Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27030 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27030 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 8683-2011 proposto da:
ROMA CAPITALE 02438750586 – già Comune di Roma in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAIMONDO
ANGELA (dell’Avvocatura Capitolina), giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
ALIMENTARI PALERMO DI TOMBINI SANTE E
RENDIMONTI DINO SDF,

Data pubblicazione: 02/12/2013

TOMBINI SANTE,
RENDIMONTI DINO;

– intimati avverso la sentenza n. 21/10/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso o per la
cassazione dello stesso con rinvio.

Ric. 2011 n. 08683 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

Regionale di ROMA del 28.1.2010, depositata P11/02/2010;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Reg. Gen. 8683/2011
RICORRENTE: Comune di Roma-Roma Capitale
INTIMATO: Alimentari Palermo sdf
E’ stata depositata la seguente relazione:

1. Il Comune di Roma-Roma Capitale ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio 21/10/10 dell” 1 1 febbraio 2010 che
dichiarava inammissibile l’appello del Comune per violazione dell’ articolo 53 , comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’ art. 3 bis
comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre
2005, in vigore dal 3 dicembre 2005.
2. Il Contribuente si è costituito con controricorso.
3. Il ricorso appare infondato. In quanto la disposizione di cui si discute trova applicazione a tutte
le modalità di notifica che non siano eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario; e quindi anche alle
notifiche eseguite da un messo comunale o da un messo autorizzato dall’amministrazione
finanziaria (art. 16 D. Legs. 546/1992)

4. Il Collegio disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza..
5. Il Collegio ritiene il ricorso vada accolto in adesione alla giurisprudenza di questa Corte
espresso nella ordinanza n. 6811 del 28 marzo 2011 secondo cui “ai fini della regolare
proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta,
eseguita dall’avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a
quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l’inammissibilità, prevista
dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo
modificato dall’art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n.
248), nel caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione
tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli
atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994, ma solo al caso
in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dall’art. 16,
comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992”.
In termini è anche la sentenza 18385/2013

2999
3

Oggetto: processo tributario- articolo 53 , comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546- notifica a mezzo messo

La Corte ha cioè ritenuto che su chiunque provveda alla notifica gravi l’onere di cui all’ art. 123,
comma 1 disp. att. Cpc di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
Per cui gli effetti del mancato adempimento gravano sulla parte solo quando questa provveda
direttamente alla notifica a mezzo del servizio postale, mentre ove si avvalga di un altro soggetto
notificatore (nel caso contemplato nell’ordinanza 6811, addirittura il proprio difensore)il mancato
rispetto dell’art. 123 non produce effetti sulla posizione processuale della parte.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che provvederà anche per le spese del presente
grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 14 novembre 2013
residente

latore

Pqm

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