: Marilena Partexano