Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27030 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20642-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati DOMENICO PUCA, MARIA DE ANGELIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 711/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria inerente alla cartella di pagamento – emessa in relazione a eterogenee pretese tributarie per l’anno 2009 – ha dichiarato inammissibili gli appelli dell’Ufficio e di Equitalia Sud S.p.A (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), in giudizio in cui si era costituita la parte appellata, ritenendo che la “notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro è inesistente e – pur essendo stata ordinata la rinnovazione – insanabile”.
S.G.G. si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione degli artt. 139 e 141 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR dichiarato inesistente la notifica dell’atto di appello presso il difensore domiciliatario poi revocato, e pur dopo il rinnovo della notifica all’effettivo difensore domiciliatario.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte aveva già avuto modo di statuire (cfr. Cass. civ. sez. 5, 22 settembre 2011, n. 19328), con riferimento proprio a notifica dell’atto di appello eseguita presso l’originario difensore della società contribuente, che detta notifica è da ritenersi nulla e non inesistente, così da considerarsi sanata per il raggiungimento dello scopo in ragione della costituzione in giudizio della parte destinataria dell’atto. Tale conclusione è da intendersi oggi ulteriormente consolidata in conseguenza delle precisazioni offerte dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20 luglio 2016, n. 14956, conf. Sez. V-VI n. 26615/2017), in punto di residualità delle ipotesi di inesistenza della notifica, nei limiti dalle stesse Sezioni Unite chiarite, che non si riscontrano nella fattispecie in esame.
La notifica de qua deve, dunque, ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla”, ed in quanto tale rinnovabile (cfr. Cass. n. 1798/2018), così come avvenuto nella fattispecie.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai superiori principi per cui va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019