Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27030 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SETINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6048-2014 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LIGATO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SIACCI, 38, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIUSSANI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SABATINI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIOVANNI LIGATO;

udito l’Avvocato ADRIANO TORTORA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. I.M. propose opposizione avverso il d.i. con cui gli era stato ingiunto di pagare oltre 26.000,00 all’ing. B.F. a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte in forza di un contratto del 14.10.98, concernente lavori di adeguamento e ammodernamento di impianti elettrici ricompresi in un precedente contratto intercorso fra lo I. e l’Accademia Navale di Livorno; l’opponente sostenne di avere già saldato le spettanze del B. e che non erano ad esso dovuti ulteriori importi commisurati al successivo adeguamento, da parte dell’Amministrazione, dei compensi originariamente riconosciuti allo I..

Il Tribunale revocò il decreto, accertando tuttavia un credito di Euro 26.036,80 in favore del B., con condanna dell’opponente al pagamento della somma.

La Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza, rigettando la domanda del B. sul rilievo che questi non aveva compiutamente provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della spettanza di compensi ulteriori rispetto a quelli già riscossi.

Ha proposto ricorso per cassazione il B., affidandosi a quattro motivi; ha resistito lo I. a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha ritenuto – come il primo giudice – che il compenso spettante al B. fosse stato determinato per relationem, nella misura del 90% del corrispettivo riconosciuto dall’Amministrazione allo I.; tuttavia, mentre il Tribunale aveva ritenuto che il rinvio per relationem concernesse ogni compenso comunque erogato allo I., compreso l’adeguamento a quest’ultimo riconosciuto in epoca successiva all’aggiudicazione (a seguito dell’intervenuto adeguamento delle tariffe professionali), la Corte di Appello ha ritenuto che l’adeguamento (nella medesima misura del 90%) potesse spettare anche al B. nella sola ipotesi che “si fosse trattato di un adeguamento prevedibile ex ante” ed ha concluso che tale prevedibilità non risultava provata, con la conseguenza che l’attore-ingiungente – onerato della prova – non aveva adempiuto all’onere su di esso gravante e pertanto doveva vedersi respinta la pretesa.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato un principio espresso da Cass. n. 10819/1999 (in tema di prezzo per la concessione di terreni espropriati destinati all’edilizia popolare ed economica) ed ha affermato di dover fare applicazione dei criteri di cui all’art. 1366 c.c. e art. 1371 c.c., u.p..

2. Il primo motivo (“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371; gerarchia degli stessi”), il ricorrente rileva che, mentre il primo giudice aveva correttamente applicato le regole ermeneutiche (segnatamente quelle di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.), la Corte di Appello aveva compiuto un’interpretazione basata sugli artt. 1366 e 1371 c.c. (peraltro non motivandola) violando il “principio di gerarchia” delle regole legali di interpretazione, atteso che le norme di cui agli artt. 1362-1365 c.c., che “mirano ad accertare e ricostruire volontà espressa dai contrenti”, “hanno la precedenza su quelle (artt. 1367-1371) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell’ambiente sociale in cui il negozio è sorto” e che possono essere utilizzate “solo quando il primo gruppo di norme non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto”: il secondo giudice avrebbe dunque errato per aver “applicato direttamente e senza vaglio preventivo le norme residuali degli artt. 1366-1371 c.c.”.

3. Il secondo motivo prospetta il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: premesso che la Corte aveva dichiaratamente applicato una ratio decidendi estrapolata da una pronuncia relativa ad una fattispecie diversa, il ricorrente si duole che sia stato del tutto omesso l’esame della scrittura stipulata tra le parti (segnatamente l’art. 4, comma 3, concernente l’ipotesi della “rescissione del contratto”), da cui emergeva come il credito del B. fosse “ancorato alla somma che avrebbe percepito l’ing. I. dall’Amministrazione con riferimento al contratto n. 1206 del 19.03.1998”; esame che – se compiuto – avrebbe reso del tutto “irrilevante, inconferente ed inutile l’indagine sulla prevedibilità dell’adeguamento degli onorari”.

4. Col terzo motivo (“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: i criteri ermeneutici di cui all’art. 1371 c.c., sotto altro profilo; l’equo contemperamento degli interessi delle parti”), il B. assume che la Corte ha violato e/o falsamente applicato l’art. 1371 c.c. “laddove ha avuto riguardo solo all’interesse dell’obbligato come se si trattasse di un contratto a titolo gratuito anzichè a titolo oneroso”.

5. Il quarto motivo (“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: carente e/o omessa motivazione circa i presupposti su cui la sentenza impugnata viene fondata in violazione del disposto normativo di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6”) censura la Corte per avere omesso “di motivare circa l’assunta erroneità della sentenza di primo grado riformata”, essendosi limitata ad esporre le proprie “argomentazioni”.

6. Il ricorso va disatteso.

Va innanzitutto rilevato che il ricorrente argomenta in ordine al contenuto del contratto inter partes e del contratto richiamato per relationem (quello fra Amministrazione e I.), ai fini della determinazione del compenso, senza ottemperare all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto omette di trascrivere i due contratti in misura adeguata e di indicarne la sede di reperimento nei fascicoli processuali; e ciò anche in relazione ai documenti richiamati a pag. 21 (primo e secondo rigo) di cui non è neppure indicato l’oggetto; nè appare sufficiente – allo scopo – la sola trascrizione dell’art. 4, comma 3 del contratto I./ B., che disciplina la peculiare ipotesi della rescissione del contratto tra Amministrazione e I..

Inoltre, non sussiste evidenza che la Corte abbia trascurato l’interpretazione del contratto secondo i criteri di cui agli artt. 1362-1365; anzi, ha mostrato di fare propria, fino ad un certo punto, l’interpretazione data dal primo giudice, salvo ritenere – secondo un apprezzamento di merito ad essa riservato – che tali criteri non fossero esaustivi e dovessero trovare applicazione anche il criterio della buona fede e le regole finali di cui all’art. 1371 c.c. (cfr. Cass. n. 14432/2016).

Va ulteriormente considerato che, a ben vedere, i primi tre motivi risultano volti, nel complesso, a sollecitare una diversa interpretazione del contratto, a prescindere dalla individuazione di specifici errores in iure.

Il quarto motivo – infine – è evidentemente infondato in quanto la Corte non era tenuta a motivare specificamente sugli errori del primo giudice e poteva limitarsi a superare – come ha fatto – la sentenza impugnata (che per una certa parte ha condiviso) indicando le ragioni della propria decisione.

7. Il controricorso è tardivo, in quanto depositato (e neppure notificato) a distanza di oltre un anno e mezzo dalla notifica del ricorso.

8. Considerato – tuttavia – che l’inammissibilità del controricorso non incide sulla validità della procura notarile (allegata al controricorso) rilasciata al difensore dell’intimato, si pone la necessità di provvedere sulle spese di lite (ancorchè limitate alle sole fasi di studio e discussione) in quanto il difensore dello I. è intervenuto alla pubblica udienza (cfr. Cass. n. 11275/2005 e Cass. n. 22269/2010).

Al riguardo, ritiene il Collegio che l’esito opposto dei due gradi di merito giustifichi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA