Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27030 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17971/2010 proposto da:

D.C. (OMISSIS), D.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POSTUMIA

1, presso lo studio dell’avvocato GIAMCASPRO Nicola, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA CORDERO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA E. DUSE 5, presso lo studio dell’avvocato TESEO ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANCINELLI Roberto, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

15/01/201, depositata il 15/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 227/2010, notificata il 10 giugno 2010, la Corte di appello di Torino – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Saluzzo – ha revocato il decreto ingiuntivo recante condanna di P.A. a pagare Euro 51.659,69 in favore di C. e D.B..

A fondamento della domanda di ingiunzione essi avevano prodotto una scrittura privata contenente un accordo stipulato con il P., promotore finanziario al quale nel marzo 1998 avevano affidato L. 100 milioni perchè ne curasse la gestione finanziaria tramite la Sim SIMIS s.a. Assumevano di non avere poi ricevuto alcuna notizia sulle sorti dell’investimento, che risultava essere andato perduto.

Con la predetta scrittura il P. aveva assunto l’impegno di attivarsi per ottenere dalla SIMIS la restituzione della somma investita entro il 28 aprile 2004, e si era obbligato, in mancanza, a pagare egli stesso la predetta somma o la differenza fra quanto recuperato dai D. e quanto da essi investito.

L’ ingiunto aveva proposto opposizione, assumendo l’inesistenza del debito, poichè egli non era promotore finanziario della SIMIS, ed affermando che comunque le controparti non avevano dimostrato di avere perso l’investimento, avendo anzi esse stesse ammesso nel corso del giudizio che il capitale investito poteva essere in tutto o in parte recuperato.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione, ritenendo che la scrittura privata costituisse confessione e riconoscimento di debito.

La Corte di appello ha invece respinto la domanda dei D., ritenendo che con la suddetta scrittura il P. avesse promesso il fatto del terzo, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., e che il suo obbligo di provvedere al pagamento fosse condizionato alla mancata restituzione dell’investimento da parte di SIMIS; che la prova della mancata restituzione – cioè dell’avveramento della condizione – avrebbe dovuto essere fornita dai creditori, trattandosi di elemento costitutivo del loro diritto, e che questi non vi hanno provveduto.

I D. propongono due motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimato con controricorso.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano illogicità della motivazione, poichè la Corte di appello da un lato ha erroneamente affermato che la scrittura privata non era in atti, mentre essa è allegata al ricorso per decreto ingiuntivo; dall’altro lato ha proceduto alla interpretazione della scrittura medesima, che assume non prodotta.

Con il secondo motivo, denunciano violazione degli art. 1362 e 1363 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha adottato un’interpretazione non conforme alla comune intenzione delle parti, in quanto la scrittura privata specifica che la restituzione del capitale da parte di SIMIS doveva avvenire entro il 28.2.2004 e che – decorso inutilmente tale termine – il P. avrebbe dovuto restituire in proprio l’intero capitale investito; che l’accordo intercorso non costituisce promessa del fatto del terzo e men che mai promessa condizionata, ma riflette l’assunzione di due obbligazioni alternative da parte del P.:

quella di attivarsi per far restituire da SIMIS il capitale investito entro il 28.2.2004; e quella succedanea di pagare egli stesso la somma investita, qualora la prima obbligazione fosse rimasta inadempiuta.

Soggiungono di avere fornito la prova anche tramite testimoni del mancato pagamento da parte di SIMIS. 3.- I due motivi possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi.

3.1.- L’erronea affermazione che la scrittura privata non sarebbe stata prodotta – di cui alla censura contenuta nel primo motivo – è di per sè irrilevante, avendo la Corte di appello dimostrato di essere a conoscenza dell’effettivo contenuto del documento, che ha riprodotto nella sentenza in termini di cui i ricorrenti non hanno contestato l’autenticità, pur precisando che la scrittura è stata da essi allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed è stata prodotta in giudizio anche dal P., in allegato all’atto di citazione in opposizione.

Si tratta di valutare, pertanto, se vi sia stata effettiva violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, come dedotto nel secondo motivo.

3.2.- Correttamente rilevano i ricorrenti che l’interpretazione della Corte di appello non è conforme al testo letterale della scrittura ed alla comune intenzione delle parti, poichè trascura di considerare che l’obbligazione del P. di provvedere in proprio alla restituzione del capitale investito era subordinata non genericamente al mancato pagamento da parte di SIMIS, ma alla circostanza che tale pagamento non venisse procurato entro il 28 febbraio 2004 (data anteriore all’emissione del decreto ingiuntivo opposto: n.d.r.).

3.3.- Comunque si voglia qualificare il primo impegno assunto dal P. – sia esso promessa del fatto del terzo oppure obbligazione alternativa – era stato stabilito un termine entro il quale esso doveva essere adempiuto, termine del quale la Corte di appello non si è data alcun carico, giungendo quindi a conseguenze errate anche quanto alla ripartizione dell’onere della prova.

Dovendo egli stesso attivarsi per procurare il risultato (cioè il pagamento di Simis entro il termine convenuto), era onere del promittente P. dimostrare di avere adempiuto, cioè di avere procurato la restituzione del capitale entro quel termine. (Nè le parti hanno mai messo in questione il fatto che l’obbligazione principale assunta dal P. fosse un’obbligazione di risultato e non una mera obbligazione di mezzi: questione discutibile, alla luce del testo letterale della scrittura, ma ormai pacifica fra le parti e non soggetta a contestazione).

3.4.- In sintesi, la sentenza impugnata ha erroneamente considerato come condizione di efficacia della promessa azionata dai ricorrenti una circostanza di fatto che costituiva oggetto dell’obbligazione principale assunta dal promittente (restituzione dell’investimento entro il 28.2.2004) e che quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare di avere adempiuto, per potersi legittimamente sottrarre all’obbligazione di pagare in proprio.

4.- Propongo che la vertenza sia decisa in camera di consiglio, con l’accoglimento del secondo motivo e la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del resistente non consentono di disattendere. Esse prospettano circostanze di fatto che non hanno costituito oggetto delle difese svolte nel controricorso e che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.

Resta fermo in ogni caso il fatto che la Corte di appello ha trascurato di prendere in esame la circostanza che il testo della scrittura privata posta a base della domanda dei D. menziona un termine entro il quale il P. avrebbe dovuto adempiere, e che l’onere di fornire la prova di avere adempiuto è a carico del debitore.

Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile, mentre il secondo motivo è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi in tema di interpretazione dei contratti e di onere della prova, enunciati nella Relazione (parti in corsivo).

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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